Studio legale Vagginelli

Studio legale Vagginelli Dal 1985, si occupa della responsabilità civile e penale nonché di diritto di famiglia e minorile.

29/08/2026

Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.
Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».”
Piero Calamandrei ❤️

15/08/2026

La Cassazione annulla i rigetti dell'assegno se il tribunale ignora parte della documentazione sanitaria e le perizie a favore del malato. La Corte di Cassazione interviene con decisione a tutela dei cittadini fragili. Con una recente pronuncia (Cass. civ., sez. Lavoro, ordinanza n. 23150 del 14-07-...

05/08/2026
03/08/2026

📌 Docente youtuber: la Cassazione ribalta tutto. Non era incompatibilità!
Sentenza n. 23816/2026 – un punto fermo per i docenti part‑time

Un docente dichiarato decaduto dal servizio perché svolgeva attività di youtuber ottiene dalla Corte di Cassazione un’importante vittoria: la decadenza è illegittima.
E la motivazione è decisiva per moltissimi insegnanti.

🔍 Il nodo centrale: il docente era part‑time al 50%
La Cassazione chiarisce che per i dipendenti pubblici part‑time con prestazione non superiore al 50% vale una disciplina speciale (art. 1, comma 56, L. 662/1996) che esclude l’applicazione delle incompatibilità assolute previste per i docenti a tempo pieno.

📌 In altre parole:
👉 un docente part‑time “ridotto” può svolgere altre attività lavorative, anche autonome o commerciali, senza incorrere nella decadenza prevista dall’art. 508 del T.U. Scuola.
👉 l’amministrazione non può applicare il regime delle incompatibilità assolute del D.P.R. 3/1957.
👉 se ritiene che vi sia un problema, deve seguire la procedura disciplinare ordinaria, non quella speciale della decadenza.

La Corte lo dice chiaramente:

“Il regime dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% non è interessato dalla regolamentazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.”

⚖️ Perché la decadenza è stata annullata?
Per due motivi fondamentali:

1️⃣ Errore di legge
L’amministrazione ha applicato la disciplina delle incompatibilità assolute (art. 508 T.U. Scuola), che non si applica ai part‑time ridotti.

2️⃣ Errore procedurale
In caso di attività non autorizzata, per i part‑time al 50% si deve seguire la procedura disciplinare di recesso prevista dall’art. 1, comma 61, L. 662/1996, con contraddittorio.
Non la decadenza automatica.

🎥 E l’attività di youtuber?
La Cassazione non entra nel merito della natura dell’attività (commerciale o professionale):
il punto decisivo è che, essendo part‑time ridotto, il docente poteva svolgerla.

Il secondo motivo di ricorso, infatti, viene dichiarato assorbito.

🧭 Cosa significa per le scuole e per i docenti?
✔️ Per i docenti part‑time ≤ 50%
possono svolgere altre attività lavorative (autonome, commerciali, professionali);

devono comunicarle all’amministrazione;

non possono essere dichiarati decaduti per “incompatibilità assoluta”.

✔️ Per le scuole
non si può applicare automaticamente l’art. 508 T.U. Scuola;

occorre valutare solo eventuali conflitti di interesse concreti;

se necessario, si procede con procedimento disciplinare, non con decadenza.

🟦 Un principio chiaro: il part‑time ridotto è una deroga forte alle incompatibilità
La Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato:
👉 il part‑time al 50% è un regime speciale, che consente al dipendente pubblico di svolgere altre attività senza le limitazioni del tempo pieno.

Una tutela importante per chi, oltre alla scuola, coltiva progetti professionali, creativi o imprenditoriali.

03/08/2026

Il Tribunale di Ferrara chiarisce che l'assoluzione penale non prova automaticamente la calunnia in sede civile: serve dimostrare che chi ha denunciato sapeva con certezza dell'innocenza dell'accusato al momento della denuncia. Una persona viene denunciata per un reato. Il processo penale si conclud...

03/08/2026

Sospensione confermata per l'avvocato: vietato chiedere compensi extra col gratuito patrocinio La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 21264/2026delle Sezioni Unite, fissa un principio di tutela invalicabile per i cittadini: il legale non può esigere pagamenti se il cliente è stato amm...

03/08/2026

Docente condannata per peculato: la pensione è davvero a rischio? Facciamo chiarezza.

Cosa succede se la condanna viene confermata? E soprattutto: la pensione può essere toccata?

1. Il procedimento disciplinare non si estingue
La cessazione dal servizio non chiude il procedimento quando l’infrazione può comportare il licenziamento. Peculato e falso ideologico rientrano in questa categoria.
Come ricorda la Cassazione (sent. 30535/2024), esiste un «perdurante interesse pubblico all’accertamento della responsabilità disciplinare anche dopo la cessazione».

2. Dopo il giudicato penale il procedimento riparte
Una volta definitiva la sentenza, l’UCPD deve riaprire il procedimento entro 60 giorni (art. 55-ter).
Il giudicato penale vincola l’amministrazione sull’accertamento del fatto e della responsabilità.

3. Licenziamento probabile, ma non automatico
L’interdizione è temporanea, quindi non scatta il licenziamento automatico previsto per l’interdizione perpetua.
Tuttavia, la gravità dei fatti e la disciplina del CCNL rendono altamente probabile il licenziamento disciplinare, pur con il controllo del giudice del lavoro sulla proporzionalità.

4. Effetti del licenziamento su chi è già in pensione
Sul piano economico: impatto nullo.
La Cassazione (ord. 13998/2026) ha chiarito che il licenziamento post-cessazione incide solo sulle retribuzioni sospese cautelarmente — che qui non ci sono.

Sul piano giuridico:

niente riammissione in servizio

niente concorsi

niente incarichi o supplenze

segnalazione all’Ispettorato

Effetti rilevanti, ma limitati per chi è già in quiescenza.

5. La pensione è al sicuro
Tre presidi normativi e costituzionali blindano il trattamento di quiescenza:

L. 19/1990: abolita la destituzione di diritto e ogni automatismo che incida sulla pensione.

Corte Costituzionale (sentt. 78/1967 e 288/1983): la pensione è retribuzione differita e non può essere azzerata per una condanna penale.

DPR 3/1957, art. 128: la decadenza non comporta perdita del diritto alla pensione.

👉 Conclusione netta: la pensione non decade e non viene ridotta.

6. Il vero rischio: la Corte dei Conti
La condanna per peculato apre la strada all’azione per danno erariale e danno all’immagine.
In caso di condanna contabile, il risarcimento può essere eseguito anche sulla pensione, nei limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.).

👉 Questo è l’unico canale attraverso cui la pensione può essere indirettamente incisa.

In sintesi
La pensione non si tocca.

Il procedimento disciplinare ripartirà e il licenziamento è molto probabile.

Gli effetti del licenziamento, per chi è già in quiescenza, sono solo giuridici.

Il vero pericolo economico è il danno erariale davanti alla Corte dei Conti.

30/07/2026

Il caso del gioielliere cowboy é solo la punta dell’iceberg di un clima culturale che valorizza il mito del super-io, l’ipertrofia del sé, il convincimento dell’autosufficienza e della superiorità. Gli episodi di persone super palestrate che non si fanno scrupolo di aggredire per strada anziani, donne, persone fragili, con ferocia bestiale, lasciandole spesso in critiche condizioni o in pericolo di vita sono il sintomo di una società che ha perso il senso del vivere insieme, del reciproco rispetto, del valore della legge come regola suprema ed espressione espressione cogente di valori condivisi. Il culto del corpo in tutte le sue manifestazioni ha obnubilato la “persona” nella sua integrale accezione, per cui la narrazione hobbesiana dell’homo homini lupus é tornata di stringente attualità. In tale solco si inserisce la politica securitaria di un governo che invece di prendersi cura delle condizioni dí marginalità, produce un sistema penale persecutorio anche nei confronti della devianza minorile. Mala tempora currunt, sed priora parantur.

10/04/2026

Ricevere una cartella esattoriale senza capire perché si è debitori è una situazione frustrante e, soprattutto, illegittima....

Indirizzo

Via Don Minzoni 231/A
Caltanissetta
93100

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 19:30
Mercoledì 17:00 - 19:30
Venerdì 17:00 - 19:30

Telefono

+390934599681

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