Avvocato Stefano Fierro

Avvocato Stefano Fierro Esperto in rapporto di agenzia commerciale

Prossimamente...sempre a tutela degli Agenti Di Commercio .
28/01/2026

Prossimamente...sempre a tutela degli Agenti Di Commercio .

13/11/2025

Variazioni Contrattuali Nuovo AEC Commercio 2025

- 11 Maggio 2022 - una data per me molto significativa sotto il profilo professionale, il mio intervento alla Camera Dei...
13/05/2023

- 11 Maggio 2022 -
una data per me molto significativa sotto il profilo professionale, il mio intervento alla Camera Dei Deputati per evidenziare le problematiche connesse alla categoria degli Agenti Di Commercio.

Mai avrei immaginato nel lontano 1998 ( anno in cui mi laureai durante il servizio militare ) di poter raggiungere tale risultato ...

A distanza di 1 anno ribadisco :

MAI LIMITARE LE PROPRIE AMBIZIONI !!!!

Un ringraziamento di vero cuore lo rivolgo a tutti coloro che nel corso di questi anni mi hanno accordato la loro fiducia ....Grazie !!!

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Ho il piacere di comunicare che Domani , Sabato 26 Novembre,  sarò ospite, in qualità di relatore ,  al PHARMEXPO' ed .2...
25/11/2022

Ho il piacere di comunicare che Domani , Sabato 26 Novembre, sarò ospite, in qualità di relatore , al PHARMEXPO' ed .2022 nella splendida cornice della Città Di Napoli .

Il convegno ove sarò presente, si terrà alla Mostra D'oltremare- Sala Procida Padiglione 4 ed avrà ad oggetto:

●L'Osservatorio Sugli Informatori Scientifici
del Farmaco ●

Vi attendo numerosi !!!

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SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 19.4.2018Periodo Di Prova ed Indennità di Fine Rapporto In una recente sentenza la Cort...
30/09/2022

SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 19.4.2018

Periodo Di Prova ed Indennità di Fine Rapporto

In una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affrontato, per la prima volta, la questione della sussistenza del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di cessazione di un contratto di agenzia durante il periodo di prova.

Come si ricorda, l’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE disciplina il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto (o in alternativa, alla riparazione del danno subito) e l’art. 18 della medesima Direttiva consente di escluderlo unicamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienzaimputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Nell’affrontare la questione la Corte di Giustizia Europea muove direttamente dal testo dei predetti due articoli, rilevando come essi siano dettati a tutela dell’agente e non consentanol’inserimento, neanche con l’accordo delle parti, di un’ulteriore causa di esclusione dell’indennità o della riparazione del danno, siccome quelle previste dell’art. 18sono del tutto tassative.

Dunque la Corte rileva che, sebbene il patto di prova non sia vietato dal diritto dell’Unione e quindi le parti possono senz’altro prevederlo, tale patto non puòperò avere effetti che limitino le tutele garantite all’agente dalla Direttiva e quindi anche il diritto all’indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno.

Purtroppo spesso gli Agenti che ricevono comunicazione di recesso durante il Periodo di Prova ritengono che nulla sia dovuto..

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Alla XII Edizione " Premio Amici Di Ischia"il Campione Italiano , Europeo , Olimpionico e del Mondo Il pallanuotista Fra...
27/06/2022

Alla XII Edizione " Premio Amici Di Ischia"
il Campione Italiano , Europeo , Olimpionico e del Mondo Il pallanuotista Franco Porzio , oggi grande Imprenditore.
Arricchire la mente e lo spirito con Persone Vincenti è un momento di crescita .
Circondatevi solo di Persone Positive e Propositive .

Una delle problematiche più diffuse è senza dubbio quella legata all’inserimento nei mandati di agenzia predisposti dall...
21/06/2022

Una delle problematiche più diffuse è senza dubbio quella legata all’inserimento nei mandati di agenzia predisposti dalle Preponenti di una clausola che preveda l’obbligo, da parte dell’Agente, del raggiungimento di un obiettivo minimo di vendita.

All’uopo occorre distinguere due ipotesi: al raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita viene riconosciuto all’Agente un premio oppure, ed è il caso più frequente, il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita (il cui ammontare non dovrà coincidere con quello del “riconoscimento del premio”) determina la risoluzione ipso iure del rapporto, con l’applicazione della clausola risolutiva espressa ex. Art. 1456 c.c. con la conseguente perdita da parte dell’Agente di tutte le voci indennitarie (ad eccezione del Firr già accantonato presso l’Enasarco).

Appare chiaro ed evidente come tale clausola sia particolarmente vessatoria ed in passato la giurisprudenza, ai fini della verifica della sussistenza circa la giusta causa, e conseguentemente alla perdita dell’Agente alle indennità di fine rapporto, si è limitata a verificare se l’obiettivo minimo di vendita fosse o meno raggiunto, senza entrare nel merito la reale fattibilità dell’obiettivo fissato dalla Preponente e senza valutare se realmente l’inadempimento fosse “grave”, tale da non consentire la prosecuzione seppur provvisoria del rapporto di agenzia, ritenendo giuridicamente sufficiente la preventiva valutazione di gravità che le parti avevano operato a riguardo.

Fortunatamente, negli ultimi anni, si è registrata una inversione di tendenza sulla considerazione del fatto che spesso l’obiettivo minimo di vendita viene sottoscritto dall’Agente trovandosi in una posizione di contraente più debole e che, in ogni caso, la circostanza che l’Agente non raggiunga il minimo pattuito contrattualmente determina un inadempimento ma lo stesso non può configurarsi senza alcuna valutazione quale “grave”, al punto di non riconoscere ...Continua la lettura con ISCRIZIONE GRATUITA alla Community FB Tutela Agenti Di Commercio :
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