Studio Legale avv. Ilenia Guadagno

Studio Legale avv. Ilenia Guadagno Studio Legale avv. Ilenia Guadagno

Le donne vittime della violenza maschile in Molise sono salve! Il Tar Molise con l'ordinanza n. 133/25 del 20 novembre 2...
20/11/2025

Le donne vittime della violenza maschile in Molise sono salve! Il Tar Molise con l'ordinanza n. 133/25 del 20 novembre 2025ha respinto il ricorso proposto da un'associazione di Reggio Emilia che lamentava la dichiarazione di inammissibilità dalla procedura di ricerca di un partner in cooperazione e cooprogettazione della Regione Molise per l'attivazione di servizi volti a contrastare la violenza di genere. L'accoglimento della istanza di sospensione cautelare promossa da associazione non appartenente al novero degli Enti del Terzo Settore perché non iscritta al Registro Unico del terzo settore, avrebbe paralizzato tutti o servizi già attivati a danno dellw donne e dei loro figli minori già presi in carico dall'Aps Liberaluna Ets aggiudicataria del servizio. L'iscrizione al Runts, secondo il Tar Molise è requisito soggettivo necessario per la cooperazione con la P.A. non potendosi considerare ancora vigente la norma che prevedeva un regime transitorio di cui all'art. 101 del Codice del terzo settore essendo ormai il Runts divenuto operativo. Una grande soddisfazione per il nostro studio legale che ha deciso di schierarsi accanto alle tante donne che hanno bisogno di aiuto che trovano ogni giorno nelle grandi professioniste che operano alacremente e senza sosta per lenire il più possibile le loro sofferenze

23/12/2023
Pensioni per personale militareTutti gli appartenenti alle forze armate in posizione di quiescenza possono ti**re un sos...
19/05/2021

Pensioni per personale militare

Tutti gli appartenenti alle forze armate in posizione di quiescenza possono ti**re un sospiro di sollievo. Finalmente dopo tanti tentennamenti e diverse posizioni interpretative, le Sezioni riunite della Corte dei Conti centrale in sede giurisdizionale ha posto la parola fine alla annosa questione del riconoscimento, in favore dei militari arruolatisi negli anni 1981/82 che alla data del 31 dicembre ‘95 avessero maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, dell’aliquota prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73.
La questione è nata dalla convinzione dell’Ente previdenziale di dover applicare un’aliquota minore rispetto a quella effettivamente spettante in considerazione della circostanza per la quale i dipendenti in questione, alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità di quindici anni, in luogo di quella utile per il pensionamento pari a 18.
Così, con la sentenza n. 1/2021 la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale – dopo aver compiuto un’ampia e articolata disamina dei diversi indirizzi interpretativi ha accolto un’impostazione ricostruttiva dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 suddetto ed ha affermato che, sicuramente a costoro non si applica l’art. 44 dello stesso D.P.R. dedicato al personale civile, pur ritenendo di non dover applicare in maniera indiscriminata l’aliquota del 44% a tutti coloro che alla data del 31/12/95 avessero maturato l’anzianità contributiva in discussione.
In sostanza, le Sezioni Riunite, in riferimento alla riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici avvenuta con la legge n. 335/95 che ha previsto che a partire dal 1 gennaio 1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore a 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di un quota retributiva, rapportata all’anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva. La Corte dei Conti centrale ha, in altri termini stabilito che “La quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompressa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”
Partendo da quanto determinato dalle Sezioni Riunite, dunque, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con la sentenza n. 30/2021 resa nel ricorso proposto dallo studio legale Avvocato Ilenia Guadagno ha deciso per la “parziale fondatezza” delle richieste ritenendo che l’anzianità “utile ai fini previdenziali” va calcolata “tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% condannando l’INPS al pagamento delle maggiorazioni sui ratei di pensione per il periodo pregresso, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza maggiorati degli interessi.

Studio Legale avv. Ilenia Guadagno

19/05/2021

Tutti gli appartenenti alle forze armate in posizione di quiescenza possono ti**re un sospiro di sollievo. Finalmente dopo tanti tentennamenti e diverse posizioni interpretative, le Sezioni riunite della Corte dei Conti centrale in sede giurisdizionale ha posto la parola fine alla annosa questione del riconoscimento, in favore dei militari arruolatisi negli anni 1981/82 che alla data del 31 dicembre ‘95 avessero maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, dell’aliquota prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73.
La questione è nata dalla convinzione dell’Ente previdenziale di dover applicare un’aliquota minore rispetto a quella effettivamente spettante in considerazione della circostanza per la quale i dipendenti in questione, alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità di quindici anni, in luogo di quella utile per il pensionamento pari a 18.
Così, con la sentenza n. 1/2021 la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale – dopo aver compiuto un’ampia e articolata disamina dei diversi indirizzi interpretativi ha accolto un’impostazione ricostruttiva dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 suddetto ed ha affermato che, sicuramente a costoro non si applica l’art. 44 dello stesso D.P.R. dedicato al personale civile, pur ritenendo di non dover applicare in maniera indiscriminata l’aliquota del 44% a tutti coloro che alla data del 31/12/95 avessero maturato l’anzianità contributiva in discussione.
In sostanza, le Sezioni Riunite, in riferimento alla riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici avvenuta con la legge n. 335/95 che ha previsto che a partire dal 1 gennaio 1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore a 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di un quota retributiva, rapportata all’anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva. La Corte dei Conti centrale ha, in altri termini stabilito che “La quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompressa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”
Partendo da quanto determinato dalle Sezioni Riunite, dunque, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con la sentenza n. 30/2021 resa nel ricorso proposto dallo studio legale Avvocato Ilenia Guadagno ha deciso per la “parziale fondatezza” delle richieste ritenendo che l’anzianità “utile ai fini previdenziali” va calcolata “tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% condannando l’INPS al pagamento delle maggiorazioni sui ratei di pensione per il periodo pregresso, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza maggiorati degli interessi.

19/10/2020

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha dato ragione al contribuente difeso dall’avv. Ilenia Guadagno, in tema di prescrizione dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica di competenza regionale, condannando altresì l’Ente impositore alla refusione delle spese di giudizio.
Nell’accogliere l’impugnazione l’organo giudicante ha condiviso le deduzioni del contribuente secondo le quali il principio della postalizzazione: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (…)” debba essere circoscritto agli atti processuali e non a quelli recettizi, quali quelli sostanziali e sanzionatori quale è l’avviso di accertamento.
Nell’accogliere l’impugnazione, l’Organo giudicante ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’atto impositivo per essere lo stesso notificato oltre il termine di tre anni dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso fonda il proprio pronunciamento risolvendo la problematica della scissione (o postalizzazione) soggettiva del procedimento notificatorio ritenendo che tale distinzione riguarda i soli atti sottoposti a termine decadenziale e non a quelli per i quali, invece, è prescritto un termie di prescrizione e che, in ogni caso stabilisce che la regola della differente ricorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applichi ai soli atti processuali e non a quelli sostanziali che, invece, producono i loro effetti solo allorquando giungono nella sfera giuridica del destinatario.

08/10/2020

Un importante traguardo è stato raggiunto dallo studio legale avv. Ilenia Guadagno del foro di Campobasso, in tema di adozione di persona maggiore di età.
Con la sentenza n. 3 del 27 luglio 2020 il Tribunale di Campobasso ha riconosciuto l’adozione di un ragazzo di nazionalità bosniaca da parte di una coppia italiana, pur avendo quest’ultima un figlio minorenne.
L’adozione di persona maggiore di età è uno strumento duttile che si presta all’assolvimento di nuove funzioni rispetto al passato, prima fra tutte quella del consolidamento dell’unità familiare, attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza sperimentato e concretamente vissuto dalle parti.
Il Tribunale di Campobasso, partendo da questo corollario e, in ossequio ai principi della Corte Costituzionale che ha attribuito una nuova connotazione all’art. 291 c.c. ha riconosciuto fondamento giuridico alla relazione, sociale, affettiva, identitaria e alla storia personale di adottanti e adottando, interpretando l’istituto dell’adozione come uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono legati tra loro da vincoli personali, morali e civili. Ha pertanto, giudicato, non ostativa la presenza del figlio minorenne della coppia adottante ritenendo, al contrario che l’adozione di per sé arreca beneficio allo stesso minore che potrà godere dei riflessi morali sociali e affettivi derivanti dal vincolo personale; ciò sul presupposto che i rapporti derivanti dall’adozione sono da porsi – ad ogni effetto – sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica, ove hanno importanza preminente i vincoli personali e affettivi.

30/09/2020

Lo Studio Legale si occupa di diritto di famiglia e diritto penale minorile, diritto amministrativo e tributario.

Indirizzo

Campobasso
86100

Telefono

+393927379448

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale avv. Ilenia Guadagno pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale avv. Ilenia Guadagno:

Condividi

Digitare