19/09/2024
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 25160 DEL 19/9/2024
La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova.
Tuttavia detta «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.