Confappi Campobasso

Confappi Campobasso Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Confappi Campobasso, Servizi immobiliari, Via umberto 33, Campobasso.

Ci impegniamo ad assistere la Piccola Proprietà Immobiliare grazie ad una rete di professionisti dalla comprovata esperienza e competenza.
- ASCOLTIAMO RAPPRESENTIAMO TUTELIAMO I PROPRIETARI IMMOBILIARI -

Dina d’Onofrio ed il Sindaco di Ripalimosani Marco GiampaoloÈ stato siglato venerdì 19 maggio 2023, presso la sala consi...
22/05/2023

Dina d’Onofrio ed il Sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo
È stato siglato venerdì 19 maggio 2023, presso la sala consiliare del Comune di Ripalimosani (CB),
l’Accordo Territoriale tra le Organizzazioni Sindacali dei Proprietari e degli Inquilini, riguardante
75 comuni della Provincia di Campobasso (al di sotto dei 10.000 abitanti), in attuazione della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’accordo, frutto del grande lavoro ed impegno di Dina d’Onofrio, CONSIGLIERE NAZIONALE
CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), nonché presidente F.I.M.A.A.
Confcommercio Molise (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari), mette a disposizione dei
cittadini un valido strumento che consente di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali, oltre
che una possibilità di scelta tra più tipologie di contratti.
L’accordo, sottoscritto interessa 75 Comuni della provincia di Campobasso tutti caratterizzati
da una unica MICROZONA (piccola porzione di territorio coincidente, in questo caso, con
l’estensione dell’intero Comune) che presentano omogeneità nei caratteri di posizione,
urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e
infrastrutture urbane.
L’Accordo territoriale previsto dalla legge 431 del 9 dicembre 1998 (che ha portato), prevede un
canone ridotto rispetto ai valori di mercato, calcolato su fasce minime e massime definite
all’interno del documento sottoscritto, nonché alcune agevolazioni fiscali, tra cui l’opzione
facoltativa della cedolare secca in misura ridotta al 10% oltre ad uno sconto IMU.
Per questi contratti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste, sarà necessario richiedere alle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali il
rilascio di un’apposita attestazione che servirà per certificare la conformità del contenuto del
contratto e il rispetto dei requisiti richiesti.

Contatti: Via Cardarelli 64 Segreteria - 0874-1729317 cell. 3921390689 Presidenza 0874 98054 cell. 338 4999475 cell. 339 455 1466

L’articolo 19 quater del Decreto Legge 17/2022 recante “disposizioni in materia di riduzione dei consumitermici degli ed...
15/11/2022

L’articolo 19 quater del Decreto Legge 17/2022 recante “disposizioni in materia di riduzione dei consumi
termici degli edifici”, stabilisce che:
“Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato,
dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli
ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a
esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2
gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di
tolleranza”.
Si legge nel piano nazionale di riduzione del consumo di gas naturale predisposto dal MITE:
“In particolare, il citato DM disporrà che: 1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013
sono ridotti di 1°C: a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e
assimilabili; b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; 2) I limiti di esercizio degli impianti
termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni
per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7
giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione: a) Zona
A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre
al 7 aprile; e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. Si
precisa che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013”.
Il 6 ottobre 2022 è stato infine emanato il Decreto del MITE il cui articolo 1 spiega speciali modalità di
funzionamento degli impianti. Sarà predisposto dal MITE un vademecum per i condomìni dotati di
impianto centralizzato, che l’amministratore rende disponibile ai condòmini.

a cura di Dina D’Onofrio
(CONFAPPI Campobasso)

10/09/2021

Firmati NUOVI CANONI CONCORDATI PER LA CITTA’ DI TERMOLI.

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16/01/2017, in data 23 giugno 2021 è stato sottoscritto il nuovo ACCORDO PER LA CITTA’ DI TERMOLI che interesserà i contratti di locazione ad uso abitativo.


L’Accordo locale stabilisce, per ciascuna delle zone urbane omogenee, le fasce di oscillazione dei nuovi canoni di locazione all’interno delle quali le parti contrattuali devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare ad uso abitativo oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione a canone concordato NON ASSISTITI, cioè sottoscritti senza la presenza delle organizzazioni, PER POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE AL 10% è richiesta l’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16/01/2017, rilasciata da una Organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del nuovo Accordo

LA CONFAPPI PROVINCIALE CAMPOBASSO, firmataria dei nuovi accordi, rilascia gli ATTESTATI per poter usufruire delle agevolazioni fiscali

La sede provinciale è ubicata in Campobasso alla Via Cardarelli n.64, ed è aperta nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30, negli altri giorni previo appuntamento da fissare chiamando i numeri:

Segreteria 366 305 0103

cell. 339 455 1466 – Vice Presidente

cell. 338 499 9475 – Presidente

04/02/2021

🏡Per beneficiare delle agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato, è necessario per parti contrattuali farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale.

La norma prevista dall’articolo 1, comma 8 del decreto del MIT e del MEF del 16 gennaio 2017 stabilisce che per i contratti non assistiti sia invece rilasciata apposita attestazione dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, tale da accertare il rispetto dei requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

I chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate: l’attestazione per i contratti a canone concordato non assistiti è obbligatoria e serve per confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.

COSA CAMBIA SUGLI AFFITTI BREVI....

La novità non è ancora definitiva, in quanto è parte delle misure della Legge di Bilancio, attualmente ancora in fase di discussione alla Camera.

Se approvata .... il regime fiscale delle locazioni brevi si applicherà esclusivamente per un numero massimo di quattro appartamenti per periodo d’imposta.

In caso di superamento del numero massimo di 4 immobili affittati per breve periodo, non solo si passerà alla tassazione ordinaria Irpef, ma l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà svolta in forma imprenditoriale.🏡

Per qualsiasi dubbio potete contattarci

08741729317 sede operativa Via Cardarelli 64
o inviare mail [email protected]

03/11/2020
23/07/2020

Locazioni a canone concordato. Firmato il nuovo accordo territoriale

Il Comune e le associazioni di proprietari ed inquilini il 30.6.2020 hanno stipulato l'Accordo Territoriale per la città di Campobasso che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e del DM dei Lavori Pubblici del 5.3.99, disciplina le modalità di applicazione dei "canoni concordati" per l'affitto di immobili ad uso abitativo.

restiamo a disposizione di tutti gli associati per l'assistenza ai calcoli

01/07/2020

È stato firmato un importante accordo che avrà benefici effetti per il settore immobiliare di Campobasso, duramente provato dalla crisi e dall’emergenza coronavirus. Sono stati siglati i nuovi canoni concordati per la città capoluogo in modo da avere effetti positivi sulla tassazione dei fitti ...

26/05/2020

📑

👉 Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 è stato chiarito che “se il contribuente si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti di locazione di immobili, non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta, ma deve essere versata entro il 30 giugno 2020, prima della registrazione.

Sono sospesi gli adempimenti dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Tale circolare riguarda tutti gli adempimenti legati ai contratti di locazione, risoluzioni, proroghe, e ai comodati. 👈

Indirizzo

Via Umberto 33
Campobasso
86100

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Confappi Campobasso pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi