29/06/2026
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il disinteresse affettivo verso i figli minori integra un fatto distinto dall'omesso mantenimento e non viola il divieto di bis in idem ⚖️ Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Bis in idem - Omesso mantenimento - Assistenza morale - Disinteresse affettivo - Figli minori - Responsabilità genitoriale
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sussiste violazione del divieto di bis in idem quando, a fronte di un precedente giudicato relativo all'omesso adempimento degli obblighi economici di mantenimento dei figli minori, venga successivamente contestata e giudicata la diversa condotta di totale disinteresse affettivo e relazionale del genitore, riconducibile all'art. 570, primo comma, cod. pen. Le fattispecie di cui all'art. 570, primo comma, cod. pen. e all'art. 570-bis cod. pen. tutelano interessi diversi e presentano distinta oggettività giuridica, poiché la prima sanziona la violazione degli obblighi morali di assistenza, cura e presenza genitoriale, mentre la seconda riguarda l'inadempimento delle obbligazioni economiche; ne consegue che la coincidenza dell'agente, dei soggetti passivi, del rapporto familiare e, in parte, dell'arco temporale non determina identità del fatto storico ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., quando la nuova imputazione si fondi su una condotta ulteriore ed eterogenea rispetto a quella già giudicata.
L'imputato, già giudicato per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, ricorreva deducendo la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che la nuova condanna per violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva avesse ad oggetto la medesima condotta omissiva già coperta da giudicato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i precedenti giudizi riguardavano esclusivamente l'inadempimento economico, mentre il procedimento in esame concerneva il protratto disinteresse relazionale del padre, consistito nella mancata partecipazione agli incontri presso lo spazio neutro e nell'assenza di contatti o richieste di notizie sulle condizioni dei figli, anche affetti da disabilità.
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2026 n. 21624