23/07/2019
RICORSO “LAUREA+24 C.F.U. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”
Lo Studio Legale sta predisponendo un’azione legale mirata a far dichiarare che il possesso della Laurea, unitamente al conseguimento dei 24 C.F.U. equivale all’abilitazione all’insegnamento, con conseguente inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, per le classi di insegnamento interessate.
Il valore abilitante della laurea+24 C.F.U., ed il conseguente diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, dipendono da una corretta applicazione dei principi ricavabili dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario. Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs n. 206/2007 e D.Lgs n. 15/2016 l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (rafforzato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U.) valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.
Le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario. I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea e 24 C.F.U.) conseguito dagli insegnanti quale equivalente al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, vanno impugnati in sede giudiziaria. Tali principi sono stati, tra l’altro, recentemente sanciti, nel primo grado di giudizio, dalla Magistratura del Lavoro di Roma (g.d.l. Alessandro coco) sulla base di un pronunciamento di merito (no cautelare), che ha ordinato al M.I.U.R. l’inserimento dei docenti ricorrenti, precari non abilitati, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di insegnamento interessate ed in ragione DEL RITENUTO CONTRASTO TRA LA PRECLUSIONE ALL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI E LA NORMATIVA EUROPEA.
A CHI È RIVOLTO?
• Ai docenti precari delle graduatorie di istituto, con servizio o senza, in possesso di laurea (in qualunque momento conseguita) idonea per l’inserimento nelle graduatorie di istituto+24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;
POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA, INOLTRE:
• I DOCENTI SENZA SERVIZIO;
• QUANTI NON RISULTINO INSERITI IN ALCUNA GRADUATORIA;
• COLORO CHE SIANO INCORSI IN PRONUNCE GIUDIZIARIE NEGATIVE EMESSE DALLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO).
Potete contattare lo studio inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
TERMINE DI ADESIONE : 20 settembre 2019