Studio dell'avvocata Stella Vigliotti

Studio dell'avvocata Stella Vigliotti Famiglia, civile, lavoro, previdenza e assistenza sociale. Real Estate. Già Componente C.P.O - COA Foggia . Già Presidente Ass. UDAI - Sez Cerignola , Vice Pres.

Ass. Forense. Albo Gestori della Crisi da Sovraindebitamento - OCC del COA Fg. Avvocato iscritto all'albo ordinario dell'Ordine degli avvocati di Foggia dal 8/3/1997. Titolare dell'omonimo studio legale dal 2004, oggi è componente del Comitato pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine di Foggia. Già Presidente dell'Associazione " Udai sezione distaccata di Cerignola" , ha ricoperto la carica di Vice Presidente dell'Associazione Forense di Cerignola sino al febbraio 2017.

Azione di regresso INAIL: quando prevale la prescrizione e non la decadenza.Una pronuncia della Corte d'Appello di Cagli...
25/08/2026

Azione di regresso INAIL: quando prevale la prescrizione e non la decadenza.

Una pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari (Sezione Lavoro, decisione del 22 luglio 2026) affronta un tema di grande rilievo pratico per chi si occupa di responsabilità datoriale e infortuni sul lavoro.

Il principio affermato è chiaro: la declaratoria di prescrizione del reato in appello non elimina l'accertamento del fatto-reato già compiuto dal giudice penale.

Da questa premessa discende una conseguenza decisiva: l'azione di regresso dell'INAIL è soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965 e non al termine di decadenza previsto nelle ipotesi di mancato accertamento del fatto-reato.

La sentenza richiama inoltre un profilo operativo spesso sottovalutato: ai fini dell'interruzione della prescrizione non è sufficiente il deposito del ricorso, ma occorre la sua notificazione o un altro atto idoneo a costituire in mora il debitore, secondo l'art. 2943 c.c.

Una decisione che valorizza la sostanza dell'accertamento penale e richiama gli operatori del diritto alla massima attenzione nella gestione dei termini.

24/08/2026
INTERESSI OLTRE IL 10% SU TUTTE LE CONDANNE PECUNIARIE: LA RIVOLUZIONE DELLA CASSAZIONE CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO (...
18/08/2026

INTERESSI OLTRE IL 10% SU TUTTE LE CONDANNE PECUNIARIE: LA RIVOLUZIONE DELLA CASSAZIONE CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO (ANCHE NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA)

Il tempo del processo non lavora più a favore del debitore. Anzi, rischia di travolgerlo finanziariamente.

Con la recente e dirompente ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Pres. De Stefano, Rel. Rossetti) ha messo definitivamente la parola "fine" a un lungo contrasto interpretativo, dettando un principio di diritto destinato a riscrivere le strategie processuali del contenzioso risarcitorio e restitutorio in Italia.

Il Principio di Diritto

«L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio» .

Non importa se il credito derivi da un contratto, da un fatto illecito (responsabilità aquiliana), da un inadempimento medico o da un obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.

Dal momento della pendenza della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali non è più quello (irrisorio) ordinario, ma si converte in quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex d.lgs. n. 231/2002) .

I Numeri del Cambiamento: Perché si parla di un "Super-Interesse"?

I numeri spiegano la portata finanziaria di questa decisione meglio di qualsiasi teoria giuridica:

Nel secondo semestre del 2026, il tasso di riferimento BCE (pari al 2,40%), maggiorato degli 8 punti percentuali previsti dalla legge, porta il tasso degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. all'incredibile misura del 10,40% annuo .
Su una condanna risarcitoria di 1.000.000 di euro, ogni anno di pendenza del giudizio genera oltre 100.000 euro di soli interessi.
Un credito risarcitorio diventa, per il danneggiato, uno degli "investimenti" più redditizi e sicuri sul mercato, invertendo la tradizionale asimmetria temporale del processo civile, che storicamente logorava l'attore e premiava il debitore dilatorio .

La Tempesta Perfetta nella Responsabilità Sanitaria

Se l'impatto è generale, è nel settore della medical malpractice che la pronuncia spiegherà i suoi effetti più dirompenti, incrociandosi con altri due fattori normativi e giurisprudenziali cruciali :

La retrodatazione degli effetti all'ATP (ex art. 696-bis c.p.c.): Secondo l'orientamento sancito da Cass. n. 11804/2025, nell'ambito della Legge Gelli-Bianco gli effetti della domanda giudiziale retroagiscono al deposito del ricorso per ATP conciliativo, quale condizione di procedibilità . Significa che il tasso a doppia cifra (oltre il 10% annuo) inizia a decorrere ancora prima dell'inizio del giudizio di merito, durante le operazioni peritali .
La Legge Foti (L. n. 1/2026) e la Responsabilità Erariale: La nuova formulazione della responsabilità amministrativo-contabile limita la responsabilità per danno erariale dei funzionari pubblici che firmano conciliazioni o transazioni ai soli casi di dolo . Al contrario, chi rifiuta ingiustificatamente una proposta transattiva preferendo "aspettare la sentenza", espone l'amministrazione a un incremento del debito del 10,40% annuo. Questo comportamento inerte integra gli estremi della colpa grave, esponendo i membri dei Comitati Valutazione Sinistri (CVS) delle ASL a pesanti azioni risarcitorie dinanzi alla Corte dei Conti .

Il Rischio di Responsabilità Professionale è Altissimo

Un richiamo fondamentale per tutti i colleghi civilisti. Le Sezioni Unite (sentenza n. 12449/2024) hanno chiarito che l'applicazione del tasso maggiorato del quarto comma dell'art. 1284 c.c. non è un mero effetto legale automatico che il giudice dell'esecuzione può applicare d'ufficio .

Se il difensore richiede genericamente gli "interessi legali" e la sentenza si limita a recepire tale formula, l'esecutante avrà diritto unicamente al tasso ordinario (art. 1284, comma 1, c.c.) .
Ne deriva che l'omessa formulazione di una domanda espressa e specifica di condanna agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fin dall'atto introduttivo, o la mancata impugnazione di una sentenza che li neghi, espone l'avvocato a una gravissima responsabilità professionale per la perdita di decine (o centinaia) di migliaia di euro a danno del cliente .

Compenso per la fase istruttoria/trattazione: la Cassazione ribadisce che è dovuto anche senza attività probatoria.Con l...
29/07/2026

Compenso per la fase istruttoria/trattazione: la Cassazione ribadisce che è dovuto anche senza attività probatoria.

Con l'ordinanza n. 3322 del 28 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito un principio rilevante in materia di liquidazione delle spese processuali: il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione previsto dal d.m. n. 55/2014 è dovuto anche quando il giudizio non abbia conosciuto un'istruttoria probatoria in senso stretto, purché la fase di trattazione sia stata concretamente svolta.

La Corte ha censurato la prassi — talvolta seguita nei giudizi di merito — di negare automaticamente tale voce di compenso in assenza di prove assunte, chiarendo che la fase istruttoria e/o di trattazione ha carattere unitario e comprende le attività processuali di trattazione funzionali alla decisione, a prescindere dall'espletamento di mezzi istruttori tipici.

La pronuncia ha inoltre evidenziato che la compensazione delle spese di un grado di giudizio fondata sulla "parziale fondatezza" del gravame deve essere riconsiderata qualora, in sede di legittimità, venga riconosciuta la fondatezza di ulteriori capi dell'impugnazione.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e costituisce un utile riferimento per tutte le controversie in cui sia in discussione la corretta applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014.

La ricorrente in tutti i gradi del giudizio è stata assistita dall'avv. Stella Vigliotti.

28/07/2026

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13/07/2026

In occasione della consueta pausa estiva, lo Studio osserverà un periodo di riduzione delle attività dal 27 luglio al 23 agosto inclusi.

Durante questo intervallo temporale, l’attività ordinaria di consulenza e assistenza legale sarà sospesa.
Tuttavia, al fine di garantire la continuità della tutela e il rispetto dei termini processuali e sostanziali, lo Studio assicurerà esclusivamente la gestione delle pratiche aventi carattere d’urgenza e indifferibilità.

Per le comunicazioni di natura strettamente urgente, vi invitiamo a utilizzare il seguente recapito: [email protected].

Le restanti attività e la corrispondenza ordinaria verranno riprese regolarmente a decorrere dal 25 agosto.

Indirizzo

Via Venezia N. 6/e
Cerignola
71042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:30
Venerdì 09:00 - 12:00

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