Studio legale Floridia

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- Volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione). Nel campo del diritto di famiglia, lo studio presta assistenza per:
- Separazioni consensuali e giudiziali
- Divorzi congiunti e giudiziali
- Modifica condizioni separazione

TRASFERIMENTI UNILATERALI DELLA PROLE Nella recente ordinanza n. 4110/2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una ma...
26/05/2026

TRASFERIMENTI UNILATERALI DELLA PROLE

Nella recente ordinanza n. 4110/2026, la Cassazione ha esaminato il caso di una madre che, recatasi solo temporaneamente nel paese di origine (località molto distante dalla casa familiare sita a Siracusa), decideva di trattenervisi con il figlio minore di circa un anno senza consultare l'altro genitore e spostandone unilateralmente la residenza.

Il Tribunale di Siracusa, al quale si rivolge il padre, riconosce l'illegittimità del trasferimento effettuato in maniera unilaterale, dispone il rientro del bambino e statuisce che lo stesso, in attesa di una CTU, sia affidato ai servizi sociali e venga collocato prevalentemente presso la madre nel caso in cui questa si fosse ritrasferita a Siracusa o, in caso contrario, con il padre.

La Corte d'appello ribalta la decisione di primo grado, annulla l'ordine di rientro, affida il figlio ad entrambi i genitori ma mantiene il collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre. La decisione viene motivata in ragione della tenera età del bambino e del diritto della madre di trasferirsi.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con la citata ordinanza n. 4110/2026 ha confermato la decisione della Corte d'appello stabilendo che il trasferimento unilaterale del minore da parte di uno dei genitori, in assenza di consenso dell'altro, non può automaticamente ritenersi illegittimo e comportare il rientro forzoso del minore o la perdita dell'affidamento e del collocamento.

La motivazione della Suprema Corte è quanto meno discutibile.
La stessa, richiamando la libertà di trasferirsi (mai messa in discussione) e precisando che, a causa del trasferimento unilaterale, non si perde automaticamente il diritto a prendersi cura dei figli (anche questo mai contestato), dimostra la scarsa attenzione al diritto dei figli alla bigenitorialità e di fatto rischia di legittimare la condotta di chi ritiene di poter portare con sé un figlio in totale autonomia.

COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ...
27/03/2026

COLLOCAMENTO PARITARIO. ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA MATERNAL PREFERENCE?

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali l'ordinanza n. 6078 del 12/03/2026, mostrano il consolidarsi (almeno in termini di principio) dell'orientamento secondo il quale, in applicazione del disposto dell'art. 337-ter del codice civile, il giudice chiamato ad adottare provvedimenti riguardo all'affido e al collocamento dei figli deve salvaguardare la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

E' bene tener presente che la Suprema Corte non afferma che il collocamento paritario debba essere la regola generale ma precisa che il giudice non potrà più limitarsi a collocare il figlio presso la madre, preferendola al padre ad esempio perché il bambino è in tenera età.

La Cassazione rileva la necessità di cambiare prospettiva, basando le decisioni non sul pregiudizio che i figli debbano necessariamente essere accuditi dalla madre ma sulla valutazione concreta del singolo caso.

Naturalmente, sebbene le enunciazioni di principio siano chiare, nelle singole procedure, per evitare che i padri siano ridotti a semplici comparse nella vita dei loro figli, sarà opportuno fornire al giudice elementi concreti che mostrino la loro idoneità a prendersi cura degli stessi (per es. indicare orari di lavoro compatibili con l'accudimento, rete familiare di supporto ecc.).

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI. A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?In caso di separazione/divorzio, quando i figli sono affidati a...
29/01/2026

AFFIDO CONDIVISO DEI FIGLI. A CHI SPETTA L'ASSEGNO UNICO?

In caso di separazione/divorzio, quando i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, ma collocati in via prevalente presso uno di loro, si pone la questione relativa all'attribuzione dell'assegno unico.

Il criterio legale prevede la spettanza paritaria pro quota dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS ad entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, salva per le parti la facoltà di concordare l'attribuzione dello stesso a favore di uno solo.

La Cassazione, sez. I^, con ordinanza 22/02/2025 n. 4672, sul punto ha inoltre precisato che al giudice di merito non è precluso di poter derogare al criterio legale, attribuendo l'intero importo al genitore collocatario.

Il superiore principio è perfettamente in linea con quanto previsto nella circolare Inps n. 23/2022, che aveva già indicato tale facoltà, prevedendo che il giudice può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al 100% al genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento.

Naturalmente, il giudice deve motivare le ragioni della deroga e deve tener conto dell'importo dell'emolumento nella determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal genitore non convivente.

PERMANENZA TURNARIA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIAREIl Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 9/10/2025, resa ...
01/12/2025

PERMANENZA TURNARIA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE

Il Tribunale di Roma, con la recente ordinanza del 9/10/2025, resa nel procedimento r.g.n. 17433/25 avente ad oggetto separazione e divorzio di una coppia dall'alta conflittualità e con un bimbo in tenera età, ha disposto in via provvisoria che il bambino rimanga nella casa coniugale e che siano i genitori ad alternarsi nella permanenza in detta abitazione.

Nel caso di specie, il Tribunale è partito da un unico dato certo, ovvero l'alta conflittualità della coppia (attestata dai servizi sociali all'uopo incaricati dal Tribunale) e, non avendo prove delle reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli al figlio, ha ritenuto indispensabile, in attesa dell'espletamento di una consulenza tecnica, l'interruzione della coabitazione dei genitori senza però assegnare ad uno di essi la casa.

Da qui la decisione di disporre la permanenza turnaria degli stessi nella casa coniugale e il mantenimento diretto del bambino nei periodi in cui rispettivamente abitano con il figlio.

E' importante tenere presente, però, che la soluzione scelta dal Tribunale è provvisoria e, a mio avviso, destinata ad essere modificata dopo il deposito della consulenza tecnica sulle capacità genitoriali e la qualità della relazione con ciascuno dei genitori.

Quando il Tribunale avrà approfondito l'istruttoria, potrebbe non confermare la turnazione al 50% nella casa coniugale che, a lungo andare, potrebbe creare problemi di natura pratica (specialmente se, come nel caso in esame, c'è alta conflittualità nella coppia).

Verosimilmente, acquisiti più elementi il Tribunale prenderà una decisione in ordine all'assegnazione e al collocamento.

Bisogna quindi attendere per verificare se soluzioni come quella prospettata - astrattamente valide e conformi al dettato normativo- concretamente siano efficaci e praticabili.

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