19/05/2021
Pensioni per personale militare
Tutti gli appartenenti alle forze armate in posizione di quiescenza possono ti**re un sospiro di sollievo. Finalmente dopo tanti tentennamenti e diverse posizioni interpretative, le Sezioni riunite della Corte dei Conti centrale in sede giurisdizionale ha posto la parola fine alla annosa questione del riconoscimento, in favore dei militari arruolatisi negli anni 1981/82 che alla data del 31 dicembre ‘95 avessero maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, dell’aliquota prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73.
La questione è nata dalla convinzione dell’Ente previdenziale di dover applicare un’aliquota minore rispetto a quella effettivamente spettante in considerazione della circostanza per la quale i dipendenti in questione, alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità di quindici anni, in luogo di quella utile per il pensionamento pari a 18.
Così, con la sentenza n. 1/2021 la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale – dopo aver compiuto un’ampia e articolata disamina dei diversi indirizzi interpretativi ha accolto un’impostazione ricostruttiva dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 suddetto ed ha affermato che, sicuramente a costoro non si applica l’art. 44 dello stesso D.P.R. dedicato al personale civile, pur ritenendo di non dover applicare in maniera indiscriminata l’aliquota del 44% a tutti coloro che alla data del 31/12/95 avessero maturato l’anzianità contributiva in discussione.
In sostanza, le Sezioni Riunite, in riferimento alla riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici avvenuta con la legge n. 335/95 che ha previsto che a partire dal 1 gennaio 1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore a 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di un quota retributiva, rapportata all’anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva. La Corte dei Conti centrale ha, in altri termini stabilito che “La quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompressa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”
Partendo da quanto determinato dalle Sezioni Riunite, dunque, la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con la sentenza n. 30/2021 resa nel ricorso proposto dallo studio legale Avvocato Ilenia Guadagno ha deciso per la “parziale fondatezza” delle richieste ritenendo che l’anzianità “utile ai fini previdenziali” va calcolata “tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% condannando l’INPS al pagamento delle maggiorazioni sui ratei di pensione per il periodo pregresso, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza maggiorati degli interessi.
Studio Legale avv. Ilenia Guadagno