Studio Legale Claudia Di Dio

Studio Legale  Claudia Di Dio STUDIO LEGALE AVV CLAUDIA DI DIO

27/10/2022
03/11/2021

Recupero crediti internazionale:
Con il costante aumento dei rapporti commerciali transfrontalieri le aziende italiane si sono dovute confrontare non di rado con le problematiche connesse al recupero del credito all’estero.

La nascita di un rapporto commerciale con aziende aventi sedi legali all’estero presenta indubbiamente dei rischi.

Come possono essere limitati? Quali strategie è necessario adottare?

Il primo passo è indubbiamente legato alla valutazione dell’affidabilità dell’azienda contraente.

Si dovrebbe compiere un’attenta analisi di tutte le informazioni relative all’impresa e, in particolare, di quelle legate alla solvibilità dell’azienda, alle strategie commerciali adottate dalla stessa, agli aspetti fiscali e legali etc. (c.d. due diligence).

Inoltre, sarebbe necessario effettuare una valutazione circa la convenienza dell’affare a fronte di un’attenta valutazione dei rischi e problemi connessi allo stesso.

Infine, sarebbe opportuno negoziare con chiarezza e puntualità i termini e le condizioni del contratto, predisponendo adeguati strumenti di garanzia.

La predisposizione di un contratto chiaro e puntuale, infatti, costituisce il primo step per un recupero del credito più agevole e, in alcuni, più sicuro.

La fase stragiudiziale

Il recupero del credito inizia con una fase stragiudiziale.

In detta fase si invia una missiva con la quale si diffida il cliente a pagare le somme dovute entro termini di legge decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
La diffida sarà seguita da contatti telefonici onde esplorare ipotesi di definizione bonaria della controversia insorta.

Ove detta attività non produca l’effetto sperato si dovrà studiare la strategia di intervento più adeguata da applicare al caso concreto anche alla luce del paese nel quale si dovrà agire per la tutela dei diritti dell’azienda cliente.


Il recupero del credito nei paesi extra UE

Cosa fare, dunque, se l’azienda contraente ha la propria sede legale in un paese extra Ue?

Una prima azione preventiva è costituita dalla sottoscrizione di clausole contrattuali sul foro competente in caso di controversie e sulla legge applicabile.

Un’altra soluzione potrebbe essere l’inserimento di una clausola che demandi la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale.

In Cina per esempio si potrebbe fare riferimento al China International Economic and Trade Arbitration Commission.

E se ciò non venisse pattuito tra le parti cosa sarà possibile fare?

Il primo passo fondamentale è dato dallo studio del caso concreto.

Si dovrà procedere ad un’attenta analisi della legge applicabile al caso concreto anche mediante il ricorso alle disposizioni di diritto internazionale che regolano la materia e, in particolare, i conflitti che insorgono in materia di legge applicabile.

Del resto va segnalato che, il riconoscimento di un provvedimento emesso da un giudice italiano nei paesi extra UE necessita non di rado di una procedura lunga e a volte complessa.

Molti imprenditori italiani si confrontano oggi con la necessità di recuperare il proprio credito in Cina per esempio.

Cosa fare in questi casi?

Negli ultimi anni i crescenti rapporti commerciali con la Cina hanno fatto sorgere l’esigenza di confrontarsi con una realtà economica e giuridica profondamente diversa da quella italiana.

Sovente si è, dunque, posto il problema di quale normativa applicare nel caso di un recupero del credito vantato da un’azienda italiana nei confronti di una società cinese.
Il recupero del credito in Cina è un’attività indubbiamente delicata e richiede un’attenta analisi del contratto sottoscritto dalle parti, del luogo esatto ove ha sede l’azienda debitrice etc…

In tali casi potrebbe essere opportuno valutare l’applicazione della legge cinese ove possibile o ricorrere all’arbitrato.


Il recupero del credito in ambito europeo

In ambito europeo, invece, si può fare ricorso al decreto ingiuntivo europeo: uno strumento istituito a seguito dell’adozione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12.12.2006.

Il decreto ingiuntivo europeo è un provvedimento caratterizzato dalla celerità, con il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un diritto liquido ed esigibile, ingiunge al debitore di pagare una determinata somma di denaro.

I presupposti per l’attivazione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento sono:

- che la somma oggetto della ingiunzione sia liquida ed esigibile;

- che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito;

- che si tratti di rapporti tra imprese o tra imprese e consumatori.

Conformemente al dettato normativo in materia, per ottenere il suddetto decreto è necessario introdurre la procedura monitoria mediante la compilazione di un modulo standard che andrà depositato nella competente Cancelleria del Tribunale adito.

Una volta introdotta la domanda, laddove il giudice riterrà la stessa sufficientemente fondata e documentata, emetterà una ingiunzione di pagamento normalmente entro 30 giorni dalla presentazione.

Il decreto d’ingiunzione europeo viene automaticamente riconosciuto e reso esecutivo negli altri paesi dell’UE senza ulteriori possibilità di opporsi al suo riconoscimento, salvo il caso di opposizione del convenuto.

Il recupero del credito all’estero, dunque, non è impossibile e in molti casi è ben più veloce ed incisivo che in Italia.
E’ necessaria, indubbiamente, un’attenta analisi del caso concreto posto all’attenzione del giurista e una valutazione della strategia d’intervento che potrebbe rivelarsi maggiormente proficua caso per caso.

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