10/09/2026
⚖️ STUPEFACENTI E LIEVE ENTITÀ: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO LA CONDOTTA È “ABITUALE”
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla nuova disciplina dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, modificata dal d.l. n. 23/2026, convertito dalla legge n. 54/2026.
⚖ Con la sentenza n. 32649, depositata il 2 settembre 2026, la Sesta Sezione penale ha precisato il significato della “abitualità della condotta”, oggi rilevante come causa ostativa al riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
🔎 Il punto centrale
👉 Secondo la Cassazione, non basta che la condotta non sia stata semplicemente occasionale. L’abitualità richiede qualcosa di più: una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa.
⚖ La Corte distingue quindi tre situazioni:
➡️ Condotta occasionale
Un episodio isolato, privo di elementi che dimostrino una reiterazione dell'attività.
➡️ Condotta non occasionale
La condotta si ripete e non può più essere considerata meramente episodica, ma non presenta necessariamente quei caratteri di stabilità propri dell’abitualità.
➡️ Condotta abituale
La reiterazione raggiunge un livello tale da evidenziare una stabile propensione alla commissione di attività criminose.
📌 Perché è importante?
La modifica normativa del 2026 ha introdotto l’abitualità tra gli elementi che possono impedire il riconoscimento della lieve entità del fatto.
⚖ La Cassazione chiarisce però che “non occasionale” e “abituale” non sono sinonimi. Non ogni reiterazione della condotta determina automaticamente l’abitualità: occorre verificare, nel caso concreto, se la serialità sia tale da dimostrare una vera e propria stabilità dell’attività criminosa.
👉 Una distinzione importante per l’attività di Polizia Giudiziaria, perché incide sulla corretta qualificazione dei fatti e sulla valutazione degli elementi che possono escludere l’applicazione del comma 5 dell’art. 73.
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