17/10/2024
La Corte di cassazione ha affermato ,con ordinanza n. 18892/24 , che l'art. 2103 c.c., come modificato con art. 13 della legge n. 300 del 1970, richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive perché il datore di lavoro possa trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, non richiede invece l'ulteriore prova dell'inevitabilità del trasferimento sotto il
profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria
(Cass., 19 giugno 1987 n. 5432).
📍Ha però sottolineato che diverso è il caso in cui il trasferimento segua immediatamente un licenziamento dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di riassunzione.L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità
produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, lacui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti. L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità
produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti
comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.