Michele Marra

Michele Marra avv.to michele marra 3453938898 [email protected] legale civilista,lavoro e previdenza,proprieta' ,divisioni ereditarie ,procedure concorsuali ,esecuzioni

10/05/2026

INFEZIONE OSPEDALIERA RICONOSCIUTO IL DANNO PER LA MORTE DI UN PAZIENTE PRESSO AORN DI CASERTA
In relazione ad ATP promossa dagli eredi di un paziente dell’Aorn di Caserta, deceduto per una infezione ospedaliera durante il suo ricovero , gli avvocati Angelica Marra e Michele Marra sono riusciti ad ottenere l’accertamento del nesso causale ,dopo una brillante azione seguita dall’avv.to Angelica Marra,che con dovizia di indagine tecnica, analitica indagine dei fatti, analisi storica dell’accaduto, ha ben evidenziato ai CC.TT.UU il quadro di responsabilità della struttura ospedaliera, tanto che gli espertti hanno cos’ sottoscritto …”
Difatti, gli stessi CCTTPP concordano nell’affermare che il paziente si trovasse in uno stato di sepsi severa pur proponendo una discutibile visione della causa mortis annoverandola come complicanza (sistemica? Nota dei CCTTUU) della polmonite iniziale. Su tale aspetto, ci si trova parzialmente d’accordo in quanto anche da noi sostenuto che il paziente decedette per una complicanza settica della polmonite (evento iniziale).
Con riferimento al rischio infettivologico del paziente, da noi mai sottostimato, si deve pur rappresentare ai CCTTPP che i germi contratti dal paziente in corso di degenza sono tutti tipicamente nosocomiali e vanno inquadrati – se non altro per l’elevato numero di positivizzazioni (non ci siamo trovati ad un singolo evento infettivo che – volendo – poteva rappresentare una sorta di eccezione ad una condotta ineccepibile della struttura in termini di prevenzione igienico-saniatria) – con una non corretta gestione di device medici e di gestione diretta del paziente da parte dei sanitari non potendosi limitare – per ovvi motivi di convenienza – ad affermare che si trattasse di una complicanza “inevitabile”.
Ancora, a tal proposito, si potrebbe ipotizzare una inevitabilità del contagio se l’azienda avesse dimostrato (non solo con protocolli aziendali ma anche – e soprattutto – con audit di controllo interni per l’effettiva messa in atto di tali procedure) di aver messo in atto tutte le azioni volte a mitigare/ridurre il rischio infettivo. Di tale dimostrazione non vi è traccia da parte dell’azienda convenuta.
Nuovamente, si ribadisce il concetto che non si tratta di una mera “colonizzazione da parte di germi nosocomiali” ma, stante anche i valori degli indici di flogosi (vedasi PCR, PCT e GB), di una vera e propria infezione sistemica sostenuta da plurimi germi nosocomiali MDR (d’altronde gli stessi CCTTPP parlano di sepsi severa).
Adesso si passa alla seconda fase quella della determinazione del danno, certo la vita della persona non sarà mai risarcibile, ma sostenere gli eredi per questa perdita d’affetto e della persona cara è il minimo che si può fare per chi va in ospedale per trovare cure e sostegno e non torna più per questa gravissima emergenza che è divenuta l’infezione ospedaliera . Purtroppo non si fa abbastanza per formare personale ospedaliero che possa affrontare questo problema che diventa sempre più grave.

06/05/2026

indennita di turno calcolata sulle ferie annuali per i turnisti dell’Asl di Caserta
sentenza Tribunale SMCV sezione lavoro di accoglimento

Accogliendo la tesi sostenuto dagli avvocati Rosita Marra e Michele Marra ,che assistono gli iscritti al Nursind di Caserta ,guidati dal Segretario Antonio Eliseo, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. in un giudizio nei confronti dell’Asl di Caserta, ha emesso sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto al ricalcolo delle ferie con l’inserimento nella base di calcolo della indennità di presenza per ogni turno di lavoro svolto e con condanna dell’Asl al relativo pagamento degli ultimi cinque anni di lavoro .
La sentenza risolve una problematica posta già dalla SC di Cassazione e dalla giurisprudenza europea in particolare le sentenza 25840 del 2023 della S.C. DI CASSAZIONE e la sentenza 21589\2025 della medesima Corte,con un iter analitico il Giudice del lavorro dott.ssa Stefanelli ha ripreso il pacifoco orientamento della Corte Suprema superando le eccezioni poste dall’Asl e condividendo l’impostazione logica posta dallo studio legale Marra .
Nel caso di specie poiché l’indennità di turno è volta a compensare l’esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibile che il personale dell’Asl ed ospedaliero è obbligato a rispettare,il compenso della indennità relativa va posto a base del ricalcolo delle ferie .Poichè si tratta di indennità assolutamente fissa e liquidata per ogni turno di lavoro è evidente che la stessa deve porsi a base degli istituti contrattuali che compongono la retribuzione e quindi anche del tfs, del calcolo pensionistico e delle ferie .
La posizione appare necessaria a ribadire che il parare Aran di contrario avviso non appare condivisibile e tale chiusura obbliga i lavoratori del settore a proporre azione giudiziaria altrimenti non vedranno mai riconosciuto il loro diritto .

Indirizzo

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Casagiove
81022

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Martedì 16:30 - 20:00
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