Avvocata Giulia Lai

Avvocata Giulia Lai L'Avvocata Giulia Lai svolge la propria attività di assistenza legale nell'ambito giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritto penale e civile.

Svolge attività di ricerca anche in materia di diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Non posso nascondere la tristezza di aver dovuto lasciare quel luogo, che ormai era casa, rifugio, speranza, dove ho tra...
30/05/2026

Non posso nascondere la tristezza di aver dovuto lasciare quel luogo, che ormai era casa, rifugio, speranza, dove ho trascorso i momenti iniziali della mia indipendenza professionale. Il luogo dove mi sono fermata e ho pensato che una mini me poteva esserci, nonostante le mie ambizioni e le mie aspettative.

Non è stato facile dover andare via, accettare che quel luogo veniva acquistato da altri, e dovermi trasferire. Un trasloco doppiamente faticoso dovendo conciliare udienze, poppate, clienti ed il tempo di trovare parcheggio che non si sa come però alla fine ho sempre trovato.

Ma nonostante tutto questo ce l’ho fatta e tutto questo pi***ne per dirvi che lo Studio Legale ha un nuovo indirizzo nella stessa amata Cagliari, Via Palomba n. 53.

Per me, speriamo che diventi la mia nuova tana, dove rifugiarmi a perseguire le mie ambizioni e continuare ad essere ciò che sono, avvocata.

Bonu annu nou a totus!
31/12/2024

Bonu annu nou a totus!

Lo Studio Legale nella sede di Nuoro si è trasferito in via Martiri d’Ungheria, 1, angolo Piazza de Bernardi.
30/06/2023

Lo Studio Legale nella sede di Nuoro si è trasferito in via Martiri d’Ungheria, 1, angolo Piazza de Bernardi.

Con sentenza n. 10/2022, la Corte Costituzionale finalmente riconosce l'accesso al gratuito patrocinio anche in sede di ...
21/01/2022

Con sentenza n. 10/2022, la Corte Costituzionale finalmente riconosce l'accesso al gratuito patrocinio anche in sede di mediazione obbligatoria che si sia conclusa con l'accordo tra le parti.




❗️❗️❗️❗️SEZIONI UNITE IN MATERIA DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO E RINNOVAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA DIVENUTA IMPO...
03/10/2021

❗️❗️❗️❗️SEZIONI UNITE IN MATERIA DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO E RINNOVAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA DIVENUTA IMPOSSIBILE

👉🏻 Dall’informazione provvisoria n. 16/2021 della Corte di Cassazione, in attesa delle motivazioni, si desume che le Sezioni Unite abbiano ammesso la possibilità di procedere ad overturning in appello in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa quando la predetta, oggetto di discordante valutazione rispetto all’esito assolutorio del primo grado, non sia più disponibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante.

📍 La soluzione adottata si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare dalla sentenza Schatschaschwili c. Germania ([GC] 15.12.2015) e ribadito fino alle più recenti pronunce (Hasáliková c. Slovacchia, 24.6.2021, par. 59; Dodoja c. Croazia, 24.6.2021, par. 31) riguardanti l’utilizzo nel processo di prove assunte in fase di indagini: in particolare, ove ci siano ragioni giustificate che impediscano la comparizione del testimone, e se la dichiarazione non rinnovata era fondamentale nell’accertamento di responsabilità dell’imputato, è necessario introdurre dei significativi fattori di compensazione rispetto alla violazione del diritto di difesa, per non incorrere nella violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 della Convenzione europea

📍 È significativo il richiamo ai poteri officiosi di cui all’art. 603 c.p.p., poiché anche recentemente la Corte europea ha ribadito che le Corti di secondo grado sono tenute ad assumere misure positive tali da garantire l’equità della procedura anche in assenza di istanza difensiva (Maestri e altri c. Italia, 8.7.2021, par. 42; Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, 16.7.2019, par. 38).

👉🏻 Allegato il testo dell'informazione provvisoria

La redazione on-line della Camera Penale di Milano

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA  PROCESSUALE PENALE📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105,...
01/08/2021

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA PROCESSUALE PENALE

📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, ha prorogato solo alcune disposizioni della legislazione d’emergenza in materia processuale penale.

📍In estrema sintesi, le udienze di trattazione in appello e cassazione fissate tra il 1 agosto e il 30 settembre si terranno nuovamente in presenza e non vi sarà la necessità di richiedere nei termini di legge la partecipazione espressa.

📍Dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre ritornerà in vigore la normativa che impone la tempestiva richiesta espressa di partecipazione.

📍Come già scritto, tali ultime disposizioni sono prorogate, ma sono temporaneamente sospese e riprenderanno ad essere efficaci solo per le udienze in appello o in cassazione fissate dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.

📍Rimangono prorogate sino al 31 dicembre le disposizioni in materia di indagini da remoto, in materia di partecipazione da remoto del detenuto all’udienza e della facoltà del giudice di partecipare all’udienza da remoto.

📍Sono altresì prorogati, sino al 31 dicembre 2021, i depositi telematici e a mezzo portale di cui all’art. 24 del d.l. 137/2020.

📍Non sono prorogate, invece, le disposizioni relative alla possibilità di organizzare udienze in videoconferenza.

‼️ATTENZIONE! PROROGATE SOLO ALCUNE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI IN MATERIA PROCESSUALE PENALE

📍L’art. 7 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, ha prorogato solo alcune disposizioni della legislazione d’emergenza in materia processuale penale.

📍In estrema sintesi, le udienze di trattazione in appello e cassazione fissate tra il 1 agosto e il 30 settembre si terranno nuovamente in presenza e non vi sarà la necessità di richiedere nei termini di legge la partecipazione espressa.

📍Dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre ritornerà in vigore la normativa che impone la tempestiva richiesta espressa di partecipazione.

📍Come già scritto, tali ultime disposizioni sono prorogate, ma sono temporaneamente sospese e riprenderanno ad essere efficaci solo per le udienze in appello o in cassazione fissate dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.

📍Rimangono prorogate sino al 31 dicembre le disposizioni in materia di indagini da remoto, in materia di partecipazione da remoto del detenuto all’udienza e della facoltà del giudice di partecipare all’udienza da remoto.

📍Sono altresì prorogati, sino al 31 dicembre 2021, i depositi telematici e a mezzo portale di cui all’art. 24 del d.l. 137/2020.

📍Non sono prorogate, invece, le disposizioni relative alla possibilità di organizzare udienze in videoconferenza.

La Redazione On line della Camera Penale

Lo Studio Legale dell’Avv. Giulia Lai inaugura una nuova sede in Nùoro, per fornire una adeguata, costante e sempre migl...
16/04/2021

Lo Studio Legale dell’Avv. Giulia Lai inaugura una nuova sede in Nùoro, per fornire una adeguata, costante e sempre migliore assistenza ai propri assistiti.

Lo studio è ubicato nel centro storico della Città, nella Via G. Chironi n. 32.

Prosegue così lo sviluppo delle attività dello studio in tutto il territorio nazionale

‼️Sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al trasferimento del lavoratore portatore di handicap quale titol...
31/08/2020

‼️Sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato al trasferimento del lavoratore portatore di handicap quale titolare del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina alla propria residenza (L. 104/1992, art. 33, comma 6)‼️

Con il provvedimento del 7 agosto 2020, Il Tribunale di Bergamo ha accolto totalmente il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dal dipendente, portatore di handicap, contro l’azienda privata esercente un servizio pubblico.

Di seguito, si riporta una parte chiave del provvedimento in cui il Giudice, richiamando le più recenti sentenze della Cassazione, ritiene sussistente il fumus bonis iuris e ribadisce i limiti del diritto alla scelta della sede di lavoro, il quale può essere azionato in qualsiasi momento del rapporto lavorativo in virtù dell’art. 33 della legge 104/1992:

“Ora, se è vero che tale diritto non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, è altresì vero che grava sulla parte datoriale, pubblica o privata, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (Cass., n. 3896/2009 cit., in senso conforme Cass., n. 23857 del 11.11.2017).
Ne consegue che la richiamata norma di favore, benché non attribuisca un diritto assoluto, non può tuttavia essere pretermessa ove si discuta della individuazione della sede di lavoro di un lavoratore che ne sia beneficiario, né consente che tale diritto sia sacrificato se non a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa che il datore di lavoro ha l’onere di allegare e di provare.
E ciò tanto più che la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile e, quindi, pur dovendo essere bilanciata con il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, riconosciuto dall'art. 41 Cost., trova la propria ragione fondante negli artt. 4, 32 e 38 Cost. (Corte cost., sentenza n. 246/1997).
A fronte del delineato quadro legislativo, resta irrilevante la circostanza che gli accordi collettivi in materia di mobilità non contengano disposizioni che accordino al lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità il diritto di scegliere la sede di lavoro, dal momento che tale diritto discende direttamente dalla previsione legislativa”.

Il Giudice con il provvedimento di accoglimento condanna la società convenuta a disporre il trasferimento del lavoratore portatore di handicap presso il luogo di lavoro più vicino alla propria residenza, ex art. 33, comma 6, l. 104/1992.

Prime sentenze di annullamento delle sanzioni applicate in virtù delle norme anticovid19.
01/08/2020

Prime sentenze di annullamento delle sanzioni applicate in virtù delle norme anticovid19.

Illegittimi sia la dichiarazione di emergenza nazionale che i DPCM che limitavano la libertà di movimento: annullata la sanzione per mancato rispetto delle misure anti contagio COVID-19.

🔴La “Giustizia a distanza” garantisce davvero i diritti dei cittadini? La riflessione di un avvocato🔴
21/04/2020

🔴La “Giustizia a distanza” garantisce davvero i diritti dei cittadini? La riflessione di un avvocato🔴

Un avvocato di Quartu pubblica una riflessione sulle criticità dei processi a distanza e si chiede fino a che punto siano garantiti i diritti dei cittadini

Indirizzo

Via Palomba, 53
Cagliari
09127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:30
Giovedì 09:00 - 13:00
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