19/10/2026
Segnaliamo:
In tema di condominio, i danni da umidità e muffa alle singole unità immobiliari, derivanti da difetti delle parti comuni, anche se originariamente riconducibili a vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., integrano, nei confronti del condominio custode, un illecito permanente ex art. 2051 cod.civ., consistente nell'omessa manutenzione e nella mancata eliminazione del difetto. Pertanto, la pretesa alla rimozione dello stato di fatto dannoso non è soggetta a prescrizione finché perdurano la condotta omissiva e lo stato lesivo e la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente decorre de die in diem, via via che i singoli danni si producono, ai sensi dell'art. 2947 cod.civ.
Cass.Civ. sez. II, 2 ottobre 2026, n. 26117