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16/04/2026

CONDANNATA LA BANCA A RISARCIRE OLTRE €500.000,00 AGLI INVESTITORI RAGGIRATI DAL PROMOTORE FINANZIARIO

Con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano è stata condannata una delle più importanti banche d’investimento italiane a risarcire la somma di oltre €500.000,00 a due risparmiatori,difesi dall’Avv Antonio de Benedittis dal foro di Campobasso.
La vicenda trae origine dalla mala gestio ultraventennale degli investimenti effettuati in nome e per conto di due risparmiatori,ai quali il promotore della banca nascondeva buona parte delle operazioni d’investimento , fornendogli,di volta in volta , le false contabilizzazioni sui documenti di sintesi degli investimenti di cui erano titolari.
I due risparmiatori di origine pugliese, difesi entrambi dall’Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, dopo aver promosso le dovute azioni in sede civile e penale,ottenevano dalla Procura di Foggia il rinvio a giudizio del promotore finanziario,preposto della banca, per truffa aggravata ai loro danni, e il risarcimento , temporaneamente parziale,di oltre €500.000,00 con sentenza della Corte di Appello di Milano.
Nella sentenza viene accertata la responsabilità oggettiva ex art 31 3 comma T.U.F. ,riconducibile a quella di cui all’art 2049 cc della banca e del promotore finanziario suo preposto, e il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta di quest’ultimo e il danno subito dai clienti risparmiatori.

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07/01/2026

FINANZIAMENTO USURAIO - sentenza del Tribunale di Campobasso

Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato usuraio un finanziamento stipulato da un consumatore,assistito dall’Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, con una nota società finanziaria , e di conseguenza ne ha dichiarato la gratuità, condannando la banca alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti nel corso del rapporto,ai sensi dell’art 1815 cc.
In particolare la vicenda nasce dal decreto ingiuntivo notificato al consumatore dalla cessionaria del credito ,di cui originariamente era titolare la società finanziaria , con il quale il Tribunale di Campobasso gli ingiungeva il pagamento del capitale residuo del finanziamento ,maggiorato degli interessi moratori.
Il debitore,assistito dall’ Avv Antonio de Benedittis, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo,contestando specificamente la pattuizione usuraria relativa agli interessi corrispettivi,contenuta nel contratto di finanziamento stipulato originariamente con la nota società finanziaria .
A seguito della fase istruttoria,nella quale veniva nominato il CTU , il quale calcolava il TEG del finanziamento al momento della stipula ,considerando tutti i costi collegati all’erogazione del credito ,comprese le spese assicurative,escluse imposte e tasse,risultava quindi il superamento del tasso soglia rilevato ai sensi della L. 108/96 .
Con sentenza il Tribunale adito concludeva il giudizio dichiarando la nullità della clausola degli interessi del contratto di finanziamento e la gratuità dello stesso ai sensi dell’art 1815 cc , condannando la banca alla restituzione di tutti gli interessi pagati ,e revocava il decreto ingiuntivo.

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07/05/2025

SOSPESA L’ESECUZIONE IMMOBILIARE SUI BENI DEL FIDEIUSSORE - LA DEROGA ALL’art 1957 c.c. È CLAUSOLA VESSATORIA - LA DEROGA ALL’art 1957 cc NON È UN’ECCEZIONE IN SENSO STRETTO NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE

Con ordinanza del 6 Maggio il Collegio del Tribunale di Vasto ha accolto il reclamo proposto da un consumatore,assistito dall’ Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso , avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione immobiliare,con la quale veniva negata la sospensione del procedimento esecutivo gravante sulla sua casa di abitazione.
La questione ha origine dal fatto che il debitore aveva sottoscritto un contratto di fideiussione specifica,a garanzia di un mutuo ipotecario stipulato tra un terzo e la banca, la quale aveva agito nei suoi confronti per la somma residua che non era riuscita a realizzare attraverso la vendita dell’immobile ipotecato.
Per cui la banca pignorava la casa di abitazione del fideiussore, il quale,con il patrocinio dell’avvocato Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, si opponeva all’esecuzione immobiliare, eccependo specificamente la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di fideiussione da lui sottoscritto,con la quale si derogava il termine di decadenza previsto dall’art 1957 cc , entro il quale la banca avrebbe dovuto agire giudizialmente nei suoi confronti, considerato che quest’ultima non aveva esperito le azioni dovute nei termini della citata norma del codice civile.
Il giudice dell’esecuzione, sebbene fosse d’accordo con la tesi difensiva del fideiussore, non sospendeva l’esecuzione immobiliare,dal momento che riteneva che tale eccezione fosse tardiva,trattandosi di un’eccezione in senso stretto e che, pertanto,doveva essere sollevata con il primo atto di costituzione nel giudizio di esecuzione.
Con reclamo al Collegio del Tribunale di Vasto il fideiussore,sempre assistito dal suo legale, insisteva per la sospensione del procedimento esecutivo,considerato che l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 cc non potesse considerarsi un’eccezione in senso stretto nei confronti del fideiussore qualificabile come consumatore , dal momento che la clausola del contratto di fideiussione, che contiene la deroga al termine di decadenza previsto dall’art 1957 cc , è clausola vessatoria,e pertanto può e deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
Il Collegio del Tribunale di Vasto ha accolto il reclamo e ha sospeso l’esecuzione immobiliare gravante sul bene del fideiussore.

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29/03/2025

CONTO CORRENTE-ANATOCISMO
Con sentenza della corte di appello di Campobasso è stato condannato un importante istituto di credito a rimborsare la somma di 180.000,00 circa in favore di un piccolo imprenditore del basso Molise,assistito dall’avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso.
La causa in primo grado , svoltasi presso il tribunale di Larino , vedeva già soccombente la banca che veniva condannata a rimborsare la medesima somma al piccolo imprenditore,titolare di un rapporto di conto corrente ,acceso agli inizi degli anni 90, in relazione al quale erano stati incassati dalla banca interessi ,commissioni e spese illegittimamente calcolate secondo la pratica dell’anatocismo,ovvero capitalizzandole trimestralmente in violazione dell’art 1283 cc.
La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado,rigettando l’appello della banca,condannandola definitivamente al rimborso di € 180000,00 in favore del correntista.
Il divieto di applicare la capitalizzazione al calcolo delle competenze passive su un’apertura di credito in conto corrente è oramai stabilito dalla Legge 147/2013 in vigore dal Gennaio 2014.
Ma, per i conti correnti aperti prima di tale data ,gli istituti di credito hanno costantemente utilizzato tale sistema di calcolo delle competenze passive ,nella maggior parte dei casi in maniera illegittima.
Per cui occorre verificare ,caso per caso ,la documentazione relativa al conto corrente per valutare di intraprendere un’azione nei confronti della banca per ottenere il risarcimento delle somme non dovute a titolo di interessi commissioni e spese .

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27/11/2024

SOSPESA ESECUZIONE IMMOBILIARE INIZIATA DALLA BANCA PER RILEVATA PRESENZA DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE
Con ordinanza del 26 Novembre il Tribunale di Vasto ha sospeso l’esecuzione immobiliare intrapresa da una banca nei confronti di due coniugi ,qualificabili come consumatori , i quali avevano prestato la fideiussione omnibus a garanzia di alcuni finanziamenti e scoperti di conto corrente di una società commerciale per il valore di oltre €550.000.
La vicenda parte dall’anno 2007 quando entrambi ricevevano dalla banca la notifica del decreto ingiuntivo divenuto poi esecutivo perché non opposto.
Entrambi ,difesi dall’avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso,si opponevano all’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art 615 2 comma cpc ,ed eccepivano la presenza delle clausole abusive nei contratti di fideiussione sottoscritti in favore della banca ,e chiedevano la sospensione dell’esecuzione immobiliare con concessione del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo emesso nell’anno 2007.
Il Giudice del Tribunale dí Vasto,applicando alla lettera i principi della sentenza n. 9479/23 della Corte di Cassazione civile ,sospendeva l’esecuzione immobiliare e concedeva il termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del 2007,con la quale i fideiussori possono far valere la nullità parziale del contratto di fideiussione con possibili effetti caducatori dei loro obblighi restitutori.

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30/10/2024

FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 (Pres. Scarano, Rel. Graziosi), si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
La pronuncia in questione assume fondamentale importanza nel contenzioso con la banca, dal momento che mette a segno un principio fondamentale per tutti coloro che hanno sottoscritto una fideiussione a garanzia di un’operazione di credito e che vogliono difendersi da eventuali azioni esecutive della banca.

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24/10/2024

IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO L’OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AL RAPPORTO BANCARIO RESTA IN CAPO ALLA BANCA CEDENTE

Il Tribunale di Campobasso con sentenza ha stabilito che quando la banca cede il credito ad un terzo è in ogni caso tenuta alla conservazione e alla consegna dei documenti contabili e dei contratti inerenti al rapporto bancario con il cliente.
La vicenda nasce un’azione per decreto ingiuntivo intrapresa da un consumatore ,difeso dall’Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, nei confronti di un noto istituito di credito ,per ottenere la consegna di una serie di documenti afferenti ad un rapporto di finanziamento.
La banca proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di non essere tenuta alla conservazione e alla consegna della documentazione bancaria,avendo ceduto il credito ad una società di cartolarizzazione e che,pertanto,soltanto quest’ultima fosse legittimata passiva di tale richiesta da parte del debitore.
Con sentenza il Tribunale di Campobasso confermava il decreto ingiuntivo ,condannando la banca a consegnare la documentazione richiesta dal cliente , dal momento che oggetto della cessione era stato soltanto il credito,ma non anche il contratto stipulato esclusivamente tra il cliente e la banca.

25/07/2024

BUONI FRUTTIFERI POSTALI
ANCHE A POSTE ITALIANE SI APPLICANO LE NORME DEL TESTO UNICO BANCARIO
Il Tribunale di Isernia ha condannato le Poste Italiane spa a consegnare le copie di numerosi buoni fruttiferi postali ,con scadenza trentennale ,a due suoi clienti , difesi dall’avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso .
La vicenda nasce dalla richiesta formulata per iscritto dal legale dei due consumatori, i quali in precedenza avevano già riscosso le somme a titolo di rendita ,maturate per numerosi BFP con scadenza trentennale di cui erano titolari .
Le Poste Italiane non consegnavano la documentazione richiesta , e così i due consumatori,assistiti dal proprio legale,ottenevano il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Isernia ,con il quale veniva ingiunta a Poste Italiane la consegna della documentazione richiesta.
A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo,promossa da Poste Italiane , il Tribunale di Isernia con sentenza rigettava l’opposizione e condannava la stessa società a consegnare la documentazione ingiunta ,secondo il principio per cui anche le Poste Italiane spa sono soggette alla disciplina legale del Testo Unico Bancario e, pertanto,alla richiesta documentale avanzata da un utente si applica il termine di cui all’art 119 TUB ,ovvero 90 giorni .

06/09/2023

MUTUI - NULLITÀ CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DEL SISTEMA DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Con sentenza dello scorso 25 Luglio il Tribunale di Campobasso si è nuovamente pronunciato sulla nullità della capitalizzazione composta applicata al piano di ammortamento alla francese del mutuo ipotecario .
La vicenda nasce da un’azione di accertamento promossa da un consumatore, assistito dall’ Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, volta ad ottenere l’accertamento della nullità della clausola degli interessi di un mutuo ipotecario stipulato con un noto istituto di credito.
Così, il Tribunale di Campobasso , dopo aver disposto la consulenza tecnica d’ufficio, accertava e dichiara la nullità della clausola degli interessi passivi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario in violazione degli artt. 1284 1283 e 821 cc, dal momento che il piano di ammortamento delle rate alla francese veniva determinato dalla stessa banca,secondo la formula del regime di capitalizzazione composta, mai concordata tra le parti.
Pertanto il Tribunale di Campobasso ha condannato la banca a rimborsare gli interessi pagati dal mutuatario ,fino a concorrenza del tasso legale,sostitutivo di quello convenzionale, per la somma di circa €22.000,00 .
Considerato che il mutuo è a tutt’oggi ancora in ammortamento, ha inoltre condannato la banca a percepire gli interessi passivi da calcolarsi al tasso legale ,in sostituzione di quello convenzionale, secondo il nuovo piano di ammortamento alla francese rideterminato secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice.
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