01/08/2026
Rapporto simbiotico e manipolativo col figlio, negligenza scolastica e sanitaria, violazione sistematica dei provvedimenti giudiziari: c’è tutto questo nella vicenda che andiamo ad affrontare oggi.
Un marito citava in giudizio la moglie per la separazione.
Il Tribunale di Ragusa disponeva l'affido condiviso dei due figli minori, collocati presso la madre, con un assegno mensile a carico del marito.
In appello, il marito ne chiedeva la riduzione; la moglie chiedeva l'addebito al marito e l'aumento degli assegni.
Dopo istruttoria approfondita la Corte d'Appello di Catania ribaltava la decisione affidando in via esclusiva i figli al padre, e decidendo inoltre:
🔸 la limitazione della responsabilità genitoriale materna
🔸 la sospensione temporanea degli incontri madre-figlio
🔸 un percorso obbligatorio di sostegno alla genitorialità per la madre.
La donna ricorreva in Cassazione ma la decisione della Corte di merito è stata confermata: l’affidamento condiviso rappresenta la regola, mentre quello esclusivo costituisce un rimedio eccezionale, applicabile solamente quando superamento sia imposto dal concreto interesse del minore sia supportato da un rigoroso accertamento dei fatti.
Ecco che quando un genitore ostacola il rapporto con l’altro, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo.
La madre aveva imposto condotte di sistematico ostacolo alla relazione tra padre figlio, saltando la figura paterna, coinvolgendo il minore nel contenzioso giudiziario e mostrando profili di negligenza nell’educazione.
Gli ermellini hanno ritenuto che questi comportamenti sono gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibili con il principio di bigenitorialità. È stato quindi confermato che, quando l’interesse del minore lo richiede e gli elementi raccolti lo dimostrano, il giudice può adottare misure particolarmente incisive, se adeguatamente motivate e proporzionate.
Avete mai assistito, nella vostra cerchia, a un genitore che allontanava i figli dall'altro? Raccontatecelo nei commenti.