Avvocato Stefano Fierro

Avvocato Stefano Fierro Esperto in rapporto di agenzia commerciale

Prossimamente...sempre a tutela degli Agenti Di Commercio .
28/01/2026

Prossimamente...sempre a tutela degli Agenti Di Commercio .

13/11/2025

Variazioni Contrattuali Nuovo AEC Commercio 2025

- 11 Maggio 2022 - una data per me molto significativa sotto il profilo professionale, il mio intervento alla Camera Dei...
13/05/2023

- 11 Maggio 2022 -
una data per me molto significativa sotto il profilo professionale, il mio intervento alla Camera Dei Deputati per evidenziare le problematiche connesse alla categoria degli Agenti Di Commercio.

Mai avrei immaginato nel lontano 1998 ( anno in cui mi laureai durante il servizio militare ) di poter raggiungere tale risultato ...

A distanza di 1 anno ribadisco :

MAI LIMITARE LE PROPRIE AMBIZIONI !!!!

Un ringraziamento di vero cuore lo rivolgo a tutti coloro che nel corso di questi anni mi hanno accordato la loro fiducia ....Grazie !!!

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Ho il piacere di comunicare che Domani , Sabato 26 Novembre,  sarò ospite, in qualità di relatore ,  al PHARMEXPO' ed .2...
25/11/2022

Ho il piacere di comunicare che Domani , Sabato 26 Novembre, sarò ospite, in qualità di relatore , al PHARMEXPO' ed .2022 nella splendida cornice della Città Di Napoli .

Il convegno ove sarò presente, si terrà alla Mostra D'oltremare- Sala Procida Padiglione 4 ed avrà ad oggetto:

●L'Osservatorio Sugli Informatori Scientifici
del Farmaco ●

Vi attendo numerosi !!!

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SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 19.4.2018Periodo Di Prova ed Indennità di Fine Rapporto In una recente sentenza la Cort...
30/09/2022

SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 19.4.2018

Periodo Di Prova ed Indennità di Fine Rapporto

In una recente sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affrontato, per la prima volta, la questione della sussistenza del diritto all’indennità di fine rapporto in caso di cessazione di un contratto di agenzia durante il periodo di prova.

Come si ricorda, l’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE disciplina il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto (o in alternativa, alla riparazione del danno subito) e l’art. 18 della medesima Direttiva consente di escluderlo unicamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienzaimputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Nell’affrontare la questione la Corte di Giustizia Europea muove direttamente dal testo dei predetti due articoli, rilevando come essi siano dettati a tutela dell’agente e non consentanol’inserimento, neanche con l’accordo delle parti, di un’ulteriore causa di esclusione dell’indennità o della riparazione del danno, siccome quelle previste dell’art. 18sono del tutto tassative.

Dunque la Corte rileva che, sebbene il patto di prova non sia vietato dal diritto dell’Unione e quindi le parti possono senz’altro prevederlo, tale patto non puòperò avere effetti che limitino le tutele garantite all’agente dalla Direttiva e quindi anche il diritto all’indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno.

Purtroppo spesso gli Agenti che ricevono comunicazione di recesso durante il Periodo di Prova ritengono che nulla sia dovuto..

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Alla XII Edizione " Premio Amici Di Ischia"il Campione Italiano , Europeo , Olimpionico e del Mondo Il pallanuotista Fra...
27/06/2022

Alla XII Edizione " Premio Amici Di Ischia"
il Campione Italiano , Europeo , Olimpionico e del Mondo Il pallanuotista Franco Porzio , oggi grande Imprenditore.
Arricchire la mente e lo spirito con Persone Vincenti è un momento di crescita .
Circondatevi solo di Persone Positive e Propositive .

Una delle problematiche più diffuse è senza dubbio quella legata all’inserimento nei mandati di agenzia predisposti dall...
21/06/2022

Una delle problematiche più diffuse è senza dubbio quella legata all’inserimento nei mandati di agenzia predisposti dalle Preponenti di una clausola che preveda l’obbligo, da parte dell’Agente, del raggiungimento di un obiettivo minimo di vendita.

All’uopo occorre distinguere due ipotesi: al raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita viene riconosciuto all’Agente un premio oppure, ed è il caso più frequente, il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita (il cui ammontare non dovrà coincidere con quello del “riconoscimento del premio”) determina la risoluzione ipso iure del rapporto, con l’applicazione della clausola risolutiva espressa ex. Art. 1456 c.c. con la conseguente perdita da parte dell’Agente di tutte le voci indennitarie (ad eccezione del Firr già accantonato presso l’Enasarco).

Appare chiaro ed evidente come tale clausola sia particolarmente vessatoria ed in passato la giurisprudenza, ai fini della verifica della sussistenza circa la giusta causa, e conseguentemente alla perdita dell’Agente alle indennità di fine rapporto, si è limitata a verificare se l’obiettivo minimo di vendita fosse o meno raggiunto, senza entrare nel merito la reale fattibilità dell’obiettivo fissato dalla Preponente e senza valutare se realmente l’inadempimento fosse “grave”, tale da non consentire la prosecuzione seppur provvisoria del rapporto di agenzia, ritenendo giuridicamente sufficiente la preventiva valutazione di gravità che le parti avevano operato a riguardo.

Fortunatamente, negli ultimi anni, si è registrata una inversione di tendenza sulla considerazione del fatto che spesso l’obiettivo minimo di vendita viene sottoscritto dall’Agente trovandosi in una posizione di contraente più debole e che, in ogni caso, la circostanza che l’Agente non raggiunga il minimo pattuito contrattualmente determina un inadempimento ma lo stesso non può configurarsi senza alcuna valutazione quale “grave”, al punto di non riconoscere ...Continua la lettura con ISCRIZIONE GRATUITA alla Community FB Tutela Agenti Di Commercio :
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DIMISSIONI AGENTI DI COMMERCIO  In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte receden...
09/02/2022

DIMISSIONI AGENTI DI COMMERCIO

In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 30.07.2014 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Entrambe le disposizioni prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire:

A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:
3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:
5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
6 mesi per gli anni dal sesto all’ottavo;
8 mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 mesi ove si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario ovvero di 3 mesi, per agenti operanti in forma di plurimandatario.

Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c. , che al terzo comma stabilisce che: “ Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Inoltre, nella stessa norma, al comma 4, si legge che: “ Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.”
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.

In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.

Si ricorda, inoltre, che i termini di preavviso decorrono dal momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza potendosi ben configurare sia la disdetta che le dimissioni come un atto unilaterale recettizio.

Mi permetto di sottolineare che, in caso di dimissioni volontarie da parte dell’agente, vale a dire senza imputare un grave inadempimento alla Casa Mandante, si perde il diritto alle indennità di fine rapporto; pertanto, prima di procedere a rassegnare le proprie dimissioni, è quanto mai opportuno rivolgersi ad un legale esperto in materia, il quale, dopo aver analizzato il rapporto negoziale in tutte le sue sfaccettature, potrebbe cogliere elementi tecnico giuridici grazie ai quali l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto, pur rassegnando le proprie dimissioni.

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26/01/2022

Agenti Di Commercio :
"ESSERE ARCHIVISTI DI SE STESSI "

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Un imprenditore chiede ad un suo operaio di costruirgli una casa. L’operaio è molto risentito poiché mancano solo tre me...
26/01/2022

Un imprenditore chiede ad un suo operaio di costruirgli una casa. L’operaio è molto risentito poiché mancano solo tre mesi al suo pensionamento e per costruire una casa, ce ne vogliono molti di più. “Guarda il progetto” disse l’imprenditore. “Ci sono tre piani, un grande giardino ed una bella piscina”.
“Voglio che tu faccia tutto come da progetto”. L’operaio sempre più furioso si mette subito all’opera deciso ad impiegarci meno tempo possibile. Addirittura per sbrigarsi, salta dei passaggi fondamentali, non rispetta i normali tempi di asciugatura di vernici e cemento, procede con l’unico obiettivo di farla pagare al suo datore di lavoro per avergli dato quell’arduo compito solo tre mesi prima della sua desiderata pensione. Era così adirato che decise anche di fregare l’imprenditore acquistando materiali scadenti e tenendo molti soldi per sè.
Finalmente la casa fu terminata. L’operaio convocò l’imprenditore sul posto: “ecco questa è la casa che mi hai chiesto di costruire” disse.
“Tieni tu le chiavi” rispose l’imprenditore. “Questa casa è per te, è per ringraziarti per tutti gli anni che hai lavorato per me, qui potrai goderti al meglio la tua pensione” disse.
Chissà come si sarà sentito l’operaio. Stava raccogliendo quello che aveva seminato: una casa inagibile, pericolante e pericolosa. Morale: agisci sempre con amore, non fare mai del male a nessuno. Perchè la vita è come un boomerang e tutto torna a te.Le prove di vita che fregano il furbo......

LA PROFESSIONALITA' non ha scadenza temporale ed alla fine paga sempre !!!
Buone Provvigioni a Tutti

Era Novembre 2020 quando scrissi questo post divenuto virale sui social ed oggetto di diversi " copia ed incolla illegit...
12/12/2021

Era Novembre 2020 quando scrissi questo post divenuto virale sui social ed oggetto di diversi " copia ed incolla illegittimi " di tanti che se ne attribuivano la paternità. ..
Post virale che ha colpito al cuore della Categoria , il motivo ? lo scrissi senza pensare , senza calcoli , senza secondi fini ma era quello che pensavo in un momento estremamente delicato e che penso tutt'oggi .
Lo ripropongo , per i pochi , che non l'avessero letto con l'augurio che potrà essere un triste ricordo di una triste vicenda finita , a caro prezzo , con un lieto fine .

Agenti Di Commercio , perche' aiutarli ?

Perche' movimentano il 70% del pil in Italia ;

Perche' il loro lavoro e' un'obbligazione di risultato ( guadagnano solo se producono ) e non di mezzi;

Perche' per guadagnare Devono lavorare s**o, in un paese in cui non lavori e percepisci il reddito di cittadinanza oppure lavori per meta'e percepisci lo stipendio per intero !!!;

Perche' e' l'unica categoria di lavoratori, senza benefit significativi , che puo' essere disdettata in qualsiasi momento senza giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo;

Perché pagano doppia contribuzione Inps ed Enasarco contribuendo in maniera determinante a mantenere in piedi la Previdenza in Italia ;

Perche' grazie a loro , Esiste ancora una "economia domestica" e non monopolizzata da Amazon ( che paga il 5% di tasse in Italia )

Perche' non hanno ferie retribuite , tredicesima quattordicesima e tutte le garanzie dei dipendenti anche se , in taluni casi , in modo mascherato , lo sono !!!

Perche' senza di loro ...la nostra Economia crollerebbe .

Caro Governo , anziche' sovvenzionare chi non produce , ristora la categoria dei Professionisti " precari per eccellenza " , Gli Agenti Di Commercio !!!

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Per altri siete un numero progressivo  , una tessera d'iscrizione , una " pratica " come tante .Ricordo la " storia" pro...
11/08/2021

Per altri siete un numero progressivo , una tessera d'iscrizione , una " pratica " come tante .
Ricordo la " storia" professionale di tutti gli Agenti che nel corso di questi anni mi hanno accordato la loro fiducia , prima ancora che le questioni trattate in punto di diritto .
Dietro ogni Agente di Commercio, vi è un percorso professionale che deve essere conosciuto e rispettato e certo che tutto questo non può esservi con una semplice attribuzione di un codice alfanumerico ....buona riflessione estiva .
Avv.Stefano Fierro

Indirizzo

Via Leonetti 49
Caserta
81100

Orario di apertura

Martedì 09:00 - 13:00
Giovedì 09:00 - 13:00

Telefono

+390823353020

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