26/05/2026
TRASFERIMENTI UNILATERALI DELLA PROLE
Nella recente ordinanza n. 4110/2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una madre che, recatasi solo temporaneamente nel paese di origine (località molto distante dalla casa familiare sita a Siracusa), decideva di trattenervisi con il figlio minore di circa un anno senza consultare l'altro genitore e spostandone unilateralmente la residenza.
Il Tribunale di Siracusa, al quale si rivolge il padre, riconosce l'illegittimità del trasferimento effettuato in maniera unilaterale, dispone il rientro del bambino e statuisce che lo stesso, in attesa di una CTU, sia affidato ai servizi sociali e venga collocato prevalentemente presso la madre nel caso in cui questa si fosse ritrasferita a Siracusa o, in caso contrario, con il padre.
La Corte d'appello ribalta la decisione di primo grado, annulla l'ordine di rientro, affida il figlio ad entrambi i genitori ma mantiene il collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre. La decisione viene motivata in ragione della tenera età del bambino e del diritto della madre di trasferirsi.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con la citata ordinanza n. 4110/2026 ha confermato la decisione della Corte d'appello stabilendo che il trasferimento unilaterale del minore da parte di uno dei genitori, in assenza di consenso dell'altro, non può automaticamente ritenersi illegittimo e comportare il rientro forzoso del minore o la perdita dell'affidamento e del collocamento.
La motivazione della Suprema Corte è quanto meno discutibile.
La stessa, richiamando la libertà di trasferirsi (mai messa in discussione) e precisando che, a causa del trasferimento unilaterale, non si perde automaticamente il diritto a prendersi cura dei figli (anche questo mai contestato), dimostra la scarsa attenzione al diritto dei figli alla bigenitorialità e di fatto rischia di legittimare la condotta di chi ritiene di poter portare con sé un figlio in totale autonomia.