09/05/2025
NOVITA' IN MATERIA DI GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Codice della strada e stupefacenti: la recente circolare relativa alle "procedure di accertamento tossicologico-forense".
✅ L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo art. 187 prevede, quale presupposto per la punibilità, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
✅ L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo.
✅ A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.
✅ La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119 c. 4.
✅ Anche la nuova fattispecie non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’art. 187 è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’art. 187.
✅ Le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche: i) effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento; ii) effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della catena di custodia; iii) effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie.