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Studio Legale Mazza Civile.

19/10/2026

Segnaliamo:

In tema di condominio, i danni da umidità e muffa alle singole unità immobiliari, derivanti da difetti delle parti comuni, anche se originariamente riconducibili a vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., integrano, nei confronti del condominio custode, un illecito permanente ex art. 2051 cod.civ., consistente nell'omessa manutenzione e nella mancata eliminazione del difetto. Pertanto, la pretesa alla rimozione dello stato di fatto dannoso non è soggetta a prescrizione finché perdurano la condotta omissiva e lo stato lesivo e la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente decorre de die in diem, via via che i singoli danni si producono, ai sensi dell'art. 2947 cod.civ.

Cass.Civ. sez. II, 2 ottobre 2026, n. 26117

16/10/2026

Segnaliamo:

in tema di rapporti di vicinato e vedute, la Suprema Corte precisa che la distanza ex D.M. n. 1444/1968 presuppone una parete effettivamente finestrata e che la veduta esige inspectio e prospectio esercitabili con sufficiente comodità e sicurezza da una persona normale, cassando la decisione che aveva qualificato come veduta un’apertura strutturalmente scomoda.

Cass. civ., sez. II, sent., 13 ottobre 2026, n. 26801

15/10/2026
14/10/2026

Segnaliamo:

Quando viene notificato un atto giudiziario via PEC a una società commerciale, è fondamentale prestare attenzione al registro da cui si ricava l’indirizzo di posta elettronica certificata: un errore in tal senso può infatti determinare la nullità dell’intero procedimento.

In particolare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del creditore, ha ricordato che la legge individua in modo rigoroso i registri da cui è consentito estrarre i domicili digitali per le notifiche giudiziarie. L’Indice Pa può essere utilizzato esclusivamente quando il destinatario è un ente pubblico o una Pubblica Amministrazione. Quando invece il destinatario è una società commerciale – anche se partecipata pubblicamente o in liquidazione – gli unici registri utilizzabili sono l’INI-PEC e il Registro delle imprese.

Cass. civ., sez. III, ord., 12 ottobre 2026, n. 26700

13/10/2026

Segnaliamo:

Ai fini dell'art. 825 cod.civ.., la servitù di uso pubblico grava su beni appartenenti a soggetti diversi dall'ente pubblico e ne presuppone perciò la natura privata; la sua configurabilità richiede l'uso da parte di una collettività indeterminata di persone uti cives e l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare un interesse generale, mentre la presunzione di demanialità dei beni adiacenti alla via pubblica (art. 22, co. 3, L. n. 2248 del 1865, all. F) cede alla preesistente natura privata dell'area, che la domanda di accertamento o di costituzione della servitù presuppone.

Cassazione civile sez. II, I ottobre 2026, n. 26049

08/10/2026

Segnaliamo:

In tema di interpretazione della domanda, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26071/2026, depositata il 1° ottobre 2026, ha rigettato il ricorso di un ex marito che rivendicava la proprietà di un immobile intestato all’ex moglie, affermando che, quando il giudice di merito qualifica la domanda come accertamento di un’interposizione fittizia e non di un’intestazione fiduciaria, chi lamenta la mancata ammissione delle prove sul patto fiduciario deve anzitutto censurare quella interpretazione, che costituisce autonoma ratio decidendi, con il vizio specifico previsto dall’art. 360 cod.proc.civ.

07/10/2026

Segnaliamo:

"Il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione ex art. 214 cod.proc.civ. deve avvenire in modo formale, specifico ed inequivoco, non essendo idonea a tal fine una contestazione generica o sintetica frammista a difese di merito volte unicamente a negare l’efficacia probatoria o confessoria del documento ex art. 2735 cod.civ.; incorre pertanto in violazione di legge e difetto di sussunzione il giudice di merito che attribuisca il valore di disconoscimento formale a una dizione equivoca e non circostanziata, ritenendo privo di efficacia il documento per la mancata proposizione dell’istanza di verificazione ex art. 216 cod.proc.civ".

Cass. civ., sez. III, ord., 5 ottobre 2026, n. 26271

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07/10/2026

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80024

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Martedì 16:00 - 20:00
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