30/09/2022
SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 19.4.2018
Periodo Di Prova ed Indennità di Fine Rapporto
In una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affrontato, per la prima volta, la questione della sussistenza del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di cessazione di un contratto di agenzia durante il periodo di prova.
Come si ricorda, l’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE disciplina il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto (o in alternativa, alla riparazione del danno subito) e l’art. 18 della medesima Direttiva consente di escluderlo unicamente in presenza di una delle seguenti condizioni:
quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienzaimputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Nell’affrontare la questione la Corte di Giustizia Europea muove direttamente dal testo dei predetti due articoli, rilevando come essi siano dettati a tutela dell’agente e non consentanol’inserimento, neanche con l’accordo delle parti, di un’ulteriore causa di esclusione dell’indennità o della riparazione del danno, siccome quelle previste dell’art. 18sono del tutto tassative.
Dunque la Corte rileva che, sebbene il patto di prova non sia vietato dal diritto dell’Unione e quindi le parti possono senz’altro prevederlo, tale patto non puòperò avere effetti che limitino le tutele garantite all’agente dalla Direttiva e quindi anche il diritto all’indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno.
Purtroppo spesso gli Agenti che ricevono comunicazione di recesso durante il Periodo di Prova ritengono che nulla sia dovuto..
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