Studio Amministrazioni & Consulenza Condominiale Avv. Pietro Valore

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Studio Amministrazioni & Consulenza Condominiale Avv. Pietro Valore Lo studio del Avv. Pietro Valore si occupa della gestione di immobili in condominio. Grazie all'esperienza pluriennale offre competenza e professionalità.

03/04/2020

LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE – STRUMENTI A TUTELA DEI CONDUTTORI

La grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l'intero territorio nazionale, ha costretto molte attività commerciali, ritenute non essenziali, alla chiusura, in ottemperanza alle disposizioni governative volte al contenimento del contagio da COVID – 19.
Gli effetti e le ricadute economiche di tali misure restrittive sono ingenti poiché la sospensione delle attività ha azzerato il fatturato di molte aziende/commercianti in guisa da rendere difficoltoso il puntuale versamento del canone di locazione.

Con il Decreto c.d. “Cura Italia” il Governo ha riconosciuto a favore degli esercenti le attività d'impresa sospese - limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e con riferimento al solo mese di marzo 2020 - un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione.
In base a quanto previsto dalla Agenzia delle Entrate per beneficiare del suddetto credito d'imposta sarà necessario indicare sul modello di pagamento F24 nella sezione Erario alla colonna "importi a credito compensati” il codice tributo 6914 (Credito di imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del D.L. 18 del 17 marzo 2020).

E tuttavia la misura messa in atto dal Governo non sembra sufficiente a tutelare in concreto il conduttore, costretto, da un lato a sostenere le spese di locazione e, dall'altro, impossibilitato a svolgere la propria attività e finanche a conoscere se e quando potrà riavviarla.

Appare dunque opportuno valutare la possibilità di “sfruttare” gli strumenti normativi previsti dal nostro legislatore a favore del debitore/conduttore che versi in stato di difficoltà.

Sospensione del pagamento del canone di locazione
L'art. 1256 c.c., al secondo comma, regolamenta l'ipotesi di impossibilità temporanea da parte del debitore di eseguire la prestazione, “giustificando” il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo.
Tale ipotesi ben potrebbe essere adattata all'attuale condizione in cui versa il conduttore che, per causa di “forza maggiore”, è temporaneamente impossibilitato a pagare puntualmente il canone di locazione in guisa da consentire (previa autorizzazione del locatore) la sospensione del relativo versamento, fintanto che perdura l’emergenza sanitaria.

Risoluzione del contratto di locazione o Riduzione del canone di locazione
L'art. 1467 c.c., prevede la facoltà delle parti - qualora si verifichino eventi che rendano eccessivamente oneroso il contratto sottoscritto e sproporzionatamente gravoso l'adempimento in capo ad uno dei contraenti – di risolvere il contratto.
Viene fatta salva tuttavia la possibilità per il locatore di evitare la suddetta risoluzione, attraverso la proposizione di un'equa modifica delle condizioni contrattuali.
In questo caso sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto di locazione ovvero un addedum al contratto vigente, che preveda una rimodulazione del canone.

Recesso dal contratto di locazione
Infine, l'art. 27 della Legge n. 392/1978, in ordine alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, disciplina l’esercizio legittimo del diritto di recesso laddove si verifichi il sopravvenire di gravi motivi, statuendo espressamente che “indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.
Tale ultima ipotesi richiede che la gravità della motivazione addotta abbia carattere di oggettività, con la conseguenza che i fatti descritti debbano sostanziarsi in eventi imprevedibili e sopravvenuti tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto locativo, oltre alla necessità di rispettare il termine di preavviso in guisa da non rappresentare, allo stato, una soluzione pienamente soddisfacente.

31/03/2020

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE NEL CONDOMINIO – SONO OBBLIGATORI?

In questi giorni molti condomini mi hanno contattato per avere delle delucidazioni in merito agli interventi di sanificazione all'interno degli spazi condominiali.

I quesiti che mi sono stati posti con più frequenza sono essenzialmente due:

1) Nel condominio è obbligatorio eseguire l'intervento di sanificazione?
2) In tale caso è prevista la detrazione fiscale di cui all'art. 64 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020?

I provvedimenti adottati sino ad oggi dal Governo non prevedono in maniera esplicita l'obbligo di sanificare le aree condominiali, limitandosi ad incentivare la sanificazione all'interno delle aziende e delle altre attività produttive in genere, e prevedendo, quale consequenziale beneficio, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute.

Da una sterile lettura del coacervo di provvedimenti emanati nell'ambito delle misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si potrebbe ritenere che l'intervento di sanificazione per le aree condominiali non sia quindi obbligatorio.

Questa convinzione è in realtà erronea!

In questi giorni sempre più Sindaci, preoccupati per la salute della comunità locale, hanno emesso specifiche ordinanze con le quali obbligano gli amministratori dei condomini, ricadenti nel territorio comunale di competenza, a provvedere, peraltro entro termini perentori, alla sanificazione degli spazi comuni interni ed esterni dei condomini.
E ciò coerentemente a quanto già previsto dal Ministero della Salute con la circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020, che ha invitato tutti ad adottare idonee ed efficaci strategie finalizzate al contenimento del rischio di contagio, in guisa da rendere necessaria la sanificazione anche negli spazi comuni degli edifici condominiali dove, di fatto, c'è maggiore probabilità di diffusione del virus attesa la concentrazione di residenti.

Per quanto concerne poi il secondo quesito, allo stato attuale, il decreto c.d. Cura Italia non prevede alcuna detrazione fiscale per i condomini, pur confidandosi in un emendamento dello stesso volto a riconoscere un tale tipo di contributo.

Per ogni chiarimento e ulteriori quesiti si resta a Vostra disposizione.

06/05/2019

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CONDOMINIO: QUORUM DELIBERATIVI
Troppo spesso in ambito condominiale si assiste alla paralisi degli interventi straordinari sol perchè molti amministratori credono, erroneamente, che sia sempre richiesto per l'approvazione di tale tipo di intervento la maggioranza di cui all'art. 1136, 2 comma c.c.
E' per questo che è bene avere chiara la distinzione tra le diverse tipologie di spesa inerenti la gestione condominiale: spese ordinarie e spese straordinarie.
Le prime riguardano la manutenzione regolare dei servizi comuni e per la loro deliberazione la legge richiede, in prima convocazione, il voto favorevole della metà degli intervenuti all’assemblea che rappresenti la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 del valore dell’edificio.
Le spese straordinarie, invece, comprendono tutte quelle spese derivanti da interventi eccezionali, come ad esempio il rifacimento della facciata, lavori in merito alla terrazza condominiale etc..
In tale ambito è bene distinguere le spese straordinarie di "normale entità", da quelle di "notevole entità", in quanto solo in quest'ultimo caso la maggioranza necessaria sarà sempre quella indicata dall’art. 1136, secondo e quarto comma, c.c. (ossia maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno 500 millesimi). In tutti gli altri casi le opere straordinarie potranno essere validamente deliberate, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino per lo meno un terzo del valore millesimale dello stabile, evitando così la paralisi della gestione condominiale.

02/05/2019

L'amministratore di condominio è il soggetto nominato dall'assemblea, o in alcuni casi dall’autorità giudiziaria, per agire e rappresentare il condominio.
Egli è il responsabile delle parti comuni dell'edifico, così come statuito dall'art.1117 c.c..
La nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini che partecipano al condominio sono più di otto.
Le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge. In particolare l'art. 1130 c.c. prevede che l'amministratore deve:
1) Eseguire le delibere dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) Disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
5) Deve alla fine di ogni anno rendere conto della sua gestione.
La durata dell'incarico è di un anno che può essere rinnovato di un altro anno salvo revoca da parte dell'assemblea, che può avvenire in qualunque momento.
Il D.M. 13 agosto 2014 n°140 ha indicato i criteri e le modalità per la formazione professionale degli amministratori di condominio, tra cui l’obbligo formativo annuale di aggiornamento, per questo è importante scegliere un professionista qualificato.

Indirizzo

Via F. Guglielmino, 18
Catania
95125

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

Telefono

+393204986136

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