Studio Legale Avv. Giovanna Catapano

Studio Legale Avv. Giovanna Catapano Avvocato operante nei Fori di Castrovillari, Cosenza, Paola e Gdp di Scalea

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Noi Avvocati ❤️
viviamo perennemente attaccati al cellulare, rispondiamo alle mail e ai messaggi dei nostri assistiti, dei nostri Colleghi, mentre siamo in udienza, mentre camminiamo per strada, mentre mangiamo un boccone, mentre facciamo l’aperitivo, mentre mettiamo sul fuoco la macchinetta del caffè appena svegli.
Noi Avvocati viviamo perennemente con l’ansia di aver fatto decadere un termine, di aver preso scelte sbagliate, di non aver saputo sufficientemente fatto capire la questione giuridica al cliente.
Noi Avvocati ci svegliamo nel cuore della notte per la paura di aver dimenticato qualcosa, che ci sia sfuggita un’udienza, che sia sfuggito di appuntare una cosa in agenda. L’agenda personale, l’agenda di studio, l’agenda sul cellulare.
Noi Avvocati corriamo sempre. I fascicoli, la toga, le borse. Da un ufficio all’altro, da un’udienza all’altra. Sempre con il fiatone. Sempre con il timore di arrivare in ritardo.
Noi Avvocati abbiamo le scrivanie colme di fascicoli, di codici, di post-it, di evidenziatori, di speranze.
Noi Avvocati sacrifichiamo le serate per preparare una discussione per un processo importantissimo del giorno dopo, un week-end per un atto in scadenza , la pausa pranzo per ricevere il cliente che può ve**re a colloquio in studio solo in quella fascia oraria.
Noi Avvocati studiamo, ci aggiorniamo, leggiamo, ci confrontiamo, ci appassioniamo, frequentiamo corsi, li organizziamo.
Noi Avvocati ci battiamo per la tutela dei diritti altrui.
Noi Avvocati diventiamo punti di riferimento. Per gli assistiti, per i Colleghi di studio e non.
Noi Avvocati non abbiamo orari, abbiamo imprevisti e lunghe attese.
Noi Avvocati facciamo più cose contemporaneamente, con frenesia. Scrivere un’istanza e parlare al telefono di studio. Rispondere ad una mail e parlare con il Collega di studio degli sviluppi della pratica.
Noi Avvocati ci svegliamo all’alba, per salire su un treno e andare a fare udienza in un’altra città.
Noi Avvocati siamo sempre trafelati. E con le occhiaie e poche ore di sonno.
Noi Avvocati ci emozioniamo, ci arrabbiamo, ci demoralizziamo, ci abbattiamo, ci rialziamo, resistiamo.
Noi Avvocati abbiamo la consapevolezza che la strada è sempre in salita. Mai in discesa.
Noi Avvocati siamo questo e molto di più.
Noi Avvocati sappiamo, nonostante tutto, che non esiste al mondo professione più bella.

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Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2023, n. 18894.

LA MASSIMA

“Integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.
In altri termini, assume rilievo qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità”.

IL CASO
La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva l’imputato responsabile del reato di lesioni aggravate dallo sfregio permanente ai sensi degli artt. 582 e 583 c. 2 n. 4 c.p. (ora art. 582 quinquies c.p.).
Avverso la suddetta sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, come unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare si evidenziava che la Corte di Appello avesse confermato la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di lesioni aggravate dallo sfregio permanente non tenendo in considerazione le osservazioni del perito, il quale aveva accertato che la persona offesa avesse riportato delle alterazioni dei tratti del viso visibili anche dal comune osservatore ma non tali da modificare in modo significativo l'armonia del viso e da determinare una sensazione sgradevole o di ripugnanza da parte dell'osservatore, requisiti richiesti ai fini dell’integrazione dello sfregio permanente alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

LA QUESTIONE
Con tale pronuncia la V Sezione della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione dello sfregio permanente ai fini dell’integrazione della fattispecie di lesioni aggravate dallo sfregio permanente, prima qualificata come circostanza aggravante del delitto di lesioni ex art. 582 e 583 c. 2 n. 4, e ad oggi elevata ad autonoma fattispecie penale prevista dall’art. 582 quienquies c.p., introdotto dalla L. 69/2019 (Riforma del Codice Rosso).

LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato.
I giudici di legittimità, riprendendo un orientamento costante in giurisprudenza, stabiliscono che integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia delle linee del viso, con effetto sgradevole secondo un osservatore comune.
Inoltre, la Suprema Corte evidenzia che la valutazione circa la qualificazione della lesione come sfregio permanente compete al giudice di merito, il quale dovrà effettuare un giudizio che non implichi particolari competenze tecniche; pertanto, tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da adeguata ed idonea motivazione che non manifesti profili di illogicità o contraddittorietà nel percorso argomentativo ed ermeneutico fatto.
Ma i giudici di legittimità ritengono anche che qualora vi sia stato un accertamento tecnico sulla tipologia della lesione, come è avvenuto nella vicenda processuale in esame, esso non può essere trascurato nell’analisi di valutazione del fatto, potendo lo stesso fornire al giudice importanti spunti di riflessione descrivendo, in modo puntuale, i risvolti funzionali sull’estetica del volto, analisi sicuramente fondamentale ai fini della qualificazione della lesione come sfregio permanente.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha trascurato totalmente la valutazione esposta dal perito il quale, analizzando le caratteristiche e le conseguenze della lesione riportata dalla persona offesa, aveva concluso per l’insussistenza dello sfregio permanente.
Nella pronuncia impugnata, difetta, inoltre, la specifica indicazione degli elementi alla luce dei quali operare una valutazione circa le alterazioni in termini di "apprezzabilità" rispetto ai lineamenti del viso che si traduca in sgradevolezza o ilarità per l'osservatore medio, come richiesto, in più occasioni, dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione dello sfregio permanente.
Pertanto, alla luce di tali osservazioni, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello.

Segnalazione a cura di Giovanna De Feo.

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