31/08/2020
‼️Sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al trasferimento del lavoratore portatore di handicap quale titolare del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza (L. 104/1992, art. 33, comma 6)‼️
Con il provvedimento del 7 agosto 2020, Il Tribunale di Bergamo ha accolto totalmente il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dal dipendente, portatore di handicap, contro l’azienda privata esercente un servizio pubblico.
Di seguito, si riporta una parte chiave del provvedimento in cui il Giudice, richiamando le più recenti sentenze della Cassazione, ritiene sussistente il fumus bonis iuris e ribadisce i limiti del diritto alla scelta della sede di lavoro, il quale può essere azionato in qualsiasi momento del rapporto lavorativo in virtù dell’art. 33 della legge 104/1992:
“Ora, se è vero che tale diritto non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, è altresì vero che grava sulla parte datoriale, pubblica o privata, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cass., n. 3896/2009 cit., in senso conforme Cass., n. 23857 del 11.11.2017).
Ne consegue che la richiamata norma di favore, benché non attribuisca un diritto assoluto, non può tuttavia essere pretermessa ove si discuta della individuazione della sede di lavoro di un lavoratore che ne sia beneficiario, né consente che tale diritto sia sacrificato se non a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa che il datore di lavoro ha l’onere di allegare e di provare.
E ciò tanto più che la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile e, quindi, pur dovendo essere bilanciata con il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, riconosciuto dall'art. 41 Cost., trova la propria ragione fondante negli artt. 4, 32 e 38 Cost. (Corte cost., sentenza n. 246/1997).
A fronte del delineato quadro legislativo, resta irrilevante la circostanza che gli accordi collettivi in materia di mobilità non contengano disposizioni che accordino al lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità il diritto di scegliere la sede di lavoro, dal momento che tale diritto discende direttamente dalla previsione legislativa”.
Il Giudice con il provvedimento di accoglimento condanna la società convenuta a disporre il trasferimento del lavoratore portatore di handicap presso il luogo di lavoro più vicino alla propria residenza, ex art. 33, comma 6, l. 104/1992.