Studio Legale Avv. Elisabetta Parmeggiani

Studio Legale Avv. Elisabetta Parmeggiani Lo studio legale Avv. Elisabetta Parmeggiani , con sede a Carpi (Mo), opera da oltre 25 anni con pro Si occupa di contratti in genere e di materia locatizia .
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In particolare ha maturato un‘ampia esperienza in materia del diritto di famiglia e della persona (tra cui l’ istituto dell’amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili) nonché’ quello successorio, risarcimento del danno da sinistro stradale, colpa medica e infortunio sul lavoro. Insieme a stretti collaboratori di studio offre specifica assistenza anche in materia penale.

Lo Studio Legale Parmeggiani insieme ai suoi collaboratori augura a tutti buone ferie estive  🐚📅  Vi ricordiamo che sare...
01/08/2026

Lo Studio Legale Parmeggiani insieme ai suoi collaboratori augura a tutti buone ferie estive 🐚

📅 Vi ricordiamo che saremo chiusi da lunedì 3 Agosto a venerdì 4 Settembre compresi.

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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il disinteresse affettivo verso i figli minori integra un fatto disti...
29/06/2026

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il disinteresse affettivo verso i figli minori integra un fatto distinto dall'omesso mantenimento e non viola il divieto di bis in idem ⚖️ Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Bis in idem - Omesso mantenimento - Assistenza morale - Disinteresse affettivo - Figli minori - Responsabilità genitoriale

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sussiste violazione del divieto di bis in idem quando, a fronte di un precedente giudicato relativo all'omesso adempimento degli obblighi economici di mantenimento dei figli minori, venga successivamente contestata e giudicata la diversa condotta di totale disinteresse affettivo e relazionale del genitore, riconducibile all'art. 570, primo comma, cod. pen. Le fattispecie di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen. e all'art. 570-bis cod. pen. tutelano interessi diversi e presentano distinta oggettività giuridica, poiché la prima sanziona la violazione degli obblighi morali di assistenza, cura e presenza genitoriale, mentre la seconda riguarda l'inadempimento delle obbligazioni economiche; ne consegue che la coincidenza dell'agente, dei soggetti passivi, del rapporto familiare e, in parte, dell'arco temporale non determina identità del fatto storico ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., quando la nuova imputazione si fondi su una condotta ulteriore ed eterogenea rispetto a quella già giudicata.

L'imputato, già giudicato per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, ricorreva deducendo la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che la nuova condanna per violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva avesse ad oggetto la medesima condotta omissiva già coperta da giudicato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i precedenti giudizi riguardavano esclusivamente l'inadempimento economico, mentre il procedimento in esame concerneva il protratto disinteresse relazionale del padre, consistito nella mancata partecipazione agli incontri presso lo spazio neutro e nell'assenza di contatti o richieste di notizie sulle condizioni dei figli, anche affetti da disabilità.

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2026 n. 21624

Donazioni indirette di denaro alla sorella del de cuius: la nullità per difetto di forma è rilevabile anche in appello ⚖...
25/06/2026

Donazioni indirette di denaro alla sorella del de cuius: la nullità per difetto di forma è rilevabile anche in appello ⚖️ Successione necessaria - Azione di riduzione – Legittimari - Accettazione con beneficio d’inventario - Donazione di denaro - Nullità della donazione - Difetto di forma ad substantiam - Rilevabilità d’ufficio della nullità - Domanda nuova in appello - Restituzione delle somme

In tema di azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti di un terzo beneficiario di liberalità compiute in vita dal de cuius, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario costituisce condizione di ammissibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 564 cod. civ.; tuttavia, ove la pretesa restitutoria presupponga l’accertamento della nullità delle donazioni di somme di denaro per difetto della forma prescritta ad substantiam, tale nullità, attenendo ai fatti costitutivi della domanda e integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quando la controversia investa il riconoscimento di una pretesa fondata sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale allegato.

Gli eredi legittimari di E.E., coniuge separata e figli, agirono contro la sorella del de cuius chiedendo la riduzione per lesione di legittima e la restituzione di somme di denaro che assumevano trasferite in suo favore, direttamente o tramite assegni, nel periodo successivo alla separazione e prima del decesso. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di riduzione per mancata accettazione beneficiata dell’eredità e rigettò la questione di nullità delle liberalità per difetto di prova, a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo nuova e inammissibile la deduzione della nullità delle donazioni per difetto di forma. La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ., affermando la rilevabilità officiosa della nullità anche in appello e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026 n. 19233

L’accertamento della violenza domestica nel processo civile - ruolo del giudice, del P.M. e dell’avvocato ⚖️  Incontro d...
09/06/2026

L’accertamento della violenza domestica nel processo civile - ruolo del giudice, del P.M. e dell’avvocato ⚖️ Incontro di formazione professionale

Martedì 9 giugno ore 15:00

Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiar...
27/04/2026

Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiare se non previo accertamento delle circostanze concrete da parte del giudice del merito ⚖️ Assegnazione della casa familiare – Tutela della prole minore – Limiti di tempo - Indipendenza economica – Raggiungimento dell’autonomia – Accertamento in concreto

Posto che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, le esigenze di tutela dell'interesse della prole vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l'autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità economica.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana, né, d’altro canto, è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell'autosufficienza, essendo tenuto, il giudice del merito, a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento o l'assegnazione dell'immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.

Nella fattispecie, il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia e l'espletamento di una attività lavorativa che garantisce alla stessa una certa autonomia rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale, circostanze queste che la Corte Territoriale, in concreto, avrebbe dovuto valutare.

Cass. sez. I civ. sent. 20 aprile 2026, n. 10301

Novità in tema di Responsabilità Civile ⚖️  Seminario di formazione professionaleVenerdì 17 aprile ore 15:00
17/04/2026

Novità in tema di Responsabilità Civile ⚖️ Seminario di formazione professionale

Venerdì 17 aprile ore 15:00

Indirizzo

Via Alessandro Manzoni, 8
Carpi
41012

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:30
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