15/10/2026
LA CORTE COSTITUZIONALE IMPONE LA DIFESA TECNICA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.)
Con la sentenza n. 157 del 2026 (depositata il 2 ottobre 2026) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, «nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi di cui in motivazione». Ed è in motivazione che la Corte, superando il petitum del rimettente, configura quella difesa come obbligatoria.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2025, nel giudizio di impugnazione dei decreti con cui il giudice tutelare aveva convalidato un TSO disposto dal sindaco di Empoli e la relativa proroga. In audizione il paziente aveva chiesto che fossero chiamati i suoi avvocati, indicandoli per nome, senza che l’istanza risultasse presa in considerazione.
La disciplina delineata al § 12 prevede che, al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale, la persona sia avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. I difensori sono tempestivamente avvertiti, «possono partecipare» all’audizione e ricevono la notifica del decreto di convalida o di non convalida; analoghe garanzie operano per la proroga. La difesa d’ufficio è prestazione imposta dallo Stato e non rinunciabile. Restano senza disciplina espressa i termini dell’avviso, il carattere necessario o eventuale della presenza all’audizione, i compensi e il patrocinio a spese dello Stato.
La Corte precisa che la professionalità degli operatori sanitari è «la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento» (§ 13.1): l’ingresso del difensore non esprime sfiducia verso la psichiatria, ma introduce una verifica pubblica della decisione coercitiva che tutela anche chi la assume.