Avvocato Emanuela Di Salvo

Avvocato Emanuela Di Salvo Lo studio dell'Avvocato Emanuela Di Salvo offre un'assistenza completa al Diritto di Famiglia, Domic

Lo studio offre un'assistenza completa nella risoluzione dei conflitti familiari tra i coniugi e, grazie alla collaborazione di due professionisti specializzati in diritto societario e diritto tributario, provvede alla risoluzione dei problemi ereditari e successori e con l'Agente riscossione tributi. L'avvocato Emanuela Maria Di Salvo di Catania si occupa della gestione di pratiche legate all'amb

ito familiare. L'avvocato Roberto Di Salvo è competente in materia di opposizione a cartelle esattoriali, riabilitazione cattivi pagatori e cancellazione protesti, recupero crediti. L’Avvocato Paolo Marsala si occupa di risolvere conflitti societari ed ereditari. Telefono: 095 713 7208
E-mail: [email protected]
Sito Web: www.avvocatoemanueladisalvo.it

Casi di esclusione Affidamento condiviso del minoreL’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore...
10/10/2015

Casi di esclusione Affidamento condiviso del minore
L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano l’attribuzione alla madre dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza abituale.

Mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente – Reddito netto percepito mensilmente – Spese di locazione  ...
09/10/2015

Mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente – Reddito netto percepito mensilmente – Spese di locazione
Ai fini della determinazione dell’ammontare in moneta che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento indiretto della prole, deve tenersi conto del reddito effettivo dell’onerato e, pertanto, dalla retribuzione percepita deve essere detratta l’eventuale spesa sostenuta per far fronte al canone di locazione, tenuto conto del fatto che il genitore non convivente con i figli, deve predisporre un adeguato ambiente domestico per ospitarli, quando sono insieme. (Nel caso di specie, il padre percepiva un reddito netto mensile di euro 1600 circa e sosteneva un canone di locazione di circa euro 280 mensili. Il Tribunale ha stabilito il mantenimento in euro 400 mensili).

Matrimonio – Spese sulla casa comuneLe spese che uno dei coniugi abbia affrontato per apportare migliorie sull'abitazion...
07/10/2015

Matrimonio – Spese sulla casa comune
Le spese che uno dei coniugi abbia affrontato per apportare migliorie sull'abitazione familiare, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili. Infatti, in questi casi, l'effettuazione della spesa è avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, conseguentemente, non sussiste il diritto al rimborso.

24/07/2015

Separazione - Addebito - Gravi aggressioni al coniuge

Le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, traducendosi in un’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da determinare la pronuncia di addebito. Inoltre, il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.

Separazione - Assegno di mantenimento in favore dei figli-Esigenze scolastiche, sociali, sanitarie, sportive.A seguito d...
23/07/2015

Separazione - Assegno di mantenimento in favore dei figli-
Esigenze scolastiche, sociali, sanitarie, sportive.

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Stato di disoccupazione – Esonero dal mantenimento – EsclusioneLo stato di disoccupazione di un genitore non può comunqu...
22/07/2015

Stato di disoccupazione – Esonero dal mantenimento – Esclusione

Lo stato di disoccupazione di un genitore non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. La disoccupazione del genitore non convivente con i figli può giustificare, al più, che il mantenimento indiretto sia cd. onnicomprensivo, ponendo integralmente a carico dell’altro genitore, le spese cd. Extra.

21/07/2015

Divieto di espatrio – In via cautelare e urgente

In via d’urgenza e senza previa costituzione del contraddittorio, il Tribunale può assumere provvedimenti aventi latu sensu carattere cautelare, a garanzia del primario interesse del minore e volti ad escludere il rischio che possa il medesimo essere esposto a esperienze incongrue e comunque destabilizzanti; in particolare, in presenza di allegazioni tali da far ritenere ricorrente il rischio di sottrazione del minore, il Tribunale, in via provvisoria, può ordinare la consegna ad Ente terzo dei titoli validi per l’espatrio.

Figlio maggiorenne – Obbligo del mantenimento a carico del genitore non convivente – Sopravvenuta coabitazione – Caducaz...
20/07/2015

Figlio maggiorenne – Obbligo del mantenimento a carico del genitore non convivente – Sopravvenuta coabitazione – Caducazione dell’obbligo – Rimborso

La misura della ripartizione dell’obbligo di mantenimento dei figli tra i coniugi viene stabilita dal giudice della separazione (e poi, eventualmente, del divorzio) tenendo conto dei criteri indicati dalla legge e, ove manchi una statuizione giudiziale, il genitore che ha provveduto a sostenere per intero dette spese ha diritto al rimborso della metà di quanto pagato, trattandosi di obbligazione solidale. Pertanto, la mancanza di un provvedimento del giudice della separazione ha come conseguenza la ripartizione delle spese di mantenimento, sia ordinarie che straordinarie, in parti eguali ma non fa sorgere un’obbligazione esclusiva a carico del genitore con cui vive il figlio minore (od il figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente). Pertanto, nel caso in cui il figlio maggiorenne cambi residenza e vada a vivere con quello che era, in origine, il genitore non convivente, la eventuale statuizione giudiziale che fissa un obbligo di mantenimento indiretto a suo carico deve ritenersi caducata. Di conseguenza, la ripartizione delle spese, in assenza di altri provvedimenti successivi del giudice, deve essere effettuata in misura paritaria tra i genitori e sussiste il diritto al rimborso.

18/07/2015

Condizioni di divorzio – Modifica – Nuova valutazione – Verifica delle sopravvenienze – Diminuzione del reddito

La diminuzione del reddito non è in sufficiente, di per sé, a determinare la revisione dell’assegno se ciò non comporta una effettiva alterazione della condizione economica complessiva del soggetto obbligato.

Divorzio BreveEntrato in vigore il 26 maggio 2015. Il c.d. Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015 n. 55 ) riduce in modo si...
16/07/2015

Divorzio Breve
Entrato in vigore il 26 maggio 2015. Il c.d. Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015 n. 55 ) riduce in modo significativo i tempi per il passaggio dalla separazione al divorzio.
Dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi (anziché tre anni) innanzi al Presidente del Tribunale nelle procedure di separazione giudiziale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
E le nuove procedure possono valere anche chi ha una causa di divorzio già in corso. Secondo alcune stime, sarebbero circa 200 mila i procedimenti pendenti che potrebbero dunque approfittare di regole più veloci.

16/07/2015

Negoziazione assistita

In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, la convenzione di negoziazione assistita (con l’assistenza di almeno un avvocato per parte) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale:
• di separazione personale;
• di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio;
• di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

09/07/2015

Accordi di separazione/divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile.

In base all’art. 12 del d.l 12.9.2014 n.132, conv. in l. n. 162/2014, i coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, innanzi all’ufficiale dello stato civile, possono concludere un accordo congiunto di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale).

Tale procedura non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente indipendente.

Indirizzo

Via Principe Nicola, 45
Catania
95100

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