Studio Legale Tributario Maci - Maviglia

Studio Legale Tributario Maci - Maviglia Assistenza stragiudiziale e giudiziale ( Commissioni Tributarie, Giudice di Pace, Tribunali Civili ,Corti d'Appello ) ad Imprese e singoli Contribuenti.

19/09/2024

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 25160 DEL 19/9/2024

La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova.

Tuttavia detta «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.

07/09/2024

INAMMISSIBILITA' RICORSO CASSAZIONE

La notificazione di un'impugnazione equivale, sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione.
Non risulta dalla sentenza di revocazione che sia stata disposta la sospensione del termine per ricorrere in cassazione e, dunque, per la tempestività del ricorso, occorre avere riguardo all'osservanza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale il termine per proporre impugnazione è di sessanta giorni.
Nel caso di specie il ricorrente ha notificato il ricorso per revocazione ordinario in data 25 maggio 2022, mentre ha proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza in data 8 ottobre 2022, quando ormai era scaduto il termine di giorni 60 di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

Da quanto sopra esposto il ricorso è originariamente inammissibile, in quanto non proposto tempestivamente.

Cassazione Civile ordinanza n. 24041 del 06/09/2024

13/06/2024

TERMINE IMPUGNAZIONE

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cpc, si osserva, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

Il termine scade, pertanto, nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.

Cassazione Civile ordinanza n. 16443 del 13/06/2024

10/04/2024

CASSAZIONE N. 9635 del 10/4/2024

Principio di diritto:

01/04/2024

CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 8486 del 28/3/2024

La terza questione posta con l'ordinanza di rimessione va, quindi, risolta con l'affermazione (sempre ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.) del seguente principio di diritto nell'interesse
della legge:

il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

24/03/2024

CASSAZIONE CIVILE N. 7352 DEL 19/3/2024

Va, infatti, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per difetto di specificità ed autosufficienza e, in particolare, per non avere la ricorrente fornito elementi per consentire alla Corte di verificare, alla luce del ricorso, i documenti di cui essa assumeva la tempestiva produzione in giudizio e l’illegittima omessa considerazione con riferimento ai singoli appellanti odierni controricorrenti, non specificando quali sarebbero le relate di notifica effettivamente prodotte né tanto meno indicando in quali atti del processo fossero stati allegate o trascrivendone il contenuto.
Dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae, infatti, il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014).
Nel caso in esame, la ricorrente, nell’enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento all’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella avvenuta, il ________, a mani di uno degli eredi di _______ ( _________ ), individuandola in modo sufficientemente chiaro, riportandone in parte il contenuto e segnalandone la presenza agli atti del giudizio di appello (v. pag. 7 del ricorso).
D’altronde che tale documento fosse stato allegato in atti emerge anche dalla sentenza impugnata che ne ha (erroneamente come detto sopra) dichiarato l’inammissibilità della produzione perché tardiva e, peraltro, lo stesso avviso di ricevimento risulta oggi esaminabile da questa Corte perché allegato in atti dagli stessi controricorrenti, sicché, in tale contesto, una declaratoria di inammissibilità del ricorso verrebbe a ledere i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della CEDU, come sopra indicati.

23/03/2024

CASSAZIONE CIVILE N. 7562 DEL 21/3/2024

Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti di AE e di Equitalia Sud s.p.a., la quale ultima non è stata convenuta nel giudizio di appello promosso da AE.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. – e, oggi, di AdER – nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello

23/03/2024

CASSAZIONE CIVILE N. 7476 DEL 20/3/2024

Il primo motivo, ammissibile in relazione alla sua specificità, avendo la ricorrente trascritto la relata di notificazione della cartella, dalla quale risulta che questa è stata effettuata mediante messo notificatore che ha accertato la temporanea assenza del destinatario, è fondato.
Questa Corte ha affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/04/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
Ha quindi errato la CTR, a fronte della circostanza dedotta dalla ricorrente per cui la raccomandata informativa era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello nel quale era stata effettuata la notifica e di propria residenza, a omettere tale controllo, evidenziando, invero non congruamente rispetto alla contestazione, che la parte non avesse dimostrato di aver ritirato gli avvisi delle raccomandate depositate nella sua cassetta postale e che essa non aveva presentato alcuna querela di falso.

17/03/2024

CASSAZIONE ORDINANZA N. 6844 DEL 14/3/2024

L'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cpc (Delle opposizioni agli atti esecutivi) , trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di icrivere l'ipoteca; qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della preetesa creditoria , sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.

Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata, pronunciata in primo grado, in quanto andava promosso appello.

17/03/2024

CASSAZIONE ORDINANZA N. 6352 DEL 08/03/2024

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

17/03/2024

CASSAZIONE ORDINANZA N. 6806 DEL 14/3/2024

Nel caso di notificazione effettuata ai sensi dell’art.140 cpc,risulta applicabile il principio, ormai consolidato, che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

09/03/2024

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