31/07/2026
Vivere in abitazioni diverse non significa necessariamente che il legame affettivo fosse assente.
Con l’ordinanza n. 5769 del 4 marzo 2024, la Corte di cassazione ha chiarito che, nei rapporti tra coniugi, figli, genitori e fratelli, la distanza o la mancata convivenza non sono sufficienti, da sole, a escludere il danno morale derivante dalla perdita del familiare.
Per questi soggetti opera una presunzione relativa di sofferenza morale, che può essere superata dimostrando, ad esempio, l’indifferenza o l’ostilità esistenti tra la vittima e il familiare superstite.
Diversa è la componente dinamico-relazionale del danno: chi chiede il risarcimento deve allegare e provare concretamente l’effettività e l’intensità del rapporto affettivo, nonché le conseguenze prodotte dalla perdita sulla propria vita.
La convivenza, quindi, costituisce un possibile elemento di prova, ma non è una condizione indispensabile per ottenere il risarcimento.
Il riconoscimento del danno non è automatico: ogni situazione deve essere valutata sulla base delle relazioni familiari e degli elementi concretamente dimostrabili.
Cass. civ., Sez. III, ord. 4 marzo 2024, n. 5769, Rv. 670338-01.
Nella guida pubblicata sul sito approfondiamo anche i diritti risarcitori dei familiari in caso di omicidio stradale.
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