22/04/2025
Già nel marzo dell’anno scorso, mentre provavamo a spiegare quale sarebbe stata la portata del nuovo art. 187 c.d.s., avevamo espresso il nostro punto di vista circa la possibile incostituzionalità della disposizione in esame.
Prima della riforma del codice della strada, l’art. 187 c.d.s., denominato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, sanzionava penalmente l’automobilista che veniva sorpreso in stato di alterazione psicofisica al momento della guida, a causa dell’assunzione di sostanze droganti. In buona sostanza la pubblica accusa doveva provare che l’imputato si trovava positivo alla sostanza stupefacente al momento della guida e contemporaneamente in stato di alterazione dovuto all’assunzione della medesima.
Dopo l’intervento del 2024 da parte del legislatore, che ha eliminato dalla disposizione in esame il requisito dello stato di alterazione, ad oggi per la configurazione del reato in esame è sufficiente la mera positività alla sostanza stupefacente, perdendo ogni importanza il fatto che la sostanza assunta abbia alterato o meno le capacità psico-motorie del guidatore al momento della guida.
Con ordinanza dell’8 aprile 2025 emanata dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 della Legge 25 novembre 2024, n. 177 in quanto il nuovo art. 187 c.d.s. contrasterebbe, tra gli altri, con il principio di proporzionalità della norma penale, con il principio di offensività del reato e con la finalità rieducativa della pena.
Il primo dei principi appena citati impone al legislatore di utilizzare la sanzione penale in modo proporzionale rispetto agli scopi perseguiti, mentre il secondo obbliga chi legifera a punire soltanto i fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrità del bene giuridico che si vuole proteggere. Secondo il Gip, il nuovo art. 187 c.d.s. sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto sarebbe spropositata la scelta del legislatore di punire chi guida dopo l’assunzione di droghe a prescindere dal momento dell’assunzione e dagli effetti sull’organismo del conducente. Per il Giudice friulano, stante l’eliminazione del requisito dell’alterazione, l’art. 187 c.d.s. sarebbe contrario anche al principio di offensività, considerato che la norma finisce per punisce penalmente anche chi si pone alla guida totalmente lucido, tenendo una condotta che non può cagionare alcun danno o pericolo alla sicurezza stradale. Per il Gip, il nuovo art. 187 c.d.s. disobbedirebbe anche al principio secondo cui la pena deve avere un fine rieducativo: la sanzione per il reato non potrebbe essere in nessun modo ritenuta “giusta” dal condannato e di conseguenza gettare le basi per un percorso rieducativo.
Non ci resta che attendere quindi la pronuncia della Corte Costituzionale.