24/09/2026
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. II, CON SENTENZA DELL'11.08.2026 N.734 HA RICONOSCIUTO ASSEGNO DIVORZILE SULLA BASE DELLA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. A tali fini il giudice di merito, nella sua attività di rigoroso accertamento dei presupposti, può fare ricorso alla prova presuntiva essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupava prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli, non essendo necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione iniziale verso la definizione dei ruoli; del pari, una volta emerso in modo chiaro che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente o esclusivo svolto da uno dei coniugi e che lo squilibrio patrimoniale non sia contestabile, non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore dell'altro coniuge, né della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni professionali del richiedente. Lo squilibrio patrimoniale e reddituale fra i coniugi, ove riconducibile eziologicamente a tale organizzazione della vita familiare, giustifica il riconoscimento del contributo perequativo-compensativo in favore del richiedente