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Il lavoro casalingo della moglie va qualificato come contributo alla conduzione familiare

L’assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa. Nel caso in esame, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata poiché la Corte territoriale ha erroneamente affermato, a fondamento della sua decisione di riduzione dell'assegno, che il contenuto assistenziale del diritto all'assegno consiste in un mero contributo finalizzato a garantire un livello di vita dignitoso all'ex coniuge, laddove la funzione dell'assegno è proprio quella di garantire (e non di contribuire al) il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica. Anche in assenza di figli la donna casalinga coopera alla crescita del patrimonio del marito che si dedica solo al suo lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE – 1

Presidente BISOGNI Giacinto
Relatore CAIAZZO Rosario

ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 24826 dep. il 17 agosto 2022

RILEVATO CHE

(OMISSIS) appellò la sentenza emessa il 9.4.2019 dal Tribunale di Livorno che, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con (OMISSIS), aveva riconosciuto a quest'ultima l'assegno divorzile per Euro 600,00 mensili (pari alla somma concordata in sede di separazione), contestando la ricostruzione della propria situazione patrimoniale e quella della controparte contenuta nella sentenza impugnata.

Con sentenza del 22.3.2020, la Corte d'appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal (OMISSIS), determinò l'assegno divorzile spettante alla (OMISSIS) nella somma di Euro 250,00 al mese, osservando che la (OMISSIS), all'età di 52 anni, non avendo pregresse significative esperienze lavorative, nè preparazione scolastica o professionale di rilievo, aveva scarse possibilità di procurarsi un lavoro dignitoso, avendo sia dimostrato di essere iscritta da tempo nelle liste di collocamento, sia di essersi attivata nella ricerca di un lavoro. Non erano, per altro verso, emersi elementi di prova sufficienti per dimostrare che la ex-moglie potesse disporre di redditi occulti o avesse formato altra famiglia. Sull'unico conto corrente intestato alla (OMISSIS) risultavano solo versamenti di somme provenienti dal (OMISSIS) e riferibili all'assegno di mantenimento; non era provata una precaria condizione di salute dell'appellata, impeditiva della possibilità di lavorare. Sulla base di tutti questi elementi la Corte d'appello ha ritenuto che l'appellata non potesse pretendere di essere totalmente mantenuta, e per sempre, dall'ex marito, considerato che l'assegno divorzile ha la finalità di contribuire ad un livello di vita dignitoso dell'avente diritto, nella prospettiva della sua possibilità di trovare lavoro acquisendo una condizione di autosufficienza. Ha pertanto ridotto l'importo dell'assegno anche in relazione alla valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dell'appellante (percettore di un reddito mensile di Euro 1.900,00; proprietario di una casa di abitazione e n**o proprietario di due immobili in (OMISSIS)). Ha in questo senso attribuito all'assegno una funzione puramente assistenziale, escludendo altresì che la (OMISSIS) avesse sacrificato le proprie aspettative professionali, anche considerando la mancanza di figli e la breve durata del matrimonio (8 anni).

(OMISSIS) ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) resiste con controricorso, illustrato con memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del L. n. 898 del 1970 articolo 5 comma 6, per aver la Corte d'appello escluso che il lavoro casalingo prestato dalla ricorrente possa essere qualificato come contributo alla conduzione familiare, negando dunque all'assegno divorzile una funzione perequativa e omettendo anche di considerare l'opposizione dell'ex-marito allo svolgimento di attività lavorativa.

Il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione, in relazione agli articolo 111, comma 6, Cost., articolo 132 c.p.c. comma 2 n. 4, riguardo alla mancata adeguatezza della modificata misura dell'assegno al fine di garantirle una vita dignitosa.

Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d'appello ritenuto tardiva la produzione di alcuni documenti (afferenti allo stato di salute della ricorrente), in contrasto con la sommarietà del procedimento d'appello di divorzio.

Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in riferimento alla consistenza patrimoniale del (OMISSIS), come desumibile dagli accertamenti della Guardia di Finanza, per non aver la Corte territoriale considerato che tra la documentazione allegata a tali indagini vi fosse una comunicazione bancaria relativa a fondi comuni d'investimento del (OMISSIS) per la somma complessiva di Euro 252.681,71, successivamente incrementatasi.

Il primo motivo è fondato. La Corte d'appello ha ridotto l'importo dell'assegno divorzile da Euro 600,00 ad Euro 250,00 mensili per aver ritenuto che la capacità di lavorare della (OMISSIS) non fosse del tutto scemata, rilevando al riguardo che quest'ultima risiedeva in Sardegna, in zona ad alta vocazione turistica ove vi era la possibilità di svolgere varie attività lavorative pur in mancanza di particolari titoli di studio o qualifiche.

Ora, va osservato che tale valutazione della Corte territoriale è fondata su un'erronea ricognizione della fattispecie di cui al L. n. 898 del 1970 articolo 5 comma 6 circa i presupposti dell'assegno divorzile, come desumibili dalla maggioritaria giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass., n. 38362/21; SU, n. 18287/18). L'assegno, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970 articolo 5 comma 6 prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215/21).

La Corte territoriale ha erroneamente affermato, a fondamento della sua decisione di riduzione dell'assegno, che il contenuto assistenziale del diritto all'assegno consiste in un mero contributo finalizzato a garantire un livello di vita dignitoso all'ex coniuge, laddove la funzione dell'assegno è proprio quella di garantire (e non di contribuire al) il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica. Nella specie è la stessa Corte d'appello a riconoscere che la (OMISSIS) non dispone di altri redditi oltre l'assegno divorzile che ha sempre speso per il soddisfacimento di bisogni primari (spese alimentari e mediche) e che la stessa (OMISSIS) si è attivata per realizzare, o quanto meno per contribuire, con il suo lavoro, una condizione di autosufficienza.

La Corte territoriale non ha attribuito rilievo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, ritenendo equiparabile il contributo alla famiglia apportato dall'ex moglie la quale si è dedicata ad essa, per tutta la durata della convivenza matrimoniale all'apporto economico derivato dal lavoro del (OMISSIS). Per un verso, quindi, la Corte d'appello ha omesso di verificare se il contributo familiare dell'ex moglie abbia concorso, seppur in forma mediata, alla formazione del patrimonio comune e, per altro verso, ha escluso apoditticamente che l'impegno costante della ricorrente nella conduzione familiare abbia potuto precludere la realizzazione di aspettative di lavoro, per il solo fatto che la stessa ricorrente tornava spesso in Sardegna. Invero, tale circostanza è, di per sè, irrilevante, o comunque non è stata adeguatamente messa in relazione con la concreta possibilità della ex moglie di svolgere attività lavorative a (OMISSIS) e confrontata con il pregresso svolgimento da parte della (OMISSIS) di attività lavorative in (OMISSIS). Deve ritenersi, infine, che la Corte d'appello ha fornito una motivazione inadeguata delle ragioni per le quali ha escluso qualsiasi rilevanza alla richiesta rivolta dal Perrella alla moglie di dedicarsi esclusivamente alla conduzione della vita familiare.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei restanti motivi.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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