Diritto sanitario, diritti e responsabilità per malasanità.

Diritto sanitario, diritti e responsabilità per malasanità. Malasanità, mobbing, pubblico impiego, diritto alla assistenza sanitaria, appalti pubblici, infortu

Responsabilità sanitaria, rimborsi per cure all estero o per prestazioni presso strutture private in caso di tempi di attesa eccessivi nelle strutture pubbliche, Invalidità civile e indennità di accompagnamento, Farmacie, soggetti accreditati, incarichi dirigenziali, demandionamento, mobbing

Detassazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni: L. 30 ...
18/01/2026

Detassazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni:


L. 30 dicembre 2025 n.199

Art.1,comma 237. Per l’anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche..., entro il limite di 800 euro, sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure“.

Le altre misure sono la detassazione del lavoro straordinario, disposta dalla Legge 30/12/2024, n. 207

Art. 1 – Comma 354.

“354. I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”,

nonchè la detassazione delle prestazioni aggiuntive disposta dall’art.35 del D. Lgs. 24 marzo 2025 n.33

“Ritenuta a titolo d’imposta sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario”:

I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Buoni pasto per tutti dopo la sesta ora di lavoro. La Cassazione Civile Sez. Lavoro, con ordinanza del 17/09/2025 n.2552...
27/09/2025

Buoni pasto per tutti dopo la sesta ora di lavoro.
La Cassazione Civile Sez. Lavoro, con ordinanza del 17/09/2025 n.25525, conferma un orientamento consolidato in favore di tutti i dipendenti, sia “turnisti” che “non turnisti“: basta superare le sei ore di lavoro per avere diritto al buono pasto. E' possibile il recupero!
https://www.dirittosanitario.com/buoni-pasto-per-tutti-dopo-la-sesta-ora-di-lavoro/

Corte di Cassazione Civile, sentenza 27 settembre 2024 n.25820.Anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito al...
20/05/2025

Corte di Cassazione Civile, sentenza 27 settembre 2024 n.25820.
Anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito all’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti sanitari introdotta dal d.l. n. 223/06 (cosiddetto «decreto Bersani»), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitario; l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria».

Nel caso in specie la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali «servizio low cost» e «gratis» che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.

Indirizzo

Vincenzo Giuffrida N. 67
Catania
95128

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 20:00
Martedì 16:30 - 20:00
Mercoledì 16:30 - 20:00
Giovedì 16:30 - 20:00
Venerdì 16:30 - 20:00

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