16/04/2026
CONTRATTO DI SOGGIORNO: SANABILITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA (TAR CAMPOBASSO, SENTENZA N. 147/2026)
Con la richiamata sentenza, il Tar Campobasso, accogliendo il ricorso del nostro studio, ha ritenuto che l’art. 22 comma 6 TU immigrazione, laddove prevede che il contratto debba essere sottoscritto digitalmente dal datore di lavoro, “non sanziona con la nullità la parziale sottoscrizione analogica. Il contratto è stato trasmesso dal datore di lavoro a mezzo p.e.c., sicché è certa la sua provenienza e la riferibilità allo stesso. L’irregolarità poteva essere sanata, secondo quanto insegna la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione agli appalti, laddove si considera sanabile l’omessa sottoscrizione della documentazione allegata, laddove sia certa la riferibilità al concorrente (cfr., ex multis: T.a.r. Campania Napoli, n. 4363/2023; Cons. Stato, III, n. 1963/2020)”.
Con la medesima sentenza, rimandando a TAR Emilia- Romagna sent. n. 409/2026, ha altresì ritenuto l’obbligo dell’Amministrazione di informare il datore e lo straniero prima di procedere all’archiviazione laddove non venga acquisito il contratto di soggiorno nei termini e con le modalità fissate dalla normativa, al fine di escludere vizi di forma che pregiudichino il sostanziale interesse all’assunzione e non potendo procedere automaticamente (sent. n. 147 cit.).
La sentenza fissa un punto fermo fino ad oggi mancante in relazione alla nuova disciplina