15/05/2026
La recente ordinanza Cassazione 9949/2026 ribadisce che l’azione di rivalsa o regresso della struttura verso il professionista è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave. Pertanto:
a) Le clausole con cui la struttura pretende che il sanitario la tenga indenne “sempre e comunque” dal risarcimento verso il paziente sono nulle, perché in contrasto con l’art. 9 L. 24/2017, norma imperativa e non derogabile.
b) Anche se il medico opera come libero professionista, avvalendosi dell’organizzazione della clinica (sale operatorie, personale, organizzazione), il rapporto interno struttura–sanitario resta regolato dalla legge Gelli per cui la rivalsa resta possibile solo per dolo o colpa grave.