Studio Legale BF

Studio Legale BF Specializzato in Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro e Previdenza

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🗞️ ORGOGLIO E SODDISFAZIONE SULLE PAGINE DI "CRONACHE DI CASERTA"Accogliere una vittoria legale è sempre motivo di grand...
04/09/2026

🗞️ ORGOGLIO E SODDISFAZIONE SULLE PAGINE DI "CRONACHE DI CASERTA"

Accogliere una vittoria legale è sempre motivo di grande soddisfazione, ma veder riconosciuto il valore del proprio impegno anche sulla stampa locale ci riempie di particolare orgoglio.

Ringraziamo di cuore la testata "Cronache di Caserta" e il Direttore responsabile Maria Bertone per l'attenzione riservata allo Studio Legale Buonamano • Fusco nell'edizione odierna.

L'articolo evidenzia la recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto l'immediato reintegro di una docente, affermando un principio di civiltà giuridica e tutela fondamentale del lavoratore: i diritti costituzionali e il diritto al sostentamento prevalgono sempre sul mero rigore formale della burocrazia.

Un sincero ringraziamento va alla cliente per la fiducia riposta nel nostro studio e a tutto il nostro team per la dedizione costante con cui affrontiamo ogni singola battaglia a tutela dei diritti.

Continuiamo a lavorare con la stessa passione ed energia di sempre! ⚖️✨

Studio Legale BF - Buonamano • Fusco
📍 Cellole | Sessa Aurunca

⚖️ Importante vittoria cautelare per una docenteIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione Lavoro), con ordinanza...
03/09/2026

⚖️ Importante vittoria cautelare per una docente

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione Lavoro), con ordinanza del 2 settembre 2026 (N. 4575/2026), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c

La docente, nata nel 1959 e assunta a tempo indeterminato nel 2025, aveva ottenuto il trattenimento in servizio fino ai 70 anni.

Il provvedimento era stato poi revocato in autotutela perché la domanda risultava presentata oltre i termini del D.M. 182/2025 e perché, secondo l’amministrazione, non avrebbe comunque raggiunto i 20 anni di contributi.

Il Giudice ha invece ordinato la immediata riattivazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita).

Motivazioni principali:
• Quando un dipendente pubblico non possiede contemporaneamente i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, non si può procedere alla risoluzione automatica del rapporto (richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2026).
• Il termine del D.M. 182/2025 non è perentorio.
• Sussiste sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora (la retribuzione è l’unica fonte di sostentamento).

Una decisione importante a tutela dei lavoratori della scuola che non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione.

Ogni vittoria raccontata dai nostri clienti è una conferma della dedizione che mettiamo nel nostro lavoro.Grazie di cuor...
02/09/2026

Ogni vittoria raccontata dai nostri clienti è una conferma della dedizione che mettiamo nel nostro lavoro.

Grazie di cuore a Giuseppe Bevilacqua per la bellissima recensione! Raggiungere l'esito positivo per l'inserimento nelle GPS, superando il limite di età, è stato un traguardo importante raggiunto insieme.

La soddisfazione dei nostri clienti e la fiducia che riponete in noi sono la nostra spinta.

02/09/2026

📢 ORARIO DOCENTI: “ESIGENZE DIDATTICHE” NON PUÒ ESSERE UNA FRASE MAGICA

Ogni anno, quando viene pubblicato l’orario, qualcuno chiede spiegazioni e spesso arriva la risposta:

“È stato fatto per esigenze didattiche.”

Ma cosa significa realmente?

⚖️ Le esigenze didattiche sono quelle legate al funzionamento dell’attività educativa e alle necessità formative degli studenti: organizzazione delle classi, distribuzione delle discipline, laboratori, palestre, compresenze, sostegno e funzionamento complessivo della scuola.

Il riferimento è anche al DPR 275/1999, che riconosce alle scuole autonomia didattica e organizzativa, consentendo di programmare modalità e tempi dell’insegnamento in relazione alle esigenze formative.

👨‍🏫 E IL DS PUÒ DECIDERE L’ORARIO COME VUOLE?

No.

Il dirigente ha importanti competenze organizzative e di gestione del personale, ma l’orario deve essere costruito nel rispetto della normativa, del CCNL, dell’organizzazione didattica della scuola e delle competenze degli organi collegiali.

🚨 ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA:

❌ Non esiste un diritto del docente ad avere esattamente lo stesso orario dei colleghi.

✅ Esiste però il diritto a un'organizzazione coerente, ragionevole e non discriminatoria.

Quindi, se un docente viene sistematicamente penalizzato, la domanda non dovrebbe essere:

“Perché il collega ha il giorno libero e io no?”

Ma:

👉 “Quali criteri sono stati utilizzati per formulare l’orario e sono stati applicati a tutti nello stesso modo?”

🎯 LE ESIGENZE DIDATTICHE DEVONO RISPONDERE A ESIGENZE REALI DELLA SCUOLA, NON DIVENTARE UNA FORMULA GENERICA PER GIUSTIFICARE QUALSIASI SCELTA.

Un buon orario deve far funzionare la scuola.

Ma deve essere anche trasparente, ragionevole e rispettoso dei diritti del personale.

💬 Nella vostra scuola i criteri per costruire l’orario vengono comunicati ai docenti?

⚖️ Sentenza storica del Tribunale di GelaIl Giudice del Lavoro Vincenzo Accardo ha accolto il ricorso di un docente prec...
01/09/2026

⚖️ Sentenza storica del Tribunale di Gela

Il Giudice del Lavoro Vincenzo Accardo ha accolto il ricorso di un docente precario e ha ordinato l’inserimento nelle GPS 2026/2027-2027/2028 della provincia di Caltanissetta, nonostante il superamento dei 67 anni.

Perché è importante:
• L’insegnante era stato escluso per età (aveva compiuto 67 anni il 14 dicembre 2025)
• Non aveva ancora maturato i 20 anni di contributi minimi per la pensione di vecchiaia
• Il Tribunale ha disapplicato l’art. 6, comma 1, lett. b) dell’O.M. 2026, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2026 e i principi di tutela del minimo pensionistico (art. 38 Cost.) e di non discriminazione tra personale di ruolo e precari

In pratica: chi non ha ancora raggiunto i requisiti contributivi minimi ha diritto a restare nelle graduatorie e continuare a lavorare fino a maturare la pensione (o quantomeno i 5 anni effettivi per la pensione contributiva).
Una vittoria importante per i precari over 67.

01/09/2026

📢 ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI: I GENITORI POSSONO CHIEDERE DI CAMBIARE DOCENTE?

Può capitare che alcuni genitori chiedano al dirigente: “Non vogliamo quel docente nella classe di nostro figlio, cambiatelo.”

Ma il DS deve accontentarli?

⚖️ No. La richiesta dei genitori, da sola, non dà diritto alla sostituzione del docente.

L’assegnazione dei docenti alle classi rientra nelle competenze organizzative del dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’istituto e delle proposte del Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 297/1994.

👉 Questo significa che una semplice raccolta firme, una protesta dei genitori o una richiesta collettiva non obbligano il DS a cambiare un insegnante.

🚨 MA ATTENZIONE:

Se esistono fatti concreti e documentati, come gravi problematiche relazionali, comportamenti non corretti o situazioni che possano incidere sulla sicurezza o sul benessere degli studenti, il dirigente deve naturalmente verificarli e adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

❌ Non può invece diventare una prassi del tipo:

“I genitori non lo vogliono → il docente viene spostato.”

Questo creerebbe un problema serio anche per l'autonomia professionale del docente.

👨‍🏫 Un insegnante non dovrebbe perdere una classe semplicemente perché una parte delle famiglie preferisce un altro docente.

🎯 IL PRINCIPIO È SEMPLICE:

I genitori possono segnalare.
Il DS deve ascoltare e valutare.
Ma la decisione non spetta ai genitori.

E soprattutto, una richiesta di sostituzione non può trasformarsi in una sorta di “voto di gradimento” sul docente.

💬 Secondo voi, dove finisce il diritto delle famiglie di segnalare un problema e dove inizia il rischio di condizionare l'autonomia della scuola?

30/08/2026

⚖️ SCUOLA IN TRIBUNALE — CASO 10

«Torna dal congedo e trova le credenziali disabilitate. Poi la scuola la sanziona: chi ha ragione?»

📍 Provincia: Bari
👩‍💼 La DSGA
👔 La dirigente scolastica
🏫 L'istituto scolastico
🏛️ Ministero dell'Istruzione e del Merito

I nomi non vengono indicati.

IL CASO

Una DSGA rientra a scuola dopo un periodo di congedo di maternità.

Al rientro, secondo quanto emerso nel contenzioso, si trova però in una situazione che le rende difficile riprendere regolarmente le proprie funzioni: la postazione informatica non è disponibile e le credenziali di accesso ai sistemi e al gestionale risultano disabilitate.

Successivamente le vengono contestate alcune inadempienze nello svolgimento delle proprie mansioni.

La dirigente scolastica avvia un procedimento disciplinare e viene irrogato un rimprovero scritto.

La DSGA non accetta la sanzione.

Secondo la lavoratrice, le difficoltà operative non dipendevano da una sua volontà di non lavorare, ma dalle condizioni nelle quali era stata posta al rientro.

E decide di rivolgersi al Tribunale del lavoro di Bari.

❓ LA DOMANDA

Può essere sanzionato un dipendente per non aver svolto correttamente le proprie mansioni se l'Amministrazione non gli ha concretamente consentito di lavorare nelle condizioni necessarie?

⚖️ COSA DECIDE IL TRIBUNALE?

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2457 del 28 maggio 2026, accoglie il ricorso della DSGA e annulla la sanzione disciplinare.

Il giudice ritiene che l'Amministrazione non abbia dimostrato adeguatamente gli addebiti contestati.

L'istruttoria, inoltre, avrebbe confermato le difficoltà operative denunciate dalla DSGA dopo il rientro dal congedo.

🏆 IL VERDETTO

DSGA ✅

La sanzione disciplinare viene annullata.

Il caso mostra un principio importante:

👉 prima di attribuire al dipendente una responsabilità disciplinare per una determinata omissione, il datore di lavoro deve dimostrare concretamente la condotta contestata e la sua imputabilità al lavoratore.

📌 LA LEZIONE

Una contestazione disciplinare non può basarsi soltanto sul fatto che un adempimento non risulta eseguito.

Occorre verificare anche:

✅ quali strumenti erano disponibili;
✅ quali condizioni di lavoro erano state garantite;
✅ quali compiti erano concretamente esigibili;
✅ se l'inadempimento è effettivamente imputabile al dipendente.

La responsabilità disciplinare richiede una prova concreta, non una semplice presunzione.

⚖️ Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 2457 del 28 maggio 2026.

Il personale scolastico viene indicato esclusivamente attraverso il proprio ruolo. I dettagli identificativi sono stati omessi.

🔎 **Caso giudiziario reale.**

La responsabilità del docente: Cos'è la culpa in vigilando?Per un insegnante, l'obbligo di vigilanza sugli alunni (speci...
25/08/2026

La responsabilità del docente: Cos'è la culpa in vigilando?

Per un insegnante, l'obbligo di vigilanza sugli alunni (specialmente se minorenni) è uno dei temi più delicati dal punto di vista legale.

Cosa stabilisce l'articolo 2048 del Codice Civile?
Presunzione di responsabilità: In caso di danno cagionato dal minore a se stesso o a terzi durante l'orario scolastico, si presume la responsabilità del docente.

La prova liberatoria: Per superare tale presunzione, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il fatto e di non aver potuto impedirlo pur essendo presente e attento.

Estensione temporale: L'obbligo di vigilanza non si limita all'ora di lezione in aula, ma copre anche la ricreazione, lo spostamento tra i locali della scuola, le uscite didattiche e il momento dell'uscita dall'edificio scolastico.

Aggiornarsi sulla normativa protegge sia il lavoro del docente che la sicurezza dei ragazzi.

“La soddisfazione più grande nel nostro lavoro è restituire un diritto a chi insegna con passione." 🎓⚖️Un sentito ringra...
21/08/2026

“La soddisfazione più grande nel nostro lavoro è restituire un diritto a chi insegna con passione." 🎓⚖️

Un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Giuseppina Serra per la bellissima recensione e per la fiducia riposta nell'Avv. Antimo Buonamano per il ricorso vinto al Tribunale del Lavoro di Napoli.

Grazie per le sue parole!

Indirizzo

Piazza Lorenzo Montecuollo 15
Cellole
81030

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

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