Stefano Palmisano - Avvocato Ambientale

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Stefano Palmisano - Avvocato Ambientale Avvocato Ambientale dell'anno - Legalcommunity Italian Award 2022

Consulente e docente in materia di REGOLAMENTAZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE; con riferimento particolare SOTTOPRODOTTI e "FINE RIFIUTO".

TERRE E ROCCE: CHI DECIDE, DAVVERO, COS'È UN MATERIALE? - La domanda sembra solo tecnica. Non è così. In una recentissim...
14/10/2026

TERRE E ROCCE: CHI DECIDE, DAVVERO, COS'È UN MATERIALE? - La domanda sembra solo tecnica. Non è così. In una recentissima sentenza, la Cassazione ha censurato una decisione nella quale ai periti era stata affidata anche la qualificazione giuridica delle terre e rocce da scavo. Il punto è netto: il sapere tecnico è indispensabile per ricostruire i fatti, analizzare i materiali, verificare processi e caratteristiche; ma la qualificazione giuridica appartiene a un piano diverso: quello legale.

🔥 Da qui discende una lezione che riguarda molto da vicino l’organizzazione delle imprese. Il consulente ambientale è una figura imprescindibile. Ma non può essere lasciato solo a presidiare anche la valutazione di legalità delle scelte aziendali in ambito ambientale.

🎯 Sapere che cosa contiene un materiale non equivale a sapere quale regime giuridico gli si applichi. Avere analisi favorevoli non significa, da solo, avere un sottoprodotto. Avere documenti formalmente corretti non significa che la qualificazione affermata di un materiale sia corretta, se i fatti raccontano un'altra storia.

🔍 Ed è proprio qui che, troppo spesso, l’avvocato ambientale entra in scena tardi: quando ARPA ha già contestato la gestione; quando i NOE hanno già apposto i sigilli di un sequestro; quano i responsabili aziendali sono già sotto procedimento penale. Quando, cioè, il problema non è più progettare correttamente il percorso, ma tentare faticosamente, disperatamente, di difendere ciò che è già accaduto; di limitare i danni.

✅ Una compliance ambientale seria richiede invece tecnica e diritto insieme, prima.

📽️ Nel video di oggi parto da una sentenza molto istruttiva, che attraversa terre e rocce da scavo, rifiuti, perizie, documenti e qualificazioni; e provo a ricavarne una conseguenza molto concreta per chi dirige un’impresa: il tecnico deve descrivere correttamente la realtà; il legale deve verificare quali effetti giuridici quella realtà può produrre.

💡 Separare questi due piani è un errore. Confonderli, qualche volta, costa molto di più.

Video nel primo commento. 👇

Avv. Stefano Palmisano

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TERRE E ROCCE: PRIMA SI QUALIFICA, POI SI SCAVA - La terra non diventa sottoprodotto perché conviene che lo sia. E non b...
13/10/2026

TERRE E ROCCE: PRIMA SI QUALIFICA, POI SI SCAVA - La terra non diventa sottoprodotto perché conviene che lo sia. E non basta neppure che sia tecnicamente riutilizzabile, che le analisi siano favorevoli o che, a scavo avvenuto, si trovi qualcuno disposto a riceverla.

🔥 Nelle terre e rocce da scavo, uno degli errori più insidiosi consiste nel porsi la domanda giuridica quando il materiale è già stato prodotto. A quel punto, però, molte delle condizioni decisive sono già diventate fatti: dove saranno utilizzate quelle terre; in quali quantità; entro quali tempi; con quali caratteristiche; nell’ambito di quale opera; secondo quale regime.

🔍 Ed è qui che la sequenza dovrebbe essere rovesciata. Prima si comprende quale percorso sia realmente sostenibile: utilizzo nello stesso sito ai sensi dell’art. 185, qualificazione come sottoprodotto oppure disciplina dei rifiuti. Poi si verifica se i fatti consentono davvero di percorrerlo. Soltanto dopo viene la procedura.

🎯 Un piano di utilizzo ben redatto non rende sottoprodotto ciò che non ne possiede i requisiti; una caratterizzazione favorevole non crea una destinazione certa; la documentazione può dimostrare una qualificazione, non costruirla retroattivamente quando la realtà del cantiere racconta altro.

📗 È questo il punto sul quale ho lavorato nel nuovo approfondimento dedicato alle terre e rocce da scavo.

💡 Perché, in questo settore, il diritto ambientale può avere una funzione molto più utile del controllo a posteriori: può entrare nella progettazione dell’opera quando le alternative sono ancora aperte. E quando una decisione presa prima dello scavo può evitare che, dopo, rimangano soltanto quelle più care. Sotto tutti i profili.

Il link all’articolo è nel primo commento. 👇

Avv. Stefano Palmisano

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08/10/2026

LA COMPLESSITÀ NORMATIVA NON È UN CONTORNO: È PARTE DEL PROGETTO INDUSTRIALE - Nel settore dei fertilizzanti questo è ormai evidente. Una materia può avere valore agronomico; una tecnologia può consentirne la valorizzazione; il mercato può essere pronto ad accoglierla. Ma, tra quella materia e il suo nuovo impiego, resta un passaggio decisivo: rendere giuridicamente possibile la filiera.

🔥 È uno dei temi sui quali abbiamo ragionato ad Agorà Fertilizzanti, a Bologna, parlando di digestato, sottoprodotti, End of Waste e fertilizzanti.

🔍 Perché le qualificazioni giuridiche non sono etichette da applicare a valle: spesso decidono il progetto a monte. Stabiliscono quando una materia è ancora un rifiuto; quando può essere un sottoprodotto; quando può cessare di essere rifiuto; quando, infine, può entrare legittimamente in un nuovo mercato.

🎯 Ed è qui che, a mio avviso, si misura la concretezza dell’economia circolare. Non basta trovare un nuovo impiego per una materia. Bisogna costruire le condizioni perché quell’impiego sia tecnicamente, economicamente e giuridicamente possibile.

💡 Anche per questo la consulenza legale, in questi settori, non dovrebbe arrivare alla fine del progetto per verificarlo. Dovrebbe contribuire a disegnarlo.

📗 Ne parla anche AgroNotizie, nel resoconto dedicato ad Agorà Fertilizzanti. Lo rilancio volentieri perché, dietro una materia molto tecnica, c’è una questione essenziale: non sprecare valore dove il diritto può aiutare a costruirlo, in sicurezza e legalità. Link nel primo commento 👇

Avv. Stefano Palmisano

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FERTILIZZANTI: QUANDO IL COMPRATORE C'E', MA QUALIFICA E FILIERA ANCORA NO - Il produttore del residuo ha trovato un uti...
27/09/2026

FERTILIZZANTI: QUANDO IL COMPRATORE C'E', MA QUALIFICA E FILIERA ANCORA NO - Il produttore del residuo ha trovato un utilizzatore; il produttore di fertilizzanti ha individuato una materia interessante; le caratteristiche tecniche sembrano quelle giuste e, magari, si sta già discutendo di quantità, prezzi e condizioni di fornitura. È uno di quei momenti nei quali una buona operazione di economia circolare sembra ormai prendere forma.

🔥 Eppure è proprio qui che una domanda giuridica, se posta troppo tardi, può cambiare completamente il quadro: quell’impiego è legalmente possibile?

🎯 Non è un dettaglio successivo alla qualificazione del materiale come sottoprodotto. Se proprio quell’impiego costituisce l’utilizzo certo sul quale la qualifica dovrebbe fondarsi, la sua legalità entra già nella verifica richiesta dall’art. 184-bis.

🔍 Da quel momento, inoltre, le strade possono separarsi: prodotto fertilizzante UE o fertilizzante nazionale; regime armonizzato del Regolamento 2019/1009 oppure disciplina del d.lgs. 75/2010.

✅ È su questo terreno che il valore tecnico di una materia incontra la sua effettiva percorribilità giuridica; ed è qui che un progetto industrialmente sensato può diventare una filiera solida oppure rivelare, quando ormai contratti e processi sono stati impostati, una fragilità - e quindi una rischiosità - legale che sarebbe stato molto più semplice affrontare prima.

📗 Con l’ultimo approfondimento appena pubblicato sul sito nuovo di zecca, si chiude la nostra Settimana dei fertilizzanti. In questi giorni abbiamo provato a guardarli non come una materia isolata, ma come uno dei luoghi nei quali diritto dei rifiuti, End of Waste, sottoprodotti e disciplina di prodotto si incontrano con maggiore intensità.

❓ L’ultimo contributo parte proprio da una domanda apparentemente semplice:
quando un residuo può davvero entrare in un fertilizzante? La risposta, come spesso accade nel diritto dell’economia circolare, comincia molto prima del prodotto finale. Link nel primo commento 🔗

💡 Perché trovare un compratore può aprire un mercato; costruire correttamente il percorso giuridico è ciò che consente a quella materia di arrivarci davvero.

🎤 La Settimana dei fertilizzanti on line finisce qui, ma avrà un coronamento dal vivo di assoluto rilievo: il 2 ottobre prossimo ad Agorà fertilizzanti. Con chi ci sarà, riprenderemo e approfondiremo il discorso lì.

Avv. Stefano Palmisano

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FERTILIZZANTI: DAL PRODOTTO AL REATO AMBIENTALE - Un fertilizzante può diventare un rifiuto; un sottoprodotto può tornar...
23/09/2026

FERTILIZZANTI: DAL PRODOTTO AL REATO AMBIENTALE - Un fertilizzante può diventare un rifiuto; un sottoprodotto può tornare a essere un problema autorizzatorio; un errore di qualificazione può trasformarsi in contestazione penale. È qui che si misura, molto concretamente, il confine tra economia circolare e rischio legale ambientale.

Nel nuovo pillar che ho appena pubblicato analizzo uno dei nodi più delicati per imprese agricole, impianti di trattamento, operatori del biogas e aziende che lavorano con matrici organiche: fertilizzanti, digestato, fanghi, sottoprodotti, end of waste e disciplina dei rifiuti.

Il punto centrale è semplice, ma tutt’altro che banale: la forma commerciale non basta. Iscrizioni, etichette, registri e conformità merceologica non sostituiscono automaticamente la corretta qualificazione giuridica della matrice, né la coerenza con il titolo autorizzatorio dell’impianto.

Nel contributo passo in rassegna il quadro normativo, i principali orientamenti giurisprudenziali e una roadmap operativa di compliance, con un obiettivo preciso: aiutare le imprese a capire dove si annidano i rischi prima che diventino blocchi operativi, procedimenti penali o, peggio, sequestri.

Se lavori in questo settore, il tema non è teorico. È una questione di governance, tracciabilità, autorizzazioni e responsabilità.

Link nel primo commento

Avv. Stefano Palmisano

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SFALCI E POTATURE: QUANDO IL PIAZZALE SMENTISCE I DOCUMENTI - Il controllo arriva quando il lavoro è già finito: i rami ...
18/09/2026

SFALCI E POTATURE: QUANDO IL PIAZZALE SMENTISCE I DOCUMENTI - Il controllo arriva quando il lavoro è già finito: i rami sono stati tagliati, l’erba raccolta, il materiale caricato sul mezzo oppure sistemato in azienda. «Non sono rifiuti», risponde l’operatore. Può avere perfettamente ragione. Il problema, però, comincia con la domanda successiva: "perché non sono rifiuti e, soprattutto, come lo dimostri?"

🔥 È su questo passaggio che si gioca una parte rilevante della gestione di sfalci, potature e residui vegetali. L’art. 185 TUA e la disciplina dei sottoprodotti possono effettivamente condurre il materiale fuori dal regime ordinario dei rifiuti; lo fanno, però, attraverso presupposti diversi, che devono esistere nella realtà prima ancora di essere descritti nei documenti.

🔍 Una scheda tecnica non trasforma un rifiuto in sottoprodotto; una fattura che parla di “operazione colturale” non rende agricola un’attività che non possiede i requisiti dell’art. 2135 c.c.; allo stesso modo, una destinazione ipotizzata dopo mesi di accumulo difficilmente dimostra quella certezza dell’utilizzo che dovrebbe esistere sin dall’origine.

🎯 Il D.Lgs. 151/2026 rende la questione ancora più interessante, perché introduce nel settore florovivaistico le “operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione” del verde pubblico e privato. La novità apre spazi interpretativi interessanti in materia di qualificazione di alcuni residui come sottoprodotti, ma rende anche più delicata la verifica concreta dell’attività, del soggetto che la svolge e della filiera nella quale il residuo viene successivamente gestito.

📗 Nel nuovo approfondimento provo quindi a spostare la domanda dal piano puramente definitorio a quello operativo: non soltanto "cos'è questo materiale?, ma "quali fatti e quali documenti devono essere in grado di dimostrarlo?"

📚 È anche il modo con cui chiudiamo questa settimana di contenuti, scritti e video (link nei commenti), dedicata a sfalci, potature e sottoprodotti: dal quadro generale, al problema del processo di produzione, fino alla prova concreta della qualificazione.

👉 Sfalci e potature “fuori” dai rifiuti: non basta dirlo, bisogna poterlo dimostrare,
link nel primo commento

💡 Perché, quando arriva il controllo, «non è un rifiuto» non è una risposta. È la conclusione di un ragionamento che l’impresa deve essere in grado di dimostrare. E, considerando che dall’errore di qualificazione possono discendere conseguenze penali pesanti, quel ragionamento conviene farlo quando c’è ancora il tempo di organizzare correttamente la filiera.

Non quando qualcuno sta già fotografando il mucchio sul piazzale!

Avv. Stefano Palmisano

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17/09/2026

SFALCI E POTATURE: STESSO VERDE, REGOLE DIVERSE - Stamattina, andando in studio attraverso le campagne tra la Murgia dei Trulli e la Valle d’Itria, ho visto due squadre al lavoro a poca distanza: una potava alberi, l’altra decespugliava. A terra, rami, erba e residui vegetali apparentemente molto simili.

Eppure, dal punto di vista giuridico, quei materiali non hanno necessariamente la stessa natura.

Per capire se siamo davanti a un rifiuto, a un materiale escluso dalla disciplina del TUA o, in determinate condizioni, a un possibile sottoprodotto, non basta guardare ciò che resta a terra: bisogna ricostruire quale attività lo ha generato, chi l’ha svolta e quale funzione concreta aveva quell’intervento.

Il D.Lgs. 151/2026, con il riferimento alle “operazioni colturali” di cura e manutenzione del verde, ha reso questa domanda ancora più interessante.

Nel video completo su YouTube ricostruisco il problema passo per passo; sul sito avvstefanopalmisano.it trovate anche gli approfondimenti scritti della settimana dedicata a sfalci, potature e residui del verde.

Prima si qualifica l’attività. Poi il materiale. Solo dopo si decide come gestirlo.

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SFALCI E POTATURE: IL LEGISLATORE NON HA SCRITTO "MANUTENZIONE DEL VERDE"; HA SCRITTO "OPERAZIONI COLTURALI. - Potrebbe ...
15/09/2026

SFALCI E POTATURE: IL LEGISLATORE NON HA SCRITTO "MANUTENZIONE DEL VERDE"; HA SCRITTO "OPERAZIONI COLTURALI. - Potrebbe sembrare una sfumatura terminologica; probabilmente non lo è. Da tempo, uno degli ostacoli principali alla qualificazione di sfalci e potature come sottoprodotti riguarda il primo requisito dell’art. 184-bis TUA: il materiale deve provenire da un processo di produzione. Su questo punto la Commissione europea ha assunto una posizione molto netta, ribadita ancora nel febbraio 2026: la potatura e gli altri interventi di manutenzione della vegetazione, non essendo finalizzati alla fabbricazione di un prodotto, non costituirebbero processi di produzione; i relativi residui, pertanto, non potrebbero essere qualificati come sottoprodotti.

🔥 Poi, nell’agosto 2026, è intervenuto il D.Lgs. 151. La nuova disciplina del florovivaismo non si limita a parlare genericamente di manutenzione del verde, ma qualifica, a determinate condizioni, come attività connesse all’attività agricola florovivaistica le “operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati”.

🔍 Ed è proprio quell’aggettivo — colturali — a meritare attenzione. La potatura, infatti, costituisce una delle più classiche operazioni colturali: interviene direttamente sulla pianta, sulla sua crescita, sul suo equilibrio vegetativo e, in determinati contesti, produttivo. Da quell’operazione deriva poi necessariamente un residuo: il ramo potato.

❌ Naturalmente, da ciò non discende affatto che i residui di potatura siano diventati automaticamente sottoprodotti; sarebbe un salto logico e giuridico che la nuova norma non autorizza.

🎯 Ma diventa legittimo porre una domanda diversa e, a mio avviso, molto più interessante: è ancora possibile sostenere, senza ulteriori distinzioni, che una vera operazione colturale come la potatura sia sempre estranea al concetto di “processo di produzione” dell’art. 184-bis?

Nel nuovo approfondimento provo a ricostruire il problema partendo dalla giurisprudenza della Cassazione, dalla posizione della Commissione europea e, soprattutto, dal dato normativo sopravvenuto nel 2026. “La potatura è un processo di produzione? Sfalci, potature e sottoprodotti dopo il D.Lgs. 151/2026”, link nel primo commento 🔗

💡 La conclusione, per ora, non è una scorciatoia; è semmai un invito a cambiare metodo: prima di qualificare il residuo, bisogna qualificare con precisione l’attività che lo ha generato.

Avv. Stefano Palmisano

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UN RAMO APPENA POTATO E' PER FORZA UN RIFIUTO ? - La risposta, oggi, è un po' meno semplice di quanto possa sembrare. Di...
11/09/2026

UN RAMO APPENA POTATO E' PER FORZA UN RIFIUTO ? - La risposta, oggi, è un po' meno semplice di quanto possa sembrare. Dipende da chi lo ha prodotto, da quale attività lo ha generato, dalla destinazione che avrà e, soprattutto, dalla qualificazione giuridica di quella specifica operazione.

🌳 Uno sfalcio o una potatura possono entrare nella disciplina dei rifiuti; possono essere rifiuti urbani oppure speciali; in determinate condizioni possono restare fuori dalla Parte IV del Testo Unico Ambientale; in altri casi si pone il problema, ben più delicato, della loro possibile qualificazione come sottoprodotti. Ma, fino a qualche giorno fa, Commissione Europea e Cassazione italiana avevano pressoché reso impossibile quest'ultima ipotesi.

🔥 Poi, nell’agosto 2026, qualche giorno fa, è arrivato un elemento nuovo. Il D.Lgs. 151/2026 non parla genericamente di manutenzione del verde. Parla di “operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati”, riconducendole, a determinate condizioni, alle attività connesse all’attività agricola florovivaistica; che è un'attività limpidamente produttiva.

🎄 E la potatura è, classicamente, un’operazione colturale.

❓ Questo significa che i residui di potatura sono diventati automaticamente sottoprodotti? No.

🎯 Significa, però, che una questione che sembrava chiusa merita oggi di essere riaperta con strumenti nuovi: una potatura può davvero essere esclusa, sempre e comunque, dal concetto di “processo di produzione” richiesto dall’art. 184-bis?

📗 Da questa domanda parte una ricostruzione più ampia: rifiuti urbani e speciali, art. 185, sottoprodotti, attività agricole, deposito temporaneo, abbruciamento e responsabilità penali. Il mio nuovo approfondimento lo trovi sul blog: link nel primo commento 🔗

💡 La lezione è quella che abbiamo, ormai, imparato con riferimento a digestato, fanghi, materie organiche...: prima di decidere come gestire un residuo vegetale, bisogna capire che cosa giuridicamente abbiamo davanti.

Avv. Stefano Palmisano

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IL PROBLEMA VERO DEL DEPOSITO TEMPORANEO? NON SONO I 30 METRI CUBI - Nemmeno i tre mesi, che paradossalmente sono la par...
02/09/2026

IL PROBLEMA VERO DEL DEPOSITO TEMPORANEO? NON SONO I 30 METRI CUBI - Nemmeno i tre mesi, che paradossalmente sono la parte più semplice. Le questioni davvero delicate vengono prima: bisogna capire che cosa si sta facendo materialmente in quell’area; individuare il luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti; verificare se il piazzale scelto per comodità possa davvero essere utilizzato; distinguere il semplice raggruppamento da attività che potrebbero già rientrare nella gestione dei rifiuti.

🔥 C’è poi un’altra situazione molto frequente: i rifiuti nascono fuori sede e qualcuno osserva che, in fondo, «sono nostri» e possono quindi essere riportati in azienda. Anche qui, però, la risposta giuridica non può essere affidata all’intuizione operativa.

🔍 Il punto decisivo emerge soprattutto quando arriva un controllo: una cosa è essere convinti che quello sia un deposito temporaneo; un’altra è riuscire a dimostrare che ne ricorrono davvero i presupposti.

📽️ È attorno a questa idea che ho costruito il nuovo video della mia settimana dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti: cinque domande da porsi prima del controllo, non durante. Che cosa sto facendo davvero? Quei rifiuti possono stare proprio lì? Sto rispettando tempi e quantità? Sono in grado di provarlo? Se il rifiuto nasce fuori sede, posso portarlo in azienda?

✅ Nel video affronto casi di cantiere, manutenzioni, rifiuti da demolizione, rifiuti pericolosi; richiamo anche alcuni passaggi della giurisprudenza che, a mio avviso, incidono molto concretamente sul modo in cui il deposito temporaneo dovrebbe essere organizzato in azienda.

🎯 La sintesi, in fondo, è questa: il deposito temporaneo non è un’area dell’azienda; è una qualificazione giuridica di ciò che l’azienda sta facendo in quell’area.

💡 E il problema non è il nome scritto sul cartello; è capire se quel nome reggerà quando qualcuno verrà a controllare.

Link al video e al recente articolo pillar - Deposito temporaneo dei rifiuti: regole, limiti, luogo di produzione e differenza dallo stoccaggio - nei primi commenti 🔗

Indirizzo

Via Martiri Delle Fosse Ardeatine, 7
Brindisi
72100

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