Avvocato Vincenzo Caldarola

Avvocato Vincenzo Caldarola Studio Legale Caldarola

Vittoria in trasferta - Tribunale di Firenze ~Sez. Lavoro📌 RDP Retribuzione Professionale docenti📌& Carta del docente no...
28/11/2024

Vittoria in trasferta - Tribunale di Firenze ~Sez. Lavoro

📌 RDP Retribuzione Professionale docenti📌
& Carta del docente non riconosciute ad una mia assistita durante i periodi di supplenza.

Il tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso condannando il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento della retribuzione accessoria (Retribuzione Professionale docenti) e all’erogazione della carta del docente per gli anni di supplenza!

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06/11/2024

La notifica a mezzo Pec non si perfeziona con l’avviso di “casella piena”:
Le Sezioni unite, sentenza n. 28452 depositata oggi, sciolgono i dubbi.

Non può considerarsi perfezionata la notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena”. Il notificante dovrà dunque riattivare il procedimento nelle forme ordinarie. Le Sezioni unite, sentenza n. 28452 depositata oggi, prendono posizione su una questione che negli anni ha visto orientamenti non univoci e lo fanno, con riguardo al regime antecedente la riforma Cartabia, privilegiando una lettura in continuità con la nuova norma che, scrive la Corte, getta “una luce retrospettiva” favorendo una “interpretazione evolutiva”.

30/10/2024

👨🏻‍⚖️È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che approfitta delle pause lavorative e trascorre tempi eccessivi al bar con i colleghi di lavoro. Lo stabilisce l’ordinanza n. 27610/2024 della Corte di Cassazione.

Nel caso in questione, il dipendente, con funzioni di coordinamento, era stato licenziato in seguito a ripetute assenze ingiustificate: attraverso l’intervento di un’agenzia investigativa, era emerso che in diverse occasione si era trattenuto in conversazioni con i colleghi approfittando delle pause previste dall’orario di lavoro.

⚖️ I giudici confermano la pronuncia della Corte d’Appello che aveva giudicato proporzionata la sanzione, sottolineando come le assenze rappresentavano un uso improprio del tempo di lavoro e che le reiterate violazioni erano da considerare più gravi sia per il ruolo di responsabilità ricoperto che per la compromissione dell’efficienza del servizio di raccolta rifiuti.

17/10/2024

La Corte di cassazione ha affermato ,con ordinanza n. 18892/24 , che l'art. 2103 c.c., come modificato con art. 13 della legge n. 300 del 1970, richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive perché il datore di lavoro possa trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, non richiede invece l'ulteriore prova dell'inevitabilità del trasferimento sotto il
profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria
(Cass., 19 giugno 1987 n. 5432).


📍Ha però sottolineato che diverso è il caso in cui il trasferimento segua immediatamente un licenziamento dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di riassunzione.L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità
produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, lacui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti. L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità
produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti
comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

06/06/2024

𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨: 𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐞 𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚
𝐒𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 è 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒𝟒 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 (𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧. 𝟏𝟎𝟒𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒).

L'azione diretta, prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato, si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.

Tale azione è aggiuntiva rispetto alle altre previste dall'ordinamento e presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi.

Lo ha ribadito la Terza sezione civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1044/2024 - testo in calce), richiamando un proprio precedente a Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) e concludendo che, qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 c.ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2054 primo comma c.c. - aggiungono i giudici – è inoltre onere del vettore, che voglia andare esente da responsabilità, provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

❗️ Le dimissioni dei genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia) sono revocabili prima...
09/05/2024

❗️ Le dimissioni dei genitori entro i primi tre anni di vita dei figli (o di ingresso in famiglia) sono revocabili prima della loro decorrenza e della cessazione del rapporto di lavoro, anche se già convalida dall’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro, come precisa lo stesso Ispettorato con la nota 862/2024.

Nella comunicazione si precisa che la decisione di revoca è comunque soggetta alla verifica dell’Inl che provvederà all’annullamento una volta “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte”.

Inoltre, se il funzionario incaricato ritiene che ci siano stati comportamenti illeciti o discriminatori del datore di lavoro potrà procedere con accertamenti ispettivi.

📑 La nota completa 👇

L’attività dello studio si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane, dalla consulenza al conten...
08/03/2024

L’attività dello studio si estende ad ogni area del diritto del lavoro e delle risorse umane, dalla consulenza al contenzioso.
Offre la sua assistenza alle aziende ed ai lavoratori nella gestione dei rapporti di lavoro.

Protocollo di gestione 1. Acquisizione documentazione relativa al sinistro;2. Apertura sinistro;3. Prima valutazione dei...
08/03/2024

Protocollo di gestione

1. Acquisizione documentazione relativa al sinistro;

2. Apertura sinistro;

3. Prima valutazione dei danni ed assistenza tecnica di periti ed esperti del settore;

4. Quantificazione e liquidazione dei danni materiali riportati dal veicolo;

5. Valutazione e parere di Medico Legale;

6. Liquidazione

Lo studio collabora in modo sinergico con i migliori professionisti del settore.

20/02/2024

📍Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE 🇪🇺secondo la quale il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto alla monetizzazione delle stesse (indennità sostitutiva delle ferie)

Secondo la Corte di giustizia UE 🇪🇺 il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto alla monetizzazione delle stesse (indennità sostitutiva delle ferie).
Con una recente sentenza del 18 gennaio 2024, nella causa C-218/22, scaturita da un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale Lavoro di Lecce in relazione ad una controversia tra il Comune di Copertino e un dipendente dimissionario con un residuo di 79 giorni di ferie non godute e non monetizzate dal datore di lavoro, la Corte ricorda che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione del diritto comunitario (rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

01/02/2024

⚖️ Con l’ordinanza n. 1472/2024, la Corte di Cassazione ritiene legittimo il licenziamento della dipendente che, durante il periodo di malattia, ha svolto un’attività altrove.

Nello specifico, i giudici di merito aveva ritenuto che la condotta della lavoratrice fosse tale da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro in modo grave, dimostrando scarsa correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro: l’attività eseguita in periodo di congedo violava i suoi doveri di cura e di sollecita guarigione.

La ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia che giudicava contrario a tali doveri la sua condotta, dal momento che era stato dimostrato il suo rientro in servizio subito dopo aver svolto l’attività altrove.

❌ La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e rileva che quanto indicato dalla Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità e che il lavoratore deve astenersi da comportamenti che ledono l’interesse datoriale alla corretta esecuzione dell’obbligazione dedotta in contratto.

Indirizzo

Capua
81043

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