Studio Legale Di Giorgio

Studio Legale Di Giorgio Da oltre trent'anni lo "Studio legale Di Giorgio" offre assistenza nel settore del Diritto Penale.

Da più di trent'anni lo "Studio penale Di Giorgio", offre assistenza nel settore del diritto penale. I professionisti dello studio, sono a disposizione dei propri clienti, nel fornire consulenza e assistenza processuale nei seguenti ambiti:

-diritto penale tributario;
-responsabilità penale medica e professionale;
-diritto penale fallimentare;
-responsabilità amministrativa delle persone giuridi

che e degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/01;
-diritto penale societario;
-delitti contro la pubblica amministrazione;
-reati realizzati con mezzi informatici;
-normativa in tema di stupefacenti;
-costituzione di parte civile;
-reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
-Diritto penale minorile.

23/07/2026

LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA (ANCHE POST RIFORMA CARTABIA) PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO PER IL DELITTO DI FURTO IN ABITAZIONE.
Con la sentenza numero 130/2026, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 nella parte in cui, introducendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato, non ha inserito fra queste ultime il reato di furto in abitazione.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in un giudizio relativo a varie condotte di furto, poste in essere all’interno di luoghi di privata dimora. La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, avuto riguardo al fatto che tale condizione è stabilita per il reato di furto semplice (ed in alcuni casi di furto aggravato) e per quello di violazione di domicilio, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati che ha come unico limite la manifesta irragionevolezza. Il Collegio ha inoltre rilevato che la scelta legislativa per la procedibilità a querela è volta a favorire la possibile definizione anticipata dei processi per furto, così da alleggerire il carico giudiziario connesso a tale fattispecie, ma che tale scopo è destinato a recedere rispetto all’esigenza di perseguire il furto in abitazione, caratterizzato dalla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui e della speciale pericolosità soggettiva dimostrata dal suo autore. Infine, e con riguardo ad altra questione sollevata dal Tribunale di Brescia e concernente la mancata previsione di un’ipotesi attenuata del furto in abitazione, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni che hanno escluso un contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ribadendo che la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, in quanto «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (sentenze n. 193 del 2025 e n. 117 del 2021).

Concluso con condanna in primo grado delicato processo per responsabilità medica.Il padre del bambino deceduto - costitu...
09/04/2026

Concluso con condanna in primo grado delicato processo per responsabilità medica.
Il padre del bambino deceduto - costituito parte civile e difeso dall'Avv. Di Giorgio - ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno.

Il piccolo di due anni deceduto per un'occlusione intestinale non diagnosticata al pronto soccorso. Il legale del papà: «Il dolore non si cancella». La difesa pronta a impugnare

Processo Sigenco: sentenza di condanna nei confronti di tre imputati e disposto risarcimento del danno in favore della c...
31/12/2025

Processo Sigenco: sentenza di condanna nei confronti di tre imputati e disposto risarcimento del danno in favore della curatela, rappresentata dall' Avv. Di Giorgio.

Pena di 3 anni e 4 mesi agli eredi di Campione, scomparso dieci anni fa

30/12/2025

È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE DI VALUTAZIONE, SEMESTRE PER SEMESTRE, DEL PERCORSO CARCERARIO DEL DETENUTO AI FINI DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 201/25, depositata oggi, 30 dicembre 2025, ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli in tema di valutazione dei semestri per la liberazione anticipata.
La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di pena per ciascun semestre, riconosciuta al condannato che abbia dato prova di partecipare al percorso rieducativo.
In tal modo, il detenuto può ottenere l’anticipazione non solo del fine pena, ma anche del momento in cui può accedere ad altri benefici penitenziari che presuppongono l’espiazione di una certa quota di pena.
Fino al 2024, il condannato aveva il diritto di chiedere al magistrato di sorveglianza il riconoscimento della detrazione al termine di ogni semestre scontato.
La riforma del 2024 ha previsto invece che l’accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio rispetto a tutti i semestri già scontati sia effettuata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in prossimità del fine pena, ovvero in occasione della richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario.
La Corte ha osservato che questo meccanismo ha fatto «venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto.
Il meccanismo di riscontro frazionato circa l’esito positivo delle istanze di liberazione anticipata – ha proseguito la Corte – «costituiva uno stimolo importante, per il condannato, a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l’accesso ai benefici».
Allo stesso modo, «l’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale.
Il tutto nell’ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato – attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell’amministrazione penitenziaria, nonché con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane – a ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.».
La disciplina oggi vigente invece ha invece «cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento».
La norma è stata, pertanto, giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena, oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale.

13/12/2025

MONOPATTINI ELETTRICI ED APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con Sent. n. 37391/25, ha affermato che i monopattini rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo delle norme del Codice della strada.
La Cassazione richiama la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 160/2019, che assimila i monopattini elettrici alle biciclette. Tale equiparazione non si limita agli aspetti amministrativi, ma estende agli utilizzatori l'intero regime del Codice della strada, incluse le disposizioni penali.
La difesa del conducente sosteneva che l'applicazione delle sanzioni penali fosse illegittima, poiché una nuova fattispecie penale può essere introdotta solo da una legge espressa. Secondo tale tesi, il richiamo normativo non sarebbe sufficiente per estendere la responsabilità penale ai monopattini.
I giudici, invece, hanno ritenuto rispettato il principio di legalità. L'articolo 186 del Codice della strada prevede sanzioni penali per chi guida un "veicolo" in stato di ebbrezza, mentre gli articoli 46 e 47 includono i velocipedi tra i veicoli. Poiché la legge 160/2019 equipara i monopattini alle biciclette, ne deriva che anche i loro conducenti rientrano nella categoria dei soggetti punibili per guida in stato di ebbrezza.
La pronuncia un parola chiarisce che per i monopattini elettrici si applicano le stesse regole previste per le biciclette: obblighi, divieti, sanzioni amministrative e anche le sanzioni penali in caso di guida in stato di alterazione. La micromobilità elettrica non è quindi sottratta al sistema complessivo di sicurezza stradale.

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Catania
95129

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Martedì 16:30 - 21:00
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