22/05/2026
prescrizione tributi erariali (Corte Costituzionale Sent. 85/2026).
Per i tributi erariali (come IRPEF, IRES, IVA e IRAP), la Corte di Costituzionale ha confermato che il diritto alla riscossione si prescrive in 10 anni. Questo termine ordinario si applica al capitale, mentre per le sanzioni e gli interessi la prescrizione è ridotta a 5 anni.Ecco i dettagli fondamentali già definiti dalla precedenza giurisprudenza della Cassazione:Tributi (Capitale): Termine decennale (art. 2946 c.c.). La Cassazione esclude categoricamente la prescrizione breve quinquennale (art. 2948 c.c.) perché i tributi non sono prestazioni periodiche ma valutazioni autonome per ciascun anno d'imposta.
Sanzioni e Interessi: Termine quinquennale (salvo i casi di sentenze definitive passate in giudicato, dove si applica il termine di 10 anni ex art. 2953 c.c.).
Atti Interruttivi: Il conteggio dei 10 anni si azzera ogni volta che l'Agenzia delle Entrate o l'Agente della Riscossione notificano un atto valido (es.intimazione di pagamento, avviso di addebito, preavviso di fermo, ipoteca).