Studio Legale Cantiero

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Già nel marzo dell’anno scorso, mentre provavamo a spiegare quale sarebbe stata la portata del nuovo art. 187 c.d.s., av...
22/04/2025

Già nel marzo dell’anno scorso, mentre provavamo a spiegare quale sarebbe stata la portata del nuovo art. 187 c.d.s., avevamo espresso il nostro punto di vista circa la possibile incostituzionalità della disposizione in esame.
Prima della riforma del codice della strada, l’art. 187 c.d.s., denominato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, sanzionava penalmente l’automobilista che veniva sorpreso in stato di alterazione psicofisica al momento della guida, a causa dell’assunzione di sostanze droganti. In buona sostanza la pubblica accusa doveva provare che l’imputato si trovava positivo alla sostanza stupefacente al momento della guida e contemporaneamente in stato di alterazione dovuto all’assunzione della medesima.
Dopo l’intervento del 2024 da parte del legislatore, che ha eliminato dalla disposizione in esame il requisito dello stato di alterazione, ad oggi per la configurazione del reato in esame è sufficiente la mera positività alla sostanza stupefacente, perdendo ogni importanza il fatto che la sostanza assunta abbia alterato o meno le capacità psico-motorie del guidatore al momento della guida.
Con ordinanza dell’8 aprile 2025 emanata dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 della Legge 25 novembre 2024, n. 177 in quanto il nuovo art. 187 c.d.s. contrasterebbe, tra gli altri, con il principio di proporzionalità della norma penale, con il principio di offensività del reato e con la finalità rieducativa della pena.
Il primo dei principi appena citati impone al legislatore di utilizzare la sanzione penale in modo proporzionale rispetto agli scopi perseguiti, mentre il secondo obbliga chi legifera a punire soltanto i fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrità del bene giuridico che si vuole proteggere. Secondo il Gip, il nuovo art. 187 c.d.s. sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto sarebbe spropositata la scelta del legislatore di punire chi guida dopo l’assunzione di droghe a prescindere dal momento dell’assunzione e dagli effetti sull’organismo del conducente. Per il Giudice friulano, stante l’eliminazione del requisito dell’alterazione, l’art. 187 c.d.s. sarebbe contrario anche al principio di offensività, considerato che la norma finisce per punisce penalmente anche chi si pone alla guida totalmente lucido, tenendo una condotta che non può cagionare alcun danno o pericolo alla sicurezza stradale. Per il Gip, il nuovo art. 187 c.d.s. disobbedirebbe anche al principio secondo cui la pena deve avere un fine rieducativo: la sanzione per il reato non potrebbe essere in nessun modo ritenuta “giusta” dal condannato e di conseguenza gettare le basi per un percorso rieducativo.
Non ci resta che attendere quindi la pronuncia della Corte Costituzionale.

Considerata l’attualità del tema, il presente articolo intende chiarire l’ambito di applicazione dell’aggravante in esam...
11/04/2025

Considerata l’attualità del tema, il presente articolo intende chiarire l’ambito di applicazione dell’aggravante in esame, con particolare riguardo al tema delle plurime ferite inferte alla persona offesa del reato.
Va brevemente premesso che le circostanze del reato, siano esse attenuanti o aggravanti, non sono elementi costitutivi del reato, ma consistono in fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo solo sulla misura della pena. Ciò significa che le circostanze sono elementi accessori che incidono su un reato già perfetto, con l’effetto di aumentare o diminuire la sanzione penale.
Tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’art. 61 del codice penale, ossia quelle potenzialmente applicabili a tutti i reati, troviamo per l’appunto “l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone”.
Tale elemento accessorio del reato, la cui sussistenza comporta un inasprimento della pena e, in caso del reato di omicidio volontario, determina l’applicazione della pena dell’ergastolo, si applica qualora sussistano elementi da cui poter desumere, al dì là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato intendesse infliggere alla vittima, sofferenze aggiuntive e del tutto superflue rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato.
Volendo fare l’esempio dell’omicidio, proprio perché qualunque soggetto che uccida volontariamente e deliberatamente una persona, compie di per sé un atto “crudele”, occorre provare qualcosa in più, ossia che l’imputato volesse infliggere alla persona offesa delle sofferenze ulteriori rispetto a quelle necessarie a cagionarne la morte.
In riferimento ai recenti fatti di cronaca, la giurisprudenza è concorde (su tutte Cass. pen. sez. I, sent. 24/02/2015 n. 8163) nel ritenere che il numero di colpi inferti alla vittima, non sia elemento di per sé sufficiente ad affermare la sussistenza dell’aggravante. Infatti deve essere concretamente provato che la ripetizione dei colpi non fosse solo funzionale al delitto, ma che fosse finalizzata a creare ulteriore dolore alla vittima.
Qualora ci fosse il dubbio, com’è accaduto, che la pluralità dei colpi fosse dovuta alla rapidità della decisione omicida, oppure all’inabilità dell’imputato, l’aggravante in esame non dovrà applicarsi.

Cari partner, collaboratori e nostri assistiti,con l'arrivo delle festività, desideriamo ripercorrere il cammino fatto a...
24/12/2024

Cari partner, collaboratori e nostri assistiti,

con l'arrivo delle festività, desideriamo ripercorrere il cammino fatto assieme, nel primo anno trascorso nella nostra nuova sede.
È stato un periodo ricco di novità, di impegni e di soddisfazioni, durante il quale abbiamo avuto il privilegio di lavorare al vostro fianco, cercando sempre di dare il meglio nella difesa dei diritti dei nostri assistiti.

Ogni caso ci ha permesso di approfondire e studiare nuove questioni, affrontando insieme le sfide che si sono via via presentate lungo il percorso.

Da parte nostra e di tutti i professionisti che collaborano con il nostro studio, vi auguriamo Buon Natale e un 2025 ricco di soddisfazioni.

Con affetto,
Avv. Marco Cantiero
Avv. Francesco Cantiero

Il DASPO (“Divieto di accedere alle manifestazioni sportive”) è una misura di prevenzione atipica introdotta con la legg...
03/12/2024

Il DASPO (“Divieto di accedere alle manifestazioni sportive”) è una misura di prevenzione atipica introdotta con la legge n. 401/1989 , che può essere emessa dal Questore o dall’Autorità Giudiziaria. Con il daspo viene inibito al destinatario della misura, la presenza nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle zone interessate alla sosta, al transito o al trasporto, di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni. Va subito precisato che esistono due tipi di daspo applicabili per fatti commessi in occasione di eventi sportivi: il daspo penale ed il daspo preventivo.
Il daspo preventivo è una misura di prevenzione che il Questore può disporre nei confronti di un soggetto “pericoloso”, che sia stato anche solo denunciato o condannato con sentenza non definitiva. Salvo evidente urgenza, la Questura notifica al tifoso l’avviso dell’avvio del procedimento, in modo da permettere all’interessato la possibilità di presentare memorie difensive prima dell’emissione della diffida.
Il Questore, al fine di assicurare che l’interessato non trasgredisca al daspo, può obbligare il soggetto a firmare presso il comando di Polizia competente negli orari in concomitanza con le partite. Il daspo con obbligo di firma rientra tra le forme di restrizione della libertà personale (Corte Cost. n. 512/2002) sicché il provvedimento deve essere convalidato con atto motivato del Giudice per le indagini preliminari competente a pena di inefficacia. Secondo l’art. 6 della legge 1989 n. 401, la diffida può essere applicata per esempio a chi sia stato denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o a chi sia stato trovato in possesso di armi od oggetti atti ad offendere, a chi abbia lanciato o utilizzato, in modo da creare un concreto pericolo per le persone oggetti contundenti, o atti ad offendere, o chi abbia indebitamente scavalcato barriere e recinzioni dell’impianto sportivo.
Il daspo penale, invece, viene applicato dal Giudice Ordinario quando pronunci una condanna per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e per la violazione del daspo “Questorile”

Secondo l'orientamento dominante, l’etilometro non costituisce una prova legale ai fini della configurabilità del reato ...
29/08/2024

Secondo l'orientamento dominante, l’etilometro non costituisce una prova legale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186 c.d.s. con la conseguenza per cui lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato anche valutando comportamenti sintomatici da parte dell’automobilista.
Va sempre considerato però che l’art. 186 c.d.s. prevede una tripartizione delle sanzioni a seconda dell’intensità dello stato di ebbrezza: a) 0,5 - 0,8 g/l); b) 0,8 - 1,5 g/l; c) da 1,5 g/l in poi. La sanzione della sospensione della patente viene sempre applicata, ma l’illecito costituisce reato solo per le fasce b)-c).
Qualora però la prova circa lo stato di ebbrezza venga raggiunta solo sulla base di dati sintomatici, risulta arduo stabilire a quale fascia di gravità prevista dall’art. 186 c.d.s. corrisponda la condotta dell’imputato.
Un filone giurisprudenziale (Cass. 4402/2012) affermava che qualora lo stato di ebbrezza fosse rilevato solamente dai sintomi segnalati dagli agenti, il giudice avrebbe dovuto applicare la lettera a) dell’art. 186 c.d.s., non costituente reato.
Più recentemente si è espressa la Cassazione (n. 24698/2016), la quale ha disposto che la valutazione sintomatica è sì idonea a fondare l'attribuzione della penale responsabilità, ma soltanto nel caso in cui sussistano manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritener superata la soglia di rilevanza penale del tasso alcolemico; qualora invece non si possa affermare con certezza che la condotta dell’imputato possa rientrare nelle fasce di maggiore gravità, il Giudice deve applicare la fascia a) dell’art. 186 c.d.s. Alla luce di ciò, la tanto segnalata sentenza n. 20763/2024 della Cassazione, non dice nulla di nuovo rispetto a quella del 2016, considerando che nel caso specifico l’imputato si trovava in stato comatoso e di alterazione ed era incapace di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti e di controllare l’autoveicolo, all’interno del quale si riscontrava un forte odore di alcol.
Traendo le somme di quanto detto fin qui, si può dire che il Giudice ben può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di elementi sintomatici e ritenere configurabili le ipotesi più gravi dell’art. 186 c.d.s., ma i sintomi devono essere adeguati e sorretti da idonea motivazione.

𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚: 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞  Ai sensi dell’art. 17...
23/08/2024

𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚: 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞
Ai sensi dell’art. 1754 c.c. “E’ mediatore colui che mette in relazione due o piu’ parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” Dal tenore della norma, si comprende subito che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un di incarico, ma è sufficiente che la parte abbia anche solo accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene.
Il diritto del mediatore ad ottenere la provvigione da entrambe le parti dell’affare, sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione dell’affare stesso, ossia quando l’attività di messa in contatto fra le parti si stata determinate per addivenire alla stipulazione di un accordo che permetta a ciascuna delle parti di agire per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (o per la risoluzione) del contratto. Va da sè che la provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia intervenuto per determinare la stipula tra le parti di un contratto preliminare di compravendita.
Va inoltre ricordato, che il mediatore è un professionista iscritto ad un albo e ciò rileva sotto un duplice profilo: 1) la provvigione va pagata al mediatore solo se questo è iscritto ad apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio; 2) il mediatore ha l’obbligo di verificare sia le circostanze relative alla sicurezza dell’affare, sia la presenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile e di comunicare tutte le informazioni in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto. Per tal motivo, in caso di inadempimento del mediatore, lo stesso potrà perdere il diritto al compenso, oltre ad essere condannato al risarcimento del danno.
Una volta provata l’attività del mediatore occorre quantificare la provvigione.
L’art. 1755 c.c. comma 2 prevede che la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di accordo, di tariffe o usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Indirizzo

Via Gandhi 3/C
Cerea
37053

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