CG Legali Consulenze - Avv. Cinnirella Caruso Giuliano

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RECAPITO
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La tardiva contestazione disciplinare al dipendente rende la sanzione nulla. Questa deve essere sempre proporzionata all...
21/11/2025

La tardiva contestazione disciplinare al dipendente rende la sanzione nulla. Questa deve essere sempre proporzionata alla gravità dei fatti ed all'effettivo grado di colpa.

Avv. Marco Cinnirella

Il Tribunale del Lavoro di Catania è tornato di recente ad esprimersi in merito alla tardività degli addebiti disciplinari intimati dal datore di lavoro al proprio dipendente (un noto istituto bancario) sostenendo, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che anche per le sanzioni...

23/07/2025

La Corte Di Appello di Palermo con sentenza n. del 07/03/2024, a conferma della decisione di primo grado del Tribunale di Termini Imerese, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di sottrarre il lavoratore da mansioni pregiudizievoli, in caso di sopraggiunta inidoneità fisica alle mansioni ori...

05/10/2020
30/09/2020
𝐈𝐋 𝐌𝐈𝐎 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐄̀ 𝐈𝐍 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈. 𝐕𝐎𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐑𝐌𝐈!Quando la convivenza coniugale diventa intollerabile si arriva delle vol...
26/05/2020

𝐈𝐋 𝐌𝐈𝐎 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐄̀ 𝐈𝐍 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐈. 𝐕𝐎𝐆𝐋𝐈𝐎 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐑𝐌𝐈!

Quando la convivenza coniugale diventa intollerabile si arriva delle volte alla decisione di volersi separare.
A differenza di quel che solitamente si crede, 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 per conseguire la separazione coniugale – ma ciò vale anche per il divorzio – quando si è in presenza di determinati presupposti.
La legge infatti prevede l’istituto della 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚 allo scopo di ridurre il numero di processi civili nei tribunali e consentire di poter arrivare alla definizione della lite più rapidamente, in modo più economico e efficace, senza presentarsi davanti al giudice.

Gli 𝐀𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐆 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 sono a tua disposizione per esaminare se nel tuo caso ci sono i presupposti per ricorrere alla negoziazione assistita: ti aiuteranno anche comprendere tutte le conseguenze giuridiche e di ordine pratico a cui si va incontro, come ad esempio la divisione della casa o dei beni in comunione, i provvedimenti economici in favore dei figli e del coniuge più debole economicamente.

𝑑𝑖 𝐴𝑣𝑣. 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑢𝑠𝑜 e 𝐴𝑣𝑣. 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐶𝑖𝑛𝑛𝑖𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎

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20/05/2020

𝐋𝐀 𝐓𝐔𝐓𝐄𝐋𝐀 𝐃𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄 𝐀𝐈 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝟏𝟗

➡️ Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, fondo integrazione salariale, bonus 600/1000 euro per lavoratori autonomi)
➡️ Nuove misure sui licenziamenti
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➡️ Mansioni superiori e differenze retributive
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Dal 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐑𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨, tutte le misure volte alla tutela dei lavoratori e imprese.
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𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐃𝐀 “𝐒𝐎𝐕𝐑𝐀𝐅𝐅𝐎𝐋𝐋𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐂𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎” 𝐏𝐄𝐑 𝐈 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐈 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐔𝐒𝐓𝐎𝐃𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐔𝐓𝐄𝐋𝐀𝐑𝐄. 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂...
26/11/2019

𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐃𝐀 “𝐒𝐎𝐕𝐑𝐀𝐅𝐅𝐎𝐋𝐋𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐂𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎” 𝐏𝐄𝐑 𝐈 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐈 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐔𝐒𝐓𝐎𝐃𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐔𝐓𝐄𝐋𝐀𝐑𝐄.
𝐀𝐂𝐂𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐀𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐄.

Tale possibilità è stata introdotta di recente con il Decreto Legge n. 92/2014 e afferisce alle ipotesi in cui la restrizione in carcere avviene in condizioni “inumane o degradanti” e dunque in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorso per il risarcimento del danno può essere proposto da coloro che sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, che espiano la pena a titolo definitivo o che sono internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.
Il predetto art. 3, così come interpretato dalla Corte Europea, pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto [..] e che la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.
Ipotesi tipica in cui è possibile chiedere il risarcimento del danno è quando nell’istituto penitenziario il soggetto si trova recluso in celle in inferiori a 3 metri quadrati per detenuto.
Il nostro studio, di recente, ha seguito con attenzione un caso di risarcimento del danno da sovraffollamento carcerario verificatosi presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in Catania, su un detenuto in stato di custodia cautelare. Con decreto n. 3382/2015 il Tribunale di Catania ha accolto il nostro ricorso e ha condannato il Ministero di Giustizia al risarcimento della complessiva somma di € 7.592,00 (calcolato nella misura di 8,00 € per ogni giorno di carcere espiato in violazione dell'articolo 3 della CEDU) e ciò in ragione delle gravi condizioni di sovraffollamento carcerario patite dal detenuto e calcolate, nello specifico, in tot. 949 giorni presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, con conseguente pregiudizio alla sua dignità personale.
Avv. Marco Cinnirella
Avv. Alberto Caruso

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𝐅𝐈𝐒𝐂𝐎 𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐓𝐈𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢. 𝐋'𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨, 𝐥'𝐨𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐳...
25/10/2019

𝐅𝐈𝐒𝐂𝐎 𝐄 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐓𝐈
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢. 𝐋'𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨, 𝐥'𝐨𝐦𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢: 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐨𝐯𝐫𝐚𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟗

La legge n. 3 del 27.01.2012 ha introdotto in Italia il procedimento per la composizione della “crisi da sovraindebitamento”, destinato a tutti soggetti - non fallibili - che si trovino in stato di insolvenza e non possono più far fronte ai debiti: il consumatore, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile, i professionisti, gli artisti ed i lavoratori autonomi.
La procedura consente al soggetto che ha contratto numerosi debiti, sia con i privati (es. finanziamenti, cessioni del quinto etc) che con lo stato (tributi, cartelle esattoriali, pignoramenti etc) e che non sia più in grado di pagarli, di poter risanare la propria situazione debitoria attraverso un piano di rientro redatto da un apposito Organismo di Composizione della Crisi (cd. OCC).

L'Organismo riceve la domanda dal debitore e nomina un professionista "Gestore della Crisi” (es. avvocato, commercialista) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti.
Il debitore, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:
a) formulare 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti: l'accordo è raggiunto se sono favorevoli la maggioranza assoluta dei creditori;
b) proporre, solo se riveste la qualifica di 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞, 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢: funziona come l'accordo, ma 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
c) chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il gestore della crisi individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Una volta redatto il piano o l’accordo, essi verranno sottoposti al vaglio del giudice il quale, in caso di esito positivo provvederà ad omologarlo: da questo momento al debitore viene accordata la cd. esdebitazione, cioè la chiusura di tutte le proprie pendenze verso i creditori. Il Tribunale ridurrà i suoi debiti nei limiti di quanto effettivamente è in grado di pagare, tendendo conto delle sue attuali e concrete disponibilità, mentre i𝗹 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼.
La novità della riforma adottata di recente con il Codice della crisi e dell’insolvenza, è l’estensione della procedura di esdebitazione anche nei confronti del debitore che non è in grado di offrire NESSUNA SOMMA ai creditori, nemmeno in prospettiva futura. Tale beneficio però può essere sfruttato una sola volta nell'arco della propria vita.
Avv. Marco Cinnirella

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𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐡𝐚 𝐚𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨La Corte di...
25/10/2019

𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀
𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐡𝐚 𝐚𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26594/2019 ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge 898/1970 "richiede l'accertamento circa l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell'ex coniuge, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive".
Le SS.UU. inoltre chiariscono che l’assegno divorzile ha funzione riequilibratrice del reddito e non ha come obiettivo quello di ripristinare il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, quanto piuttosto quello di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.

L’assegno divorzile deve tener conto se esiste davvero l’impossibilità, da parte della ex coniuge, di procurarsi i mezzi economici necessari a provvedere alle sue necessità e se ciò non è il risultato di un'incapacità lavorativa o di fattori esterni alla sua volontà.
Avv. Marco Cinnirella

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𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞. 𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐞𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩...
22/10/2019

𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎
𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞. 𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐞𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨

In materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico la disciplina è dettata dall'art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 La norma stabilisce che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/01 può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

Avv. Marco Cinnirella

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Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 16:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 16:30 - 19:00
Venerdì 16:30 - 19:00

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