12/05/2026
SUCCESSIONE EREDITARIA- EREDE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI ED ONERE DI INVENTARIO EX ART. 485 C.C. - IRRILEVANZA DEL POSSESSO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE IN VIRTU' DEL DIRITTO DI ABITAZIONE (art. 540 c.c.)
CONSEGUENZE FISCALI DELLA MANCATA REDAZIONE DELL'INVENTARIO NEI TERMINI ( IN QUESTO CASO CONSEGUENZE POSITIVE)
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9914 del 17 aprile 2026
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce come, qualora il chiamato all'eredità non rediga l'inventario entro il termine ( tre mesi) di cui all'art. 485 c.c., diventi erede puro e semplice e subentri quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente trasferimento anche dei debiti e degli oneri fiscali.
Nel caso in esame, l' Agenzia delle Entrate contestava questo automatismo, sostenendo che il chiamato all'eredità ( coniuge superstite) risiedesse nella casa coniugale, ma che in virtù dell'esercizio del diritto di abitazione (art. 540 c.c.), non potesse ritenersi nel “possesso dei beni ereditari”, come da conforme giurisprudenza.
La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso del Fisco, posto che nei precedenti gradi di giudizio era stato accertato che il coniuge superstite avesse la disponibilità materiale di tutto l’asse ereditario, oltre alla casa coniugale, senza aver fatto l'inventario nel temine di tre mesi.
Pertanto, doveva ritenersi erede puro e semplice
Di conseguenza, nel caso esaminato dalla Corte, i debiti (nel caso specifico i legati del marito) sono entrati nel patrimonio del coniuge superstite ( erede puro e semplice in mancanza di inventario nei termini di cui all'art.485 c.c.).
La questione ha quindi avuto implicazioni fiscali positive per l'erede del coniuge superstite, che, dopo la sua morte, aveva inserito i predetti legati tre le passività deducibili, riducendo l’imposta di successione dovuta.