26/08/2026
Mantenimento - Figlio Maggiorenne - Spese ordinarie e straordinarie - Concertazione delle spese - Tribunale di Teramo agosto 2026
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Nel caso di specie, peraltro, non può ritenersi cessato il rapporto di convivenza madre-figli. L’assenza dall’abitazione per motivi di studio, infatti, non può ritenersi circostanza idonea a determinare la cessazione della convivenza con il genitore da parte del figlio maggiorenne non economicamente autonomo, in quanto occorre considerare tutti gli elementi fattuali rilevanti del caso concreto per individuare il centro effettivo e prevalente degli interessi della persona.
Ritiene il Tribunale che non può essere riconosciuta una valenza decisiva agli spostamenti della persona per ragioni lavorative o di studio, dovendo essere valorizzato il luogo in cui taluno si reca con regolarità nei momenti in cui non lavora o non studia, in cui vengono conservati i propri effetti personali, in cui vivono i familiari, in cui si riceve la corrispondenza, in cui la persona mantiene la sua residenza.
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Nel caso in esame, le spese “straordinarie” oggetto di richiesta di rimborso sono dettagliatamente indicate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, a cui risultano allegati i relativi documenti attestanti l’esborso da parte del genitore anticipatario, e riguardano spese universitarie, spese di trasporto per raggiugere la sede universitaria, spese per l’alloggio universitario e spese mediche.
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Quanto alle spese legate alla frequenza universitaria, ritiene il Tribunale di condividere le valutazioni del giudice di pace circa la loro rimborsabilità a titolo di spese straordinarie.
Si osserva, infatti, che sebbene già dalla sentenza di separazione emerga la non autosufficienza dei figli maggiorenni, non possono ritenersi prevedibili né ponderabili le spese legate alla scelta universitaria, non essendo astrattamente ipotizzabili al momento della determinazione del contenuto dell’assegno di mantenimento ordinario da parte del Giudice.
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Quanto alle spese mediche, le stesse devono considerarsi esborsi che si aggiungono all’assegno periodico, la cui soddisfazione esprime il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori, anche alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, secondo cui il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del figlio, mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della compatibilità della spesa con il tenore di vita della famiglia.
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Neppure meritano condivisione le deduzioni dell’appellante sull’assenza di concerto circa le spese in questione.
A riguardo va sottolineato che la condizione del previo accordo, in tale materia, non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria, pertanto, in mancanza dell’accordo tra le parti, è necessario l’accertamento giudiziale.
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Del resto, il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa deve opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all’interesse del figlio ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli.