Studio Legale Avvocati Lidia Timpanaro e Maria Teresa Cimino

Studio Legale Avvocati Lidia Timpanaro e Maria Teresa Cimino Diritto di famiglia , unioni civili , separazioni e divorzi , adozioni, successioni, responsabilità civile e risarcimento del danno, contratti ,esecuzioni

REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA Con la recente ordinanza n. 14567 del 16-05-202...
22/05/2026

REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE E INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Con la recente ordinanza n. 14567 del 16-05-2026, la Corte di Cassazione ha precisato che la legge 194 del 1978 attribuisce esclusivamente alla donna la decisione sull’interruzione della gravidanza entro i primi 3 mesi «Va considerato, in proposito, che secondo l’articolo 4 della legge n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione». E ancora: «L’articolo 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito».
Sulla scorta di tale precisazione, la Corte ha quindi ritenuto che il fatto che nel caso sottoposto al suo esame la donna avesse abortito senza parlarne con il compagno non potesse automaticamente trasformarsi in una manifestazione di “ingratitudine” tale da giustificare la restituzione dei beni ricevuti in donazione dallo stesso.
La Corte ha sottolineato infatti che per revocare una donazione serve un comportamento che esprima «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante» e una vera «mancanza di rispetto della dignità» della persona.
Nel caso concreto, quindi, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione».

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21/05/2026

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ASSEGNO UNICO
In materia di assegno unico, la Corte d'Appello di Milano con sehtebza n.1194/2026 ha respinto la domanda del padre separato di restituzione del 50%dell'assegno unico percepito dalla madre, convivente con il figlio minore.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex coniuge che pretendeva la metà degli assegni incassati dall’ex moglie negli anni precedenti, sostenendo che l’affidamento condiviso imponesse una spartizione automatica al 50%.
Il Tribunale di Varese dava ragione all’uomo e condannava la moglie alla restituzione del 50% delle somme riscosse ma i Giudici d’appello milanesi riformavano la decisione perché: non può configurarsi un indebito tra i genitori ai sensi dell’art. 2033 c.c. poiché le somme non provengono dal patrimonio dell’ex partner, ma sono erogate dall’INPS o dal datore di lavoro non esistendo dunque un trasferimento patrimoniale diretto tra gli ex coniugi.
Pertanto, se un genitore ritiene che l’altro abbia indebitamente percepito la sua quota, deve rivolgersi direttamente all’ente erogatore e non alla controparte.
L’assegno unico universale come gli assegni familiari hanno natura assistenziale e alimentare.
Tale contributo non rappresenta un arricchimento per il genitore, ma una misura di sostegno economico destinata esclusivamente al mantenimento e ai bisogni della prole. Poiché tali somme hanno una specifica finalità solidale, esse sono per definizione irripetibili una volta impiegate per i figli.
In mancanza di accordi diversi, è del tutto legittimo che l’intero assegno sia percepito dal genitore collocatario. E infatti colui che convive con i figli a dover far fronte alle esigenze immediate e quotidiane, operando come un mandatario nell’interesse superiore dei minori. Dunque, in assenza di un accordo scritto o di un provvedimento giudiziale specifico che preveda la divisione, l’attribuzione integrale al genitore collocatario è considerata corretta e coerente con l’interesse superiore del minore.

SIMULAZIONE VENDITA TRA  CONIUGI L'ordinanza n. 10102 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicata...
13/05/2026

SIMULAZIONE VENDITA TRA CONIUGI L'ordinanza n. 10102 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 aprile 2026, ha ribadito un principio cardine in tema di simulazione contrattuale: tra le parti, la prova della simulazione assoluta (e relativa) di un contratto scritto richiede necessariamente la controdichiarazione scritta.
Le parti non possono utilizzare testimoni o presunzioni per dimostrare che un contratto - nel caso di specie una vendita immobiliare- sia fittizio.
La controdichiarazione è l'unico mezzo ammesso per smentire il contenuto dell'atto pubblico.
Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava un ex marito che sosteneva di aver fittiziamente venduto una casa alla moglie (simulazione assoluta), senza aver ricevuto il pagamento del prezzo. Nonostante gli indizi (tra cui il mancato passaggio di denaro e la gestione effettiva dell'immobile dopo la vendita ), la Corte ha ribadito la necessità della controdichiarazine scritta tra le parti, ossia di un documento contrario alla vendita sottoscritto da ambedue le parti ove gli ex coniugi dichiarassero di non aver voluto trasferire la proprietà e che quindi nessun prezzo di compravendita era mai stato pagato.
La dichiarazione di aver ricevuto il prezzo, inserita nel rogito notarile, in mancanza della controscrittura, ha infatti natura di confessione stragiudiziale, difficile da superare senza prove documentali scritte.

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13/05/2026

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SUCCESSIONE EREDITARIA- EREDE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI ED ONERE DI INVENTARIO EX ART. 485 C.C. - IRRILEVANZA DEL POSSESSO DELLA CASA CONIUGALE DA PARTE DEL CONIUGE SUPERSTITE IN VIRTU' DEL DIRITTO DI ABITAZIONE (art. 540 c.c.)
CONSEGUENZE FISCALI DELLA MANCATA REDAZIONE DELL'INVENTARIO NEI TERMINI ( IN QUESTO CASO CONSEGUENZE POSITIVE)
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 9914 del 17 aprile 2026
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce come, qualora il chiamato all'eredità non rediga l'inventario entro il termine ( tre mesi) di cui all'art. 485 c.c., diventi erede puro e semplice e subentri quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente trasferimento anche dei debiti e degli oneri fiscali.
Nel caso in esame, l' Agenzia delle Entrate contestava questo automatismo, sostenendo che il chiamato all'eredità ( coniuge superstite) risiedesse nella casa coniugale, ma che in virtù dell'esercizio del diritto di abitazione (art. 540 c.c.), non potesse ritenersi nel “possesso dei beni ereditari”, come da conforme giurisprudenza.
La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso del Fisco, posto che nei precedenti gradi di giudizio era stato accertato che il coniuge superstite avesse la disponibilità materiale di tutto l’asse ereditario, oltre alla casa coniugale, senza aver fatto l'inventario nel temine di tre mesi.
Pertanto, doveva ritenersi erede puro e semplice
Di conseguenza, nel caso esaminato dalla Corte, i debiti (nel caso specifico i legati del marito) sono entrati nel patrimonio del coniuge superstite ( erede puro e semplice in mancanza di inventario nei termini di cui all'art.485 c.c.).
La questione ha quindi avuto implicazioni fiscali positive per l'erede del coniuge superstite, che, dopo la sua morte, aveva inserito i predetti legati tre le passività deducibili, riducendo l’imposta di successione dovuta.

Concluso con grande partecipazione il convegno AMI di Siracusa sul diritto all'oblio e la malattia oncologica nella fami...
23/11/2024

Concluso con grande partecipazione il convegno AMI di Siracusa sul diritto all'oblio e la malattia oncologica nella famiglia organizzato con la collaborazione di ACTO Sicilia e la partecipazione del COA di Siracusa e del CPO di Siracusa . Un momento di grande confronto su un tema importante nella sua dimensione giuridica, medica ed etica.

Indirizzo

Via Malta N. 3
Catania
95127

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