Studio Legale Avv. Marco Gentile

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24/12/2020
01/03/2020

🔴L'ANIMUS REM SIBI HABENDI🔴
✔Cassazione Civile sezione prima 20 dicembre 2016 numero 26327✔
Per usucapire, non è sufficiente la relazione materiale con il bene (detenzione), ma è necessario comportarsi come se si fosse il proprietario (o il titolare di altro diritto reale). Perciò se si vuole usucapire un bene di cui si ha la detenzione a nome altrui (esempio in forza di contratto di locazione) è necessaria la cosiddetta "interversione nel possesso" che non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore - rivolta specificatamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell' avvenuto mutamento- dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell' "animus rem sibi habendi"

15/09/2019

Vendita di prima , separazione e del beneficio
In generale, la c.d. agevolazione "prima casa" si perde se l'immobile viene trasferito entro 5 anni dall'acquisto ed entro il successivo anno non se ne acquista un altro da destinare ad abitazione principale.
Nella recentissima risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che "la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio", così facendo propria l'interpretazione della Corte di Cassazione, per la quale l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 non distingue affatto fra cessioni immobiliari fra coniugi o a terzi ai fini dell'esenzione da ogni imposizione fiscale (Cass., 21 marzo 2019, n. 7966).

14/09/2019


FIGLI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO SE RITENGONO LESI I LORO DIRITTI DAGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI DAI GENITORI SUI BENI DEL FONDO?
04-09-2019, n. 22069

Questa recentissima pronuncia della Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale "I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.".
Quindi l’atto di costituzione del fondo può ben prevedere che i beni possano essere alienati, o ipotecati, con il solo consenso dei coniugi senza necessità di autorizzazione del giudice, pure in presenza di figli minori: ma questo non significa che i genitori possono agire senza limiti, perché resta il dovere di compiere atti, se relativi ai beni in fondo, nell’interesse della famiglia.

Se l’immobile locato viene riconsegnato con danni eccedenti il normale utilizzo, il conduttore è tenuto a pagare, oltre ...
21/03/2019

Se l’immobile locato viene riconsegnato con danni eccedenti il normale utilizzo, il conduttore è tenuto a pagare, oltre i lavori di ristrutturazione, anche i canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni.
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, nell’ordinanza 7 marzo 2019, n. 6596.

Se l’immobile locato viene riconsegnato con danni eccedenti il normale utilizzo, il conduttore è tenuto a pagare, oltre i lavori di ristrutturazione, anche i canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto il ricorso di un cliente di Poste Italiane S.p.a. avente ad o...
23/02/2019

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto il ricorso di un cliente di Poste Italiane S.p.a. avente ad oggetto l’annosa questione della corretta determinazione del tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 3963/19; depositata l’11 febbraio)

Ordinanza della prima sezione . Chiesto un intervento definitivo, alle Sezioni Unite, sull’annosa questione del decreto ministeriale del 1986 che aveva ridotto il rendimento delle serie di “Buoni” precedentemente emessi.

Materia: diritto agrarioOggetto: bruciatura dei residui delle potature
06/10/2018

Materia: diritto agrario
Oggetto: bruciatura dei residui delle potature

14/02/2018

Spese di manutenzione per i parapetti del balcone: quando il costo va ripartito tra tutti i condomini per millesimi?

08/02/2018

SUCCESSIONE EREDITARIA: differenza tra istituzione di erede e di legatario
Con ordinanza del 21 settembre/16 novembre 2017, n. 27160, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la domanda avente ad oggetto il retratto su beni ereditari e l’azione di riduzione, nonché sulla differenza tra istituzione di erede ex certa re e istituzione di legatario. Per quanto riguarda il primo tema, la Cassazione ha affermato che non si può ravvisare alcuna pregiudizialità tecnica tra le domande, posto da un lato che non esiste una comunione ereditaria di cui l’attore faccia parte, dall’altro che le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari sono solo suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei confronti del legittimario leso, restando pur sempre valide; di conseguenza, non si palesa il rischio di contrasto tra giudicati, e non deve essere disposta la sospensione del giudizio di retratto nelle more dell’azione di riduzione. Per quanto riguarda, invece, la differenza tra istituzione di erede ex certa re e di legatario, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli e individuati beni.

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Lo Studio Legale Gentile opera da oltre 25 anni in molti settori del Diritto Civile mettendo al primo posto professionalità e umanità nei rapporti con la Clientela. La sua attività ricopre tutto il territorio casertano e limitrofo dinanzi a tutte le magistrature anche quelle superiori.