26/07/2026
🚨TUTELA DEL MARCHIO E RISCHIO DI CONFUSIONE – Perché possa ritenersi sussistente il rischio di confusione tra due distinti marchi occorre operare una valutazione globale e complessiva. 📝Con decisione del 17 luglio 2026, la Divisione di Opposizione dell EUIPO - European Union Intellectual Property Office - ha respinto integralmente l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese del procedimento.
La società richiedente opposta è stata assistita dagli avv.ti Luigi Randazzo e Roberta Morselli.
💡In motivazione, l’Ufficio – accogliendo integralmente le difese degli avv.ti Randazzo e Morselli - ha ribadito che il rischio di confusione deve essere apprezzato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in particolare, dell’impressione d’insieme prodotta dai segni, dei loro elementi distintivi e dominanti, del grado di somiglianza tra i marchi e tra i servizi, nonché della percezione del pubblico di riferimento.