20/10/2026
MINORENNI E RESPONSABILITA' PENALE: COSA DICE DAVVERO LA LEGGE.
I disordini e i saccheggi di questo fine settimana a Milano, con centinaia di giovani fermati di cui molti minorenni, riportano al centro dell’attenzione un tema delicato:
come risponde, penalmente, chi non ha ancora compiuto diciotto anni?
La regola attuale è chiara.
Sotto i quattordici anni non si è mai imputabili.
Sotto i 14 anni, in altre parole, sussiste una presunzione assoluta di non imputabilità (Art. 97 c.p.).
Il minore di 14 anni non è mai imputabile e non può essere condannato né sottoposto a una pena, a prescindere dalla gravità dell'atto.
Tuttavia, è bene sapere che se da un lato il minore sotto i 14 anni non può essere condannato né punito, dall'altro il giudice fissa, comunque, un’udienza preliminare davanti al Tribunale per i Minorenni, che si chiude con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (Cass. pen. n. 11541/2020), e se il minore viene ritenuto socialmente pericoloso può essere sottoposto a misure di sicurezza, libertà vigilata o riformatorio giudiziario (artt. 224-225 c.p.), oggi applicate solo in casi eccezionali e per i reati più gravi.
Tra i quattordici e i diciotto imputabili si diventa solo se, caso per caso, viene accertato che il minore aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto: un accertamento concreto, non un’etichetta automatica legata all’età anagrafica.
Infatti, secondo l'art. 98 c.p., tra i 14 e i 18 anni non esiste una presunzione né di capacità né di incapacità.
Spetta al giudice penale (supportato da periti, psicologi e dai servizi sociali del Tribunale per i Minorenni) verificare caso per caso se il ragazzo possedeva la maturità cognitiva ed etica sufficiente a comprendere il valore antisociale dell'azione e a determinarsi in modo autonomo al momento del fatto.
Chi risulta imputabile risponde, comunque, davanti al Tribunale per i Minorenni, con un sistema pensato per la finalità rieducativa, che prevede anche misure come la messa alla prova e, nei casi più gravi, l’ingresso in un istituto penale minorile.
Proprio su questo punto è in corso un dibattito legislativo: un disegno di legge del Governo, ancora all’esame del Parlamento, propone di invertire l’onere della prova, presumendo la capacità di intendere e di volere tra i quattordici e i diciotto anni salvo prova contraria. Una modifica non da poco, che tocca principi costituzionali e che merita di essere seguita con attenzione.
Il nostro Studio si occupa anche di giustizia minorile e resta a disposizione per chiarimenti su questi temi.