Studio Legale Ricciardone-Buonamano

Studio Legale Ricciardone-Buonamano Lo Studio fornisce assistenza nel contenzioso amministrativo,civile, tributario, giuslavoristico, no TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E GIUDICI DI PACE DEL CIRCONDARIO.

LO STUDIO LEGALE RICCIARDONE ESERCITA ATTIVITÀ GIUDIZIALE, STRAGIUDIZIALE E DI CONSULENZA IN DIRITTO CIVILE (LEGISLAZIONE TURISTICA, LAVORO, AGRARIO, PREVIDENZA, LOCAZIONI, FAMIGLIA, ADOZIONI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ, COMMERCIALE, PRIVACY E TUTELA DA ILLEGITTIME SEGNALAZIONI PRESSO BANCHE DATI, TUTELA DEL CREDITO ED ESECUZIONI, CONTRATTI, PROPRIETÀ), AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. LO STUDIO OFFRE, IN

OLTRE, DOMICILIAZIONE SUI SEGUENTI FORI:
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E GIUDICI DI PACE DEL CIRCONDARIO. TRIBUNALE DI NAPOLI E GIUDICI DI PACE DEL CIRCONDARIO. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MINTURNO. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA.

14/01/2023
08/02/2020

Assicurazione auto, da febbraio si può risparmiare sulla polizza con il bonus famiglia. Il Decreto legge fiscale approvato dal governo introduce la Rca familiare. In questo modo si possono assicurare tutti i veicoli  posseduti in famiglia con la miglior classe di merito disponibile,...

08/02/2020

Commento dell'Avv. Nicola Zampieri alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che conferma il diritto per il personale ATA

08/02/2020

In relazione a quanto stabilito lo scorso anno con la firma del CCNI sulla mobilità, avvenuta in data 31/12/2018, contratto che disciplina la mobilità territoriale e professionale per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, e in attesa dell’Ordinanza ministeriale specifica per la mobilità ...

02/12/2019

Per la Cassazione, docenti e Ata che hanno svolto supplenze, ai fini della carriera hanno diritto a vedersi riconoscere tutto il precariato.

28/10/2019

RICORSO RECUPERO RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE DOCENTE (R.D.P.) E COMPENSO
INDIVIDUALE ACCESSORIO (C.I.A.)
- GIUDICE DEL LAVORO -

Il ricorso è rivolto ai docenti/ATA che hanno svolto negli ultimi 5 anni supplenze brevi e saltuarie per i quali possiamo procedere per il recupero della voce retributiva "retribuzione professionale docenti" (R.P.D.) ovvero “compenso individuale
accessorio” (C.I.A.) a loro non corrisposta in busta paga.
R.P.D. e C.I.A. devono essere corrisposte anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie (SONO ESCLUSI I CONTRATTI AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO), così ha deciso la Corte di Cassazione. Difatti, l’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, condanna il Ministero dell’Istruzione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità. L’importo non corrisposto è di circa 160 Euro lordi per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti/ATA che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente. La percezione del R.P.D./C.I.A. incide positivamente sul fondo pensione, sul fondo credito, sull’Irap e sul Trattamento di fine rapporto. I precari della scuola potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docente/Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta e prevista dal CCNL.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI INVIARE EMAIL [email protected]

23/07/2019

RICORSO “LAUREA+24 C.F.U. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”

Lo Studio Legale sta predisponendo un’azione legale mirata a far dichiarare che il possesso della Laurea, unitamente al conseguimento dei 24 C.F.U. equivale all’abilitazione all’insegnamento, con conseguente inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, per le classi di insegnamento interessate.

Il valore abilitante della laurea+24 C.F.U., ed il conseguente diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, dipendono da una corretta applicazione dei principi ricavabili dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario. Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs n. 206/2007 e D.Lgs n. 15/2016 l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (rafforzato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U.) valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario. I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea e 24 C.F.U.) conseguito dagli insegnanti quale equivalente al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, vanno impugnati in sede giudiziaria. Tali principi sono stati, tra l’altro, recentemente sanciti, nel primo grado di giudizio, dalla Magistratura del Lavoro di Roma (g.d.l. Alessandro coco) sulla base di un pronunciamento di merito (no cautelare), che ha ordinato al M.I.U.R. l’inserimento dei docenti ricorrenti, precari non abilitati, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di insegnamento interessate ed in ragione DEL RITENUTO CONTRASTO TRA LA PRECLUSIONE ALL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI E LA NORMATIVA EUROPEA.

A CHI È RIVOLTO?

• Ai docenti precari delle graduatorie di istituto, con servizio o senza, in possesso di laurea (in qualunque momento conseguita) idonea per l’inserimento nelle graduatorie di istituto+24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;

POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA, INOLTRE:

• I DOCENTI SENZA SERVIZIO;
• QUANTI NON RISULTINO INSERITI IN ALCUNA GRADUATORIA;
• COLORO CHE SIANO INCORSI IN PRONUNCE GIUDIZIARIE NEGATIVE EMESSE DALLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO).

Potete contattare lo studio inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

TERMINE DI ADESIONE : 20 settembre 2019

23/07/2019

- RICORSO II FASCIA 2019 - GIUDICE DEL LAVORO

In relazione alla prossima pubblicazione del Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie di Istituto, che sarà pubblicato entro il mese di luglio prossimo, lo Studio Legale ha avviato le preadesioni per la predisposizione di un ricorso innanzi all’autorità Giudiziaria competente finalizzato ad ottenere l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di 2° fascia di diverse categorie di docenti.
A tal riguardo, preme precisare che, le recenti evoluzioni normative (ad es. regolamento TFA Sostegno) hanno riconosciuto il valore abilitante di numerosi titoli sino ad oggi esclusi dalle Graduatorie di II fascia.
Pertanto, considerato che, le pronunce negative del Giudice amministrativo sono state precedenti agli ultimi interventi del Legislatore e che vi sono state numerose pronunce positive dei Giudici del Lavoro, si rende opportuno sottoporre nuovamente la richiesta di inserimento in 2° fascia e riconoscimento del valore abilitante dei titoli anche per coloro che abbiano già avuto una pronuncia non favorevole.
Alla luce di quanto sopra, possono partecipare al presente ricorso anche coloro che non risultino inseriti nelle graduatorie di 3° fascia.

Possono aderire al presente ricorso, i docenti già inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020:
• Docenti in possesso di Diploma ITP;
• Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di concorso della tabella “A” (ad es. Diploma Istituto Tecnico Commerciale);
• Possono aderire anche i docenti per la classe di concorso A066.
• Si precisa, inoltre, che possono aderire i docenti che non abbiano mai svolto alcun incarico di docenza, e anche coloro che abbiano già intrapreso un ricorso per l’inserimento nelle graduatorie di 2° fascia.
TERMINE DI ADESIONE: 20 settembre 2019

Per appuntamenti con lo Studio Legale potete inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

19/06/2019

- MOBILITÀ 2019-
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 203 dell’8 marzo 2019,avente ad oggetto le modalità per presentare la domanda di Mobilità territoriale per l’A.S. 2019/2020. Come già successo per gli anni precedenti, alcune categorie di docenti sono fortemente penalizzate e non potranno godere delle precedenze previste dalla legge.
Dall’ordinanza e dal CCNI presupposto, infatti, emerge che il MIUR non permetterà loro di inserire, pur avendone diritto, la precedenza per la scelta della sede di destinazione.
Il nostro Studio legale, da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei docenti, attiverà diverse azioni legali per consentire a chi ne ha diritto di ottenere la dovuta precedenza nella Mobilità territoriale 2019/2020.

In particolare, lo studio si sta già impegnando nella predisposizione di:

1. ricorso ex l.104/1992 per ottenere il diritto di precedenza ed il trasferimento per chi assiste parente ed affine sino al terzo grado;

2. ricorso ex art 42 bis dgs 151/2001 volto ad ottenere assegnazione temporanea triennale per chi ha figli inferiori ad anni 3;

3. ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso gli istituti paritari.

Al fine di proteggere i docenti interessati dalle illegittimità perpetrate dal Miur, lo studio legale offre tutta l’assistenza necessaria per la predisposizione degli eventuali reclami avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e/o delle precedenze fatte valere dagli stessi, nonché, infine, per la predisposizione dei ricorsi da proporre davanti all’autorità giudiziaria competente.

TIPOLOGIA DI RICORRENTE
Possono preaderire tutti i docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusi dalla precedenza.

19/06/2019

- RICORSO II FASCIA 2019 - GIUDICE DEL LAVORO

In relazione alla prossima pubblicazione del Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie di Istituto, che sarà pubblicato entro il mese di luglio prossimo, lo Studio Legale ha avviato le preadesioni per la predisposizione di un ricorso innanzi all’autorità Giudiziaria competente finalizzato ad ottenere l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di 2° fascia di diverse categorie di docenti.
A tal riguardo, preme precisare che, le recenti evoluzioni normative (ad es. regolamento TFA Sostegno) hanno riconosciuto il valore abilitante di numerosi titoli sino ad oggi esclusi dalle Graduatorie di II fascia.
Pertanto, considerato che, le pronunce negative del Giudice amministrativo sono state precedenti agli ultimi interventi del Legislatore e che vi sono state numerose pronunce positive dei Giudici del Lavoro, si rende opportuno sottoporre nuovamente la richiesta di inserimento in 2° fascia e riconoscimento del valore abilitante dei titoli anche per coloro che abbiano già avuto una pronuncia non favorevole.
Alla luce di quanto sopra, possono partecipare al presente ricorso anche coloro che non risultino inseriti nelle graduatorie di 3° fascia.

Possono aderire al presente ricorso, i docenti già inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020:
• Docenti in possesso di Diploma ITP;
• Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di concorso della tabella “A” (ad es. Diploma Istituto Tecnico Commerciale);
• Possono aderire anche i docenti per la classe di concorso A066.
• Si precisa, inoltre, che possono aderire i docenti che non abbiano mai svolto alcun incarico di docenza, e anche coloro che abbiano già intrapreso un ricorso per l’inserimento nelle graduatorie di 2° fascia.
TERMINE DI ADESIONE: 20 LUGLIO 2019

Per appuntamenti con lo Studio Legale potete inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

19/06/2019

RICORSO “LAUREA+24 C.F.U. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”

Lo Studio Legale sta predisponendo un’azione legale mirata a far dichiarare che il possesso della Laurea, unitamente al conseguimento dei 24 C.F.U. equivale all’abilitazione all’insegnamento, con conseguente inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, per le classi di insegnamento interessate.

Il valore abilitante della laurea+24 C.F.U., ed il conseguente diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, dipendono da una corretta applicazione dei principi ricavabili dalla Costituzione e dall’ordinamento comunitario. Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs n. 206/2007 e D.Lgs n. 15/2016 l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (rafforzato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U.) valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario. I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea e 24 C.F.U.) conseguito dagli insegnanti quale equivalente al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, vanno impugnati in sede giudiziaria. Tali principi sono stati, tra l’altro, recentemente sanciti, nel primo grado di giudizio, dalla Magistratura del Lavoro di Roma (g.d.l. Alessandro coco) sulla base di un pronunciamento di merito (no cautelare), che ha ordinato al M.I.U.R. l’inserimento dei docenti ricorrenti, precari non abilitati, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di insegnamento interessate ed in ragione DEL RITENUTO CONTRASTO TRA LA PRECLUSIONE ALL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEGLI ABILITATI E LA NORMATIVA EUROPEA.

A CHI È RIVOLTO?

• Ai docenti precari delle graduatorie di istituto, con servizio o senza, in possesso di laurea (in qualunque momento conseguita) idonea per l’inserimento nelle graduatorie di istituto+24 C.F.U. nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche;

POSSONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA GIUDIZIARIA, INOLTRE:

• I DOCENTI SENZA SERVIZIO;
• QUANTI NON RISULTINO INSERITI IN ALCUNA GRADUATORIA;
• COLORO CHE SIANO INCORSI IN PRONUNCE GIUDIZIARIE NEGATIVE EMESSE DALLA SEDE AMMINISTRATIVA (T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO).

Potete contattare lo studio inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

TERMINE DI ADESIONE : 20 luglio 2019

Indirizzo

Via Caserta N. 4
Cancello Ed Arnone
81030

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Telefono

+393343048153

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