Avvocato, Studio Legale Guarnaccia

Chiama Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

Avvocato, Studio Legale Guarnaccia DOMENICO GUARNACCIA
Avvocato dal 1993
Patrocinante in Corte Suprema di Cassazione dal 2006

MINORENNI E RESPONSABILITA' PENALE: COSA DICE DAVVERO LA LEGGE.I disordini e i saccheggi di questo fine settimana a Mila...
20/10/2026

MINORENNI E RESPONSABILITA' PENALE: COSA DICE DAVVERO LA LEGGE.

I disordini e i saccheggi di questo fine settimana a Milano, con centinaia di giovani fermati di cui molti minorenni, riportano al centro dell’attenzione un tema delicato:
come risponde, penalmente, chi non ha ancora compiuto diciotto anni?

La regola attuale è chiara.
Sotto i quattordici anni non si è mai imputabili.
Sotto i 14 anni, in altre parole, sussiste una presunzione assoluta di non imputabilità (Art. 97 c.p.).
Il minore di 14 anni non è mai imputabile e non può essere condannato né sottoposto a una pena, a prescindere dalla gravità dell'atto.
Tuttavia, è bene sapere che se da un lato il minore sotto i 14 anni non può essere condannato né punito, dall'altro il giudice fissa, comunque, un’udienza preliminare davanti al Tribunale per i Minorenni, che si chiude con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (Cass. pen. n. 11541/2020), e se il minore viene ritenuto socialmente pericoloso può essere sottoposto a misure di sicurezza, libertà vigilata o riformatorio giudiziario (artt. 224-225 c.p.), oggi applicate solo in casi eccezionali e per i reati più gravi.

Tra i quattordici e i diciotto imputabili si diventa solo se, caso per caso, viene accertato che il minore aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto: un accertamento concreto, non un’etichetta automatica legata all’età anagrafica.
Infatti, secondo l'art. 98 c.p., tra i 14 e i 18 anni non esiste una presunzione né di capacità né di incapacità.
Spetta al giudice penale (supportato da periti, psicologi e dai servizi sociali del Tribunale per i Minorenni) verificare caso per caso se il ragazzo possedeva la maturità cognitiva ed etica sufficiente a comprendere il valore antisociale dell'azione e a determinarsi in modo autonomo al momento del fatto.

Chi risulta imputabile risponde, comunque, davanti al Tribunale per i Minorenni, con un sistema pensato per la finalità rieducativa, che prevede anche misure come la messa alla prova e, nei casi più gravi, l’ingresso in un istituto penale minorile.

Proprio su questo punto è in corso un dibattito legislativo: un disegno di legge del Governo, ancora all’esame del Parlamento, propone di invertire l’onere della prova, presumendo la capacità di intendere e di volere tra i quattordici e i diciotto anni salvo prova contraria. Una modifica non da poco, che tocca principi costituzionali e che merita di essere seguita con attenzione.

Il nostro Studio si occupa anche di giustizia minorile e resta a disposizione per chiarimenti su questi temi.

"SE NON MI PAGHI TI FACCIO CAUSA!"PREANNUNCIARE UNA CAUSA NON E' FARSI GIUSTIZIA DA SE'«Se non mi paghi, ti faccio causa...
13/10/2026

"SE NON MI PAGHI TI FACCIO CAUSA!"
PREANNUNCIARE UNA CAUSA NON E' FARSI GIUSTIZIA DA SE'

«Se non mi paghi, ti faccio causa.»
Quante volte una frase come questa, scritta durante una discussione per motivi economici, fa temere di aver commesso un reato?

La Cassazione (Sez. VI, sent. 7 luglio 2026, n. 32426) ha affrontato proprio questo tema, chiarendo i confini del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) - la norma che punisce chi, per far valere un preteso diritto, si fa giustizia da sé con violenza o minaccia invece di rivolgersi al giudice.

Il caso riguardava una discussione tra fratelli sulla divisione del ricavato della vendita di un immobile ereditato: uno dei due, non avendo ottenuto quanto riteneva gli fosse dovuto, aveva scritto all'altro preannunciando un avvocato e una causa, accennando anche al possibile "scandalo" della vicenda. Per la Cassazione questo non integra la minaccia rilevante ai fini del reato: il "male ingiusto" richiesto dalla norma dev'essere qualcosa di autonomo e ulteriore rispetto al fisiologico - e lecito - effetto di un'iniziativa giudiziaria davvero intrapresa.

Il confine resta comunque sottile: diverso è il caso in cui l'azione legale viene brandita come leva per ottenere un pagamento non dovuto, o usata con modalità che esulano dal normale esercizio del diritto di agire in giudizio.

Distinguere tra tutela legittima e condotta penalmente rilevante richiede sempre un'analisi del caso concreto - ed è proprio in questi momenti che l'assistenza di un avvocato penalista fa la differenza.

DirittoPenale

🍷 ALCOLICI AI MINORI DI 16 ANNI: SENZA CONSEGNA EFFETTIVA NON SI CONFIGURA IL REATO⚖️ La Cassazione, Quinta Sezione pena...
03/10/2026

🍷 ALCOLICI AI MINORI DI 16 ANNI: SENZA CONSEGNA EFFETTIVA NON SI CONFIGURA IL REATO

⚖️ La Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 33822/2026, ha annullato senza rinvio la condanna di una dipendente di un pubblico esercizio e della titolare, dichiarando che il fatto non sussiste.

🚔 Nel caso esaminato, gli operanti erano intervenuti prima della consegna della bevanda, impedendo che la somministrazione si realizzasse.

📌 Per configurare la contravvenzione prevista dall’art. 689 c.p., occorre provare l’effettiva cessione materiale della bevanda alcolica al minore di sedici anni. La semplice disponibilità a servirla non basta.

🔎 Non è punibile neppure il tentativo: trattandosi di una contravvenzione, la consegna impedita non può essere sanzionata come tentata somministrazione.

👮 Il punto operativo: documentare con precisione se la bevanda sia stata effettivamente consegnata e in quale momento siano intervenuti gli operanti.

⚠️ La pronuncia riguarda la fattispecie penale dell’art. 689 c.p.: non rende lecita la vendita o somministrazione di alcolici agli altri minorenni, soggetta a una distinta disciplina.

LO STALKING NON SI ESTINGUE CON UN GESTO RIPARATORIO. Lo ha stabilito oggi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1...
26/09/2026

LO STALKING NON SI ESTINGUE CON UN GESTO RIPARATORIO.

Lo ha stabilito oggi la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 154/2026, pronunciandosi su una questione sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia.

Al centro della vicenda l'art. 162-ter del codice penale, la norma che consente di estinguere alcuni reati quando l'imputato risarcisce il danno ed elimina le conseguenze dannose del fatto: le cosiddette "condotte riparatorie".

Il dubbio era se fosse irragionevole escludere gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) da questo beneficio, riservato invece ad altri reati procedibili a querela.

La Consulta ha risposto di no: la scelta del legislatore è legittima.

Lo stalking, ha ricordato la Corte, è un reato grave, capace di generare nella vittima uno stato costante di paura e ansia per la propria incolumità o per quella dei propri cari. Estinguerlo con un ristoro economico, senza il consenso della persona offesa espresso attraverso la remissione della querela, significherebbe non tenerne in conto la reale gravità.
La pronuncia richiama anche gli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne.

Una decisione che conferma quanto sia delicato, nel processo penale, l'equilibrio tra le esigenze di deflazione del carico giudiziario e la tutela effettiva di chi subisce reati che colpiscono la libertà personale e la sicurezza psicologica. Un tema che lo Studio segue con attenzione, sia nella difesa sia nell'assistenza alle persone offese.

_________________________________________________

DIFFERIMENTO DELLA PENA E GRAZIA PRESIDENZIALE: DUE ISTITUTI DIVERSI, SPESSO CONFUSIIl caso di Mario Roggero, il gioiell...
20/09/2026

DIFFERIMENTO DELLA PENA E GRAZIA PRESIDENZIALE: DUE ISTITUTI DIVERSI, SPESSO CONFUSI

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori durante una tentata rapina, è tornato al centro delle cronache in questi giorni per due decisioni dei Tribunali di Sorveglianza di Torino e Milano. Al di là del caso specifico, vale la pena chiarire la differenza tra due istituti che vengono spesso confusi.

Il differimento dell'esecuzione della pena (artt. 146-147 c.p., 684-686 c.p.p.) è un istituto processuale che consente di rinviare l'ingresso in carcere di una persona ancora libera, in presenza di condizioni specifiche previste dalla legge. Non può invece essere richiesto da chi si trova già detenuto in esecuzione di una condanna definitiva: proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, le istanze presentate nel caso Roggero sono state rispettivamente respinta nel merito e dichiarata inammissibile.

Diverso è l'istituto della grazia (art. 87 Cost., art. 174 c.p.): un provvedimento di clemenza individuale, di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, che può condonare in tutto o in parte la pena, o commutarla. Non segue un procedimento giurisdizionale e non ha tempi predeterminati.

Nel caso Roggero la domanda di grazia resta pendente, senza che sia stata ancora presa alcuna decisione.

Conoscere la differenza tra questi strumenti aiuta a leggere con maggiore consapevolezza le notizie di cronaca giudiziaria e a comprendere le reali possibilità offerte dall'ordinamento a chi sta scontando una condanna.

DirittoPenale

ASTENSIONE DALLE UDIENZE PENALI — 23-29 SETTEMBRE 2026La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l...
17/09/2026

ASTENSIONE DALLE UDIENZE PENALI — 23-29 SETTEMBRE 2026

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 23 al 29 settembre.

Una decisione grave, che nasce da fatti altrettanto gravi: le captazioni dei colloqui riservati tra difensori e assistiti avvenute nel carcere di Perugia, il progressivo arretramento delle garanzie difensive e un'emergenza carceraria che continua a non trovare risposte.

La riservatezza del rapporto avvocato-assistito e il diritto di difesa non sono privilegi di categoria: sono presidi costituzionali che riguardano ogni cittadino. Lo Studio Legale Guarnaccia aderisce all'astensione, nella consapevolezza che difendere queste garanzie significa difendere lo Stato di diritto stesso.

QUANDO I DIRITTO DI DIFESA DIVENTA NOTIZIA DI PRIMA PAGINA.Nelle prossime settimane migliaia di avvocati penalisti itali...
06/09/2026

QUANDO I DIRITTO DI DIFESA DIVENTA NOTIZIA DI PRIMA PAGINA.

Nelle prossime settimane migliaia di avvocati penalisti italiani incroceranno le braccia. L'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato un'astensione nazionale dalle udienze penali per l'ultima settimana di settembre, una protesta nata da un episodio verificatosi nel carcere di Perugia: intercettazioni disposte nell'ambito di un'indagine su un singolo avvocato hanno finito per captare anche i colloqui riservati tra altri detenuti, estranei a quella indagine, e i loro difensori.

Il punto non è tecnico, è di sostanza: il colloquio tra un indagato o un detenuto e il proprio avvocato è protetto da un segreto professionale che la legge considera intoccabile, proprio perché senza fiducia nella riservatezza il diritto di difesa si svuota.

Quando quella barriera viene superata, anche per un'indagine che riguarda altri, è l'intero sistema delle garanzie a vacillare, non solo per gli addetti ai lavori, ma per qualunque cittadino si trovi, un giorno, dall'altra parte di un procedimento penale.

È un tema che tocca da vicino il lavoro quotidiano di chi fa difesa penale: la riservatezza del rapporto con l'assistito non è una formalità, è la condizione stessa perché la difesa possa funzionare.

GIP COLLEGIALE: LA RIFORMA SLITTA (ancora) A FEBBRAIO 2027.Il 25 agosto sarebbe dovuta entrare in vigore una delle novit...
28/08/2026

GIP COLLEGIALE: LA RIFORMA SLITTA (ancora) A FEBBRAIO 2027.

Il 25 agosto sarebbe dovuta entrare in vigore una delle novità più importanti della riforma Nordio: il "GIP collegiale".

In pratica, sulla custodia cautelare in carcere non
avrebbe più deciso un giudice da solo, ma un collegio di tre magistrati — una garanzia in più per chi rischia di perdere la libertà prima ancora di essere processato.

Non è successo. Con un decreto legge, l'entrata in vigore è stata rinviata a fine febbraio 2027. Il motivo dichiarato: mancano i magistrati per formare i collegi in molti tribunali, e serve ancora tempo per completare la digitalizzazione degli atti.

Cosa significa in concreto, oggi?

Che sulla libertà personale, per altri mesi,
continuerà a decidere un giudice singolo, come accade ora.
La riforma resta legge, ma la sua applicazione pratica slitta ancora una volta.

È un rinvio tecnico, ma tocca un principio non tecnico: più occhi su una decisione che riguarda la libertà di una persona sono, quasi sempre, una garanzia in più.

Continueremo a seguire l'evoluzione della norma, perché incide direttamente su come si costruisce la difesa nelle fasi più delicate del procedimento penale.

16/06/2026

Quando studiavo all’università, i manuali di diritto pubblico spiegavano la “legge dell’elettore mediano“. Il principio era solido, quasi dogmatico: per vincere, devi occupare il centro. Più ti posizioni in quella terra di mezzo, più diventi il mediatore naturale, più abbatti le barriere...

16/06/2026

Dopo le frasi di Vannacci, il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi interviene sul femminicidio: non è una parola ideologica, ma uno strumento per riconoscere, prevenire e contrastare una forma specifica di violenza.

Indirizzo

Via G. D'Annunzio 172
Catania
95127

Orario di apertura

Lunedì 18:00 - 20:00
Martedì 17:30 - 20:00
Giovedì 17:30 - 20:00
Venerdì 18:00 - 20:00

Telefono

+39095801132

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Avvocato, Studio Legale Guarnaccia pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato, Studio Legale Guarnaccia:

Condividi