17/09/2026
DANNO DA TRASFUSIONE E DIRITTI DEGLI EREDI: BASTA LA CONCAUSA PER L’ASSEGNO
Può il Ministero della Salute negare l’indennizzo ai familiari superstiti sostenendo che la morte del paziente sia dipesa prevalentemente da altre patologie concomitanti?
Una recente e ben motivata sentenza della Corte di Appello di Bari ha ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime di emotrasfusioni infette e dei loro congiunti: il principio dell'equivalenza causale (art. 41 c.p.).
Il caso
Il coniuge della ricorrente, già riconosciuto danneggiato da epatite C post-trasfusionale ai sensi della Legge n. 210/1992 (con successivo aggravamento per patologie extraepatiche correlate), decedeva a seguito di un quadro clinico complesso culminato in uno shock settico.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la richiesta della vedova volta a ottenere l’assegno una tantum spettante ai superstiti (art. 2, comma 3, L. 210/92): secondo il CTU e il primo giudice, altre gravi patologie (cardiache, respiratorie e renali) avevano inciso in modo "preponderante", degradando l'epatopatia a fattore marginale.
La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello di Bari ha ribaltato integralmente la pronuncia, chiarendo che:
1. Vige il principio dell'equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.): nel nostro ordinamento ha valore concausale ogni antecedente che abbia contribuito, anche solo in via indiretta o remota, alla verificazione dell’evento morte.
2. Quando si esclude il nesso? Il legame tra la malattia da trasfusione e il decesso si interrompe soltanto se interviene una causa autonoma, del tutto estranea e idonea da sola a produrre l’evento.
3. Contraddittorietà della perizia: ammettere che la compromissione epatica abbia contribuito al declino clinico e allo shock settico, per poi negarne il valore concausale in favore di fattori "preponderanti", costituisce un evidente errore logico-giuridico.
Perché questa pronuncia è importante?
Spesso i pazienti contagiati da trasfusioni infette convivono per decenni con la malattia e arrivano al termine della vita affetti da più patologie croniche.
La presenza di comorbilità non autorizza a cancellare l'incidenza dell'infezione originaria: per i familiari superstiti, dimostrare che l'epatite ha agito anche solo come concausa o fattore acceleratore dell'exitus è sufficiente per vedersi riconosciuti i diritti previsti dalla legge.