25/10/2019
𝐅𝐈𝐒𝐂𝐎 𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐓𝐈
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢. 𝐋'𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨, 𝐥'𝐨𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢: 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐨𝐯𝐫𝐚𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟗
La legge n. 3 del 27.01.2012 ha introdotto in Italia il procedimento per la composizione della “crisi da sovraindebitamento”, destinato a tutti soggetti - non fallibili - che si trovino in stato di insolvenza e non possono più far fronte ai debiti: il consumatore, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile, i professionisti, gli artisti ed i lavoratori autonomi.
La procedura consente al soggetto che ha contratto numerosi debiti, sia con i privati (es. finanziamenti, cessioni del quinto etc) che con lo stato (tributi, cartelle esattoriali, pignoramenti etc) e che non sia più in grado di pagarli, di poter risanare la propria situazione debitoria attraverso un piano di rientro redatto da un apposito Organismo di Composizione della Crisi (cd. OCC).
L'Organismo riceve la domanda dal debitore e nomina un professionista "Gestore della Crisi” (es. avvocato, commercialista) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti.
Il debitore, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:
a) formulare 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti: l'accordo è raggiunto se sono favorevoli la maggioranza assoluta dei creditori;
b) proporre, solo se riveste la qualifica di 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞, 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢: funziona come l'accordo, ma 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
c) chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il gestore della crisi individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Una volta redatto il piano o l’accordo, essi verranno sottoposti al vaglio del giudice il quale, in caso di esito positivo provvederà ad omologarlo: da questo momento al debitore viene accordata la cd. esdebitazione, cioè la chiusura di tutte le proprie pendenze verso i creditori. Il Tribunale ridurrà i suoi debiti nei limiti di quanto effettivamente è in grado di pagare, tendendo conto delle sue attuali e concrete disponibilità, mentre i𝗹 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼.
La novità della riforma adottata di recente con il Codice della crisi e dell’insolvenza, è l’estensione della procedura di esdebitazione anche nei confronti del debitore che non è in grado di offrire NESSUNA SOMMA ai creditori, nemmeno in prospettiva futura. Tale beneficio però può essere sfruttato una sola volta nell'arco della propria vita.
Avv. Marco Cinnirella
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