Studio Legale e Sviluppo Aziendale Bianchini Menghini

Studio Legale e Sviluppo Aziendale Bianchini Menghini Lo studio offre consulenza ed assistenza in vari campi del Diritto e dell’Economia.

Le due aree, in cui sono suddivise le attività, garantiscono competenze e professionalità ed un’offerta integrata assicurando una gestione coordinata ed efficiente.

07/11/2022

Decesso del coniuge: il processo può proseguire

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite, n. 20494 del 2022, ha chiarito la possibilità che, in caso di decesso di una delle parti nel corso del processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cosiddetto divorzio), il procedimento prosegua nei confronti degli eredi. A seguito di detta pronuncia resta fermo, ai sensi dell’art. 149 c.c., che il decesso di un coniuge sia causa di scioglimento del matrimonio civile, tuttavia, nel caso di sentenza parziale e di sopravvivenza di una serie di interessi economici, il coniuge superstite potrà proseguire il giudizio nei confronti degli eredi per l’attribuzione dell’assegno divorzile dovuto fino al momento del decesso.

30/04/2022

FONDO PERDUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO

Al via dal 3 maggio le presentazioni delle istanze di fondo perduto per quei codici ATECO a cui spetta secondo quanto riportato dal Decreto del 24 marzo del MISE. Il fondo perduto è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid e prevede specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.
Le imprese che rientrano nella lista dei codici ATECO beneficiari, prevista dall’articolo 2 della legge sopra riportata, devono anche presentare un ammontare di ricavi riferibili al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono dimostrare di aver subito una riduzione di fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo a fondo perduto concesso viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
• 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 tra euro 400.000,00 ed euro 1.000.000,00;
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 fino al massimale di euro 2.000.000,00.

31/03/2022

TERMINA LO STATO D'EMERGENZA

A partire da oggi (1 aprile 2022) termina lo stato d’emergenza per il Covid. Fu proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte nel corso di questi due anni. Con il termine dello stato di emergenza cadranno anche una serie di obblighi legati all’utilizzo delle mascherine e del green pass. Da oggi non servirà più il green pass su bus e metro dove però si dovrà continuare a indossare la mascherina Ffp2, mentre servirà ancora fino al 30 aprile su aerei, navi, traghetti e treni esclusi quelli regionali. Non servirà per negozi, uffici pubblici, banche, poste, alberghi, parrucchieri e tabaccai e per sedersi all’aperto in bar e ristoranti, mentre ancora fino al 30 aprile sarà obbligatorio il green pass rafforzato per attività al chiuso come piscine e discoteche. Sempre fino al 30 aprile vigerà l’obbligo di mascherine al chiuso quando non sia possibile mantenere il distanziamento. A lavoro basta la mascherina chirurgica mentre nei luoghi di affollamento come cinema, teatri e competizioni ancora obbligatoria la Ffp2.
Da oggi solo i positivi di covid andranno in quarantena. I contatti stretti di un positivo adotteranno l’auto sorveglianza per 10 giorni e tampone dopo 5 giorni.

16/03/2022

NUOVO DECRETO DRAGHI

Dopo i rincari dell’energia e del gas già evidenziati ad inizio anno si prevede anche per il secondo semestre del 2022, complice la crisi scaturita dal conflitto in Ucraina, un innalzamento dei costi dell’energia con conseguente revisione del piano d’emergenza nazionale. Il Presidente del Consiglio Draghi sta definendo una proposta per far fronte ai rincari prevedendo l’abbassamento delle temperature massime del riscaldamento consentite negli edifici, la riduzione del consumo di luce negli uffici pubblici ed un tetto sui prezzi del gas. La proposta prevede anche modifiche sulle tasse relative ai carburanti. Per avere il Decreto si dovrà, però, attendere la convocazione del Consiglio Europeo prevista per il 24 e il 25 marzo 2022.

15/02/2022

ASSEGNO UNICO INPS

Dal 1 marzo 2022 partirà il nuovo assegno unico e universale (AUU) destinato alle famiglie con figli a carico e rappresenterà un beneficio economico attribuito mensilmente dietro presentazione di apposita domanda.
L’assegno unico coprirà un periodo compreso tra marzo e febbraio di ogni anno fino al compimento dei 21 anni del figlio a carico, con possibilità di richiesta diretta da parte del figlio stesso dal compimento della maggiore età. L’assegno spetta anche in assenza di ISEE ma in base ai parametri reddituali/patrimoniali cambierà l’ammontare dell’assegno. Per ciascun figlio, infatti, è previsto un importo pari a 175 euro mensili, ovvero la misura piena del beneficio in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce gradualmente fino a raggiungere il valore minimo pari a 50 euro mensili con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per avere il prolungamento del beneficio dopo il compimento della maggior età e fino ai 21 anni, si dovrà soddisfare almeno una delle condizioni previste dall’art. 2 del decreto legislativo 230/2021. Condizioni come: frequenza o iscrizione:
- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale, finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello;
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF;
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Il beneficio spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento". In caso di figli con disabilità a carico non sono previste limitazioni di età né condizionamenti di cui all’art. 2 appena descritte. La domanda può essere presentata a partire dal 1 gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione e febbraio dell’anno successivo, direttamente dal portale web INPS.

09/02/2022

RIFORMA PROCESSO CIVILE: COME CAMBIA IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEL 2022

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge numero 206/2021 ovvero la “Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" con l’obiettivo di riformare diverse norme del processo esecutivo tra cui anche il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.
La riforma ha introdotto un onere aggiuntivo in capo al creditore, integrando l’art. 543 c.p.c. di due ulteriori commi, i quali dispongono che:
"Il creditore entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore ed al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento." e a seguire che "Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".
La novità avrà efficacia dalle procedure instaurate a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della suddetta legge ossia a partire dal 22 giugno 2022.

20/12/2021

CAMBIA LA TV. BONUS E LEGGE DI BILANCIO 2022

Da mesi si parla di cambiare Tv o di dotarsi di apposito decoder per poter continuare a vedere i canali che siamo soliti guardare, ma perché cambiare Tv?
L’evoluzione tecnologica ha spinto negli ultimi anni i segnali video ad approdare a frequenze diverse con un nuovo formato di compressione video e nuovi standard di trasmissione con maggior risoluzione. Questa evoluzione, resa necessaria per liberare le frequenze utilizzate dagli operatori telefonici per lo sviluppo della rete 5G, diventerà lo standard, imposto dalla Comunità Europea, e per questa ragione per poter vedere canali che viaggiano con nuovi standard è necessario un nuovo apparecchio. Il passaggio sarà graduale ma già da ottobre 2021 sta cambiando il segnale aggiornandosi ai nuovi formati in HD. Progressivamente tutti i canali approderanno al nuovo formato rendendo i vecchi apparecchi non idonei alla trasmissione. Dal 2023 ci sarà il definitivo passaggio al nuovo standard e da quella data alcun canale verrà più visualizzato dai vecchi apparecchi televisivi.
L’esigenza di cambiamento diviene, dunque, improcrastinabile, ragion per cui il Governo, anche nella Legge di Bilancio 2022 ha previsto incentivi ad hoc per permettere ai cittadini di adeguare i propri apparecchi televisivi.
Con la legge di bilancio 2022 verrà, infatti, rifinanziato il “Bonus TV e decoder” con uno stanziamento di 68 milioni di euro che si aggiungono a precedenti stanziamenti non utilizzati per un totale disponibilità di 185 milioni di euro e introducendo una specifica agevolazione per i pensionati con pensione fino a 20.000 euro annui, per i quali Poste Italiane potrà provvedere direttamente alla consegna a domicilio di un decoder (valore massimo 30 euro) interamente spesato dal bonus.
Il rifinanziamento consentirà la continuazione dell’applicazione delle regole previste da ottobre 2019 con il cosiddetto “Bonus Tv e decoder” riservati ai nuclei con ISEE fino a 20.000 euro e, da luglio 2021, del “Bonus rottamazione Tv” per il riconoscimento di un bonus rottamazione del 20% fino al massimale di 100 euro sull’acquisto del nuovo TV.
In sintesi, dunque, due sono i Bonus:
- un Bonus per l’acquisto di un nuovo apparecchio, pari al 20% fino al massimo di 100 euro, che può essere richiesto da chiunque rottamando il vecchio apparecchio, acquistato prima del 22 dicembre 2018;
- un Bonus di 30 euro per un nuovo televisore o per un decoder ma a patto di avere ISEE nucleo familiare non superiore ai 20.000 euro annui.
I due Bonus sono cumulabili ma solo sull’acquisto di un unico apparecchio per nucleo familiare.

06/12/2021

RC AUTO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE IN CASO DI VEICOLI FERMI

Anche se l’Auto rimarrà ferma in garage l’assicurazione per la responsabilità civile (RC Auto) dovrà essere pagata, è questa la sintesi della Direttiva Europea emanata dal Parlamento Europeo; gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la direttiva.
Attualmente si paga l’RC Auto solamente se il veicolo circola su aree pubbliche e dunque se il veicolo è tenuto fermo in una propria area privata non si ha obbligo di sostenere la spesa per assicurare il veicolo stesso.
Dalla direttiva europea sono stati esclusi i veicoli elettrici che non superano la velocità massima di 25 Km/h o che abbiano contemporaneamente un peso netto massimo entro i 25 Kg ed una velocità di progetto massima entro i 14 Km/h. Ogni stato membro avrà comunque la possibilità di rendere più stringente l’applicazione della direttiva ampliando anche a queste ultime categorie l’obbligo dell’assicurazione.

05/11/2021

SUPER ACE DOMANDE PER IL CREDITO DI IMPOSTA 2021

L’art. 19 D.L. 73/2021 ha introdotto una agevolazione per le imprese che si finanziano con aumenti di capitale proprio, anche tramite accantonamenti di utili.
L’agevolazione consiste, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, nella deduzione di un valore pari al maggior rendimento nozionale (Ace) già introdotto dall’art. 1 D.L. 201/2011, calcolato tramite applicazione di una aliquota del 15% anziché del 1,3% ordinaria (fino al 2020) sugli incrementi di capitale proprio. La normativa mira a ridurre le imposte sui redditi premiando le imprese che si finanziano con capitale proprio.
In sintesi, la normativa prevede l’applicazione del coefficiente del 15% sulla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’anno precedente, con il limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale ordinaria del 1,3% continua ad applicarsi per la somma che eccede il massimale dei 5 milioni ed anche sulla base di calcolo pregressa (incrementi di capitale proprio fino al 31 dicembre 2020).
Grazie, sempre, al D.L. 73/2021 si ha anche la possibilità di trasformare la deduzione del Super Ace in credito di imposta potendo usufruirne fin dal giorno successivo dell’avvenuto aumento di capitale o delibera assembleare in caso di riporto degli utili. In caso si decida di trasformare la deduzione in credito di imposta si dovrà procedere con specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 Novembre 2021. Il credito di imposta viene calcolato applicando al rendimento nozionale sopra descritto le aliquote Ires in vigore nel 2020.
Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione, L’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento o il diniego del credito. Il credito, una volta confermato dall’Agenzia, potrà essere utilizzato in compensazione o può essere richiesto a rimborso ed in alternativa ceduto con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

27/09/2021

DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA

La parte che voglia disconoscere la propria sottoscrizione, ex art. 214 c.p.c., deve sollevare l’eccezione in modo formale ed inequivoco e non in forma generica né implicita o sottesa ad altre difese argomentate.
Ai fini dell’efficacia dell’eccezione di disconoscimento è necessaria l’indicazione dell’esatto riferimento al documento, e sotto quale aspetto, viene sollevata non avendo alcuna valenza una contestazione preventiva o priva di riferimento ad uno specifico documento.
Sul punto si richiama testualmente una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 17313 del 17 giugno 2021: “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale”.

16/09/2021

PIGNORABILITA' IMMOBILI IN COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI PER DEBITI DI UN SOLO CONIUGE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20845 del 21 luglio 2021, ha confermato il consolidato orientamento che ritiene legittima l’esecuzione sull’intero bene immobile, in comunione legale tra coniugi, per debiti riferibili ad uno solo dei coniugi escludendo la possibilità di ricorrere al procedimento di divisione endoesecutiva disciplinata negli artt. 600 e ss c.p.c.
Tale orientamento si fonda sui seguenti presupposti:
- assenza di una chiara disciplina in materia;
- immobile considerato nella sua interezza, senza quote, e non per metà (Cass. sent. n. 11175/2015);
- diritto del coniuge non debitore a percepire la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso, o nel caso di assegnazione, la metà del valore dell’immobile.
Pertanto, stante l’assenza di una espressa disciplina in materia ed il consolidato orientamento giurisprudenziale il coniuge non debitore potrà legittimamente vedere venduto all’asta l’immobile ed ottenere la metà del ricavato lordo.

27/08/2021

PROROGA TACITA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA SE VERSATO NUOVO ACCONTO

Nei contratti preliminari di compravendita immobiliare le parti indicano il termine, essenziale o non, per la stipula del contratto definitivo di compravendita.
Sovente, il termine contrattualmente previsto viene superato con ogni conseguenza di legge al riguardo.
Tuttavia, l’eventuale versamento di un acconto sul prezzo di vendita - della parte promissaria acquirente dopo la scadenza del termine fissato per la stipula del contratto di compravendita – accettato dalla parte promittente venditrice integra una proroga tacita del termine per la stipula del contratto di compravendita definitivo.
Di tale orientamento è anche la Corte di Cassazione come da recente pronuncia del 30 marzo 2021, n. 8765.

Indirizzo

Via Colonnelle, 16b
Castel Gandolfo
00073

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale e Sviluppo Aziendale Bianchini Menghini pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale e Sviluppo Aziendale Bianchini Menghini:

Condividi