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AMI - Distretto di Catania A.M.I. Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone dei minorenni e della famiglia

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. II, CON SENTENZA DELL'11.08.2026  N.734 HA RICONOSCIUTO ASSEGNO DIVORZILE SULLA BASE D...
24/09/2026

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. II, CON SENTENZA DELL'11.08.2026 N.734 HA RICONOSCIUTO ASSEGNO DIVORZILE SULLA BASE DELLA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. A tali fini il giudice di merito, nella sua attività di rigoroso accertamento dei presupposti, può fare ricorso alla prova presuntiva essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupava prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, non essendo necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione iniziale verso la definizione dei ruoli; del pari, una volta emerso in modo chiaro che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente o esclusivo svolto da uno dei coniugi e che lo squilibrio patrimoniale non sia contestabile, non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore dell'altro coniuge, né della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente. Lo squilibrio patrimoniale e reddituale fra i coniugi, ove riconducibile eziologicamente a tale organizzazione della vita familiare, giustifica il riconoscimento del contributo perequativo-compensativo in favore del richiedente

22/09/2026

ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DELL'AVVOCATO IN TEMA DI GRATUITO PATROCINIO
Il CNF con la sentenza numero 160/2026 ha stabilito che le dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall’avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica delle dichiarazioni sul reddito dichiarato dal cliente, non avendone né gli strumenti, né il potere, salvo quello di chiedere al cliente di dichiarare quali siano i suoi redditi effettivi.
Nella parte motiva della sentenza del CNF si legge: “… si deve rilevare la insussistenza del fatto addebitato all’Avv. [OMISSIS], ciò in quanto il teste [OMISSIS] aveva dichiarato di avere un reddito di circa € 10.000,00, perfettamente compatibile con i limiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

25/06/2026

La Corte d’Appello di Roma ha condannato una madre a versare oltre 156.000 euro all’ex marito per aver sistematicamente ostacolato il rapporto con il figlio per anni. (Link al post nel primo commento)

Figli di crimini domestici 18.6.2026 - Trib. Catania - Aula delle adunanze
16/06/2026

Figli di crimini domestici
18.6.2026 - Trib. Catania - Aula delle adunanze

TFR e Divorzio (Cass. Ord. n. 14454/2026).Con la predetta ordinanza la Corte di legittimità ha risolto un contrasto inte...
31/05/2026

TFR e Divorzio (Cass. Ord. n. 14454/2026).
Con la predetta ordinanza la Corte di legittimità ha risolto un contrasto interpetrativo riguardante l'inclusione o meno delle somme confluite nella previdenza complementare all'interno del calcolo della quota TFR spettante all'ex coniuge.
Per la soluzione del quesito ha adottato un criterio temporale, precisando che se il conferimento è avvenuto prima della domanda di divorzio, le somme sono escluse dal computo ex art. 12-bis.
Se, invece, il conferimento è avvenuto dopo la domanda di divorzio, le somme sono incluse nel computo; in questo caso prevale la natura di retribuzione differita maturata in costanza di matrimonio e legata al periodo di convivenza.

REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Con la recente ordinanza n. 14567 del 16-05-202...
22/05/2026

REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Con la recente ordinanza n. 14567 del 16-05-2026, la Corte di Cassazione ha precisato che la legge 194 del 1978 attribuisce esclusivamente alla donna la decisione sull’interruzione della gravidanza entro i primi 3 mesi «Va considerato, in proposito, che secondo l’articolo 4 della legge n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione». E ancora: «L’articolo 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito».
Sulla scorta di tale precisazione, la Corte ha quindi ritenuto che il fatto che nel caso sottoposto al suo esame la donna avesse abortito senza parlarne con il compagno non potesse automaticamente trasformarsi in una manifestazione di “ingratitudine” tale da giustificare la restituzione dei beni ricevuti in donazione dallo stesso.
La Corte ha sottolineato infatti che per revocare una donazione serve un comportamento che esprima «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante» e una vera «mancanza di rispetto della dignità» della persona.
Nel caso concreto, quindi, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione».

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