Studio Legale Avv. Massimo Ronchi

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MATERIE TRATTATE DALLO STUDIO
Diritti del Consumatore;
Locazione e Condominio;
Recupero Crediti;
Responsabilità Civile: Professionale e Medica; Risarcimento Danni da sinistro stradale ed ex 2043;
Cause successorie;
Contratti e inadempimenti;
Phishing bancario;
Domiciliazioni per cause in diritto civile e commerciale.

«So che devo pagarti, ma dammi ancora un po’ di tempo».Il debitore lo scrive in un’email o in un messaggio, ma il pagame...
16/10/2026

«So che devo pagarti, ma dammi ancora un po’ di tempo».

Il debitore lo scrive in un’email o in un messaggio, ma il pagamento continua a non arrivare. Quella risposta può essere utile?

Sì, ma bisogna leggerla con attenzione.

Il riconoscimento di debito può agevolare la prova del credito: la legge presume l’esistenza del rapporto che lo ha originato, fino a prova contraria. Il debitore conserva quindi la possibilità di dimostrare, per esempio, che l’obbligazione è stata estinta.

Una comunicazione che riconosce il diritto può anche interrompere la prescrizione, purché il termine non sia già compiuto. Una frase generica o una proposta formulata contestando il debito, però, non vanno considerate automaticamente un’ammissione.

In un esempio ipotetico, «Ti devo ancora 2.000 euro per il prestito» è diverso da «Non riconosco la tua richiesta, ma ti offro una somma per chiudere la questione».

Occorre conservare l’intera conversazione, con date e riferimenti del mittente, insieme a contratto, bonifici e altri documenti. Uno screenshot isolato può lasciare aperti problemi di provenienza e contesto.

Infine, il riconoscimento non consente automaticamente di pignorare: bisogna verificare il titolo necessario e la concreta possibilità di recupero.

Per valutare una situazione specifica, trovi i recapiti nella sezione Informazioni di questa pagina Facebook. Nella stessa sezione è disponibile il collegamento al sito dello studio, dove puoi leggere altri approfondimenti.

Un condomino non paga le spese da oltre sei mesi. L'amministratore può sospendergli l'acqua o il riscaldamento?La legge ...
15/10/2026

Un condomino non paga le spese da oltre sei mesi. L'amministratore può sospendergli l'acqua o il riscaldamento?

La legge prevede questa possibilità, ma non in modo indiscriminato.

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile consente all'amministratore, quando la morosità si protrae per un semestre, di sospendere il proprietario moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Attenzione, però: non è sufficiente che siano trascorsi sei mesi.

Il servizio deve poter essere interrotto per una singola unità immobiliare senza compromettere quello degli altri condòmini. Inoltre, occorre considerare la natura della prestazione e le conseguenze concrete della sospensione.

Per esempio, interrompere l'utilizzo di un servizio ricreativo condominiale è ben diverso dal privare un'abitazione dell'acqua destinata alle esigenze domestiche o del riscaldamento durante l'inverno.

In queste ultime situazioni possono entrare in gioco diritti fondamentali della persona, che richiedono una valutazione particolarmente attenta.

È importante ricordare un altro aspetto: la sospensione è una facoltà, non un obbligo dell'amministratore.

Il recupero giudiziale delle quote condominiali resta uno strumento fondamentale. In presenza dei presupposti di legge, l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base del riparto approvato dall'assemblea.

Prima di sospendere un servizio, o di contestare una sospensione, è quindi necessario esaminare documenti, impianti e circostanze concrete.

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Un trattamento di medicina estetica non ha prodotto il risultato sperato. Oppure ha provocato cicatrici, asimmetrie o al...
14/10/2026

Un trattamento di medicina estetica non ha prodotto il risultato sperato. Oppure ha provocato cicatrici, asimmetrie o altre conseguenze indesiderate. È possibile chiedere il risarcimento?

Non sempre.

Occorre distinguere tra un risultato esteticamente insoddisfacente e un vero errore professionale.

Un medico può avere eseguito correttamente un trattamento senza ottenere esattamente il risultato immaginato dal paziente. In questo caso, la semplice insoddisfazione non è sufficiente a dimostrare una responsabilità.

Diverso è quando il danno deriva da una tecnica non corretta, da una valutazione clinica inadeguata oppure dall'esecuzione di un trattamento diverso da quello concordato.

Vi è poi un aspetto particolarmente importante: il consenso informato.

Nella chirurgia e nella medicina estetica il paziente deve essere informato non soltanto dei rischi sanitari, ma anche dei possibili risultati estetici.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la scelta del risultato estetico appartiene al paziente e non può essere rimessa esclusivamente alla preferenza del medico.

Questo non significa che qualsiasi risultato sgradito dia automaticamente diritto a un risarcimento.

Occorre verificare la documentazione, la correttezza del trattamento, le informazioni ricevute e le conseguenze effettivamente subite.

Quando sorgono dubbi, una valutazione medico-legale e giuridica permette di comprendere se esistano concreti presupposti di responsabilità.

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Un insulto ricevuto su WhatsApp, un commento offensivo su Facebook oppure un'accusa denigratoria pubblicata su Instagram...
13/10/2026

Un insulto ricevuto su WhatsApp, un commento offensivo su Facebook oppure un'accusa denigratoria pubblicata su Instagram possono provocare conseguenze importanti.
Ma quando è possibile chiedere un risarcimento?
Occorre innanzitutto distinguere tra ingiuria e diffamazione.
L'ingiuria riguarda, in generale, l'offesa rivolta direttamente a una persona. Dal 2016 non costituisce più reato, ma può ancora comportare responsabilità civile.
La diffamazione riguarda invece l'offesa alla reputazione comunicata ad altre persone, secondo le condizioni previste dalla legge.
Entrambe le condotte possono dare diritto al risarcimento del danno.
Attenzione, però: non ogni insulto o critica negativa costituisce un illecito e, soprattutto, il risarcimento non è automatico.
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare il pregiudizio subito, anche attraverso elementi dai quali il giudice possa desumerne l'esistenza mediante presunzioni.
Il danno può riguardare la sfera personale, la reputazione professionale oppure avere conseguenze economiche documentabili.
Un altro aspetto importante riguarda le procedure da seguire prima della causa civile.
Per la diffamazione attraverso mezzi di pubblicità è prevista la mediazione obbligatoria.
Per una domanda esclusivamente risarcitoria derivante da ingiuria può invece essere necessaria la negoziazione assistita, secondo il valore e le caratteristiche della controversia.
Prima di agire è quindi importante conservare i messaggi e le pubblicazioni e valutare concretamente il danno.
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Hai ricevuto una casa in donazione e vorresti venderla? Oppure stai pensando di acquistare un immobile che il venditore ...
12/10/2026

Hai ricevuto una casa in donazione e vorresti venderla? Oppure stai pensando di acquistare un immobile che il venditore aveva ricevuto in donazione?

Dal 18 dicembre 2025 le regole sono cambiate.

Per molti anni acquistare una casa proveniente da donazione comportava un rischio particolare: dopo la morte del donante, gli eredi che ritenevano lesa la propria quota di legittima potevano, a determinate condizioni, arrivare a chiedere la restituzione dell'immobile anche al successivo acquirente.

Con la legge n. 182/2025 questo sistema è stato profondamente modificato.

Oggi, secondo la nuova disciplina, l'eventuale riduzione della donazione normalmente non pregiudica chi ha acquistato l'immobile dal beneficiario della donazione. Gli eredi lesi conservano le proprie tutele, ma possono vantare principalmente una pretesa economica nei confronti del donatario.

La riforma rende quindi generalmente più sicuro acquistare e vendere immobili donati e può facilitare anche l'accesso ai mutui.

Attenzione, però: la nuova legge non elimina tutti i rischi. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 è stata prevista una disciplina transitoria, con un termine scaduto il 18 giugno 2026, e restano alcune eccezioni.

Prima di acquistare una casa donata è dunque ancora importante verificare l'atto di provenienza, le trascrizioni e l'eventuale presenza di controversie.

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L’assemblea condominiale viene convocata online: basta inviare ai condòmini il nome della piattaforma oppure occorre ris...
09/10/2026

L’assemblea condominiale viene convocata online: basta inviare ai condòmini il nome della piattaforma oppure occorre rispettare altre formalità?

La legge consente la partecipazione all’assemblea in videoconferenza. Se questa possibilità non è già prevista dal regolamento, l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile richiede però il previo consenso della maggioranza dei condòmini.

La convocazione deve inoltre consentire concretamente di partecipare alla riunione.

Su questo punto è intervenuta di recente la Corte d’Appello di Venezia, con una sentenza del 28 maggio 2026. La Corte ha ritenuto legittima anche l’assemblea “mista”, nella quale alcuni condòmini sono presenti fisicamente e altri collegati online, e ha affermato che il consenso alla modalità telematica non deve necessariamente essere espresso per iscritto.

La stessa decisione ha però considerato incompleta una convocazione che indicava la piattaforma senza fornire direttamente il link necessario per collegarsi.

Occorre poi prestare attenzione al verbale: nelle assemblee in videoconferenza la legge prevede espressamente che sia redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e successivamente trasmesso a tutti i condòmini.

In presenza di irregolarità, la validità della delibera e gli eventuali termini di impugnazione devono essere valutati sulla base della documentazione e delle concrete modalità di svolgimento dell’assemblea.

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Proprietario e inquilino hanno firmato il contratto, le chiavi sono state consegnate e il canone viene pagato regolarmen...
08/10/2026

Proprietario e inquilino hanno firmato il contratto, le chiavi sono state consegnate e il canone viene pagato regolarmente. Poi si scopre che il contratto non è mai stato registrato. Che cosa succede?

Quando la registrazione è obbligatoria, la legge prevede la nullità del contratto non registrato. Questo, però, non significa automaticamente che l'inquilino possa smettere di pagare o pretendere la restituzione di ogni somma già versata.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che, quando l'unico vizio consiste nella mancata registrazione e il contratto scritto contiene le reali condizioni concordate, la registrazione tardiva può sanare il rapporto con effetti anche per il periodo precedente.

Diverso è il caso del cosiddetto canone “in nero”: se nel contratto registrato compare un importo e separatamente viene richiesto un canone maggiore, la pattuizione occulta segue una disciplina differente e può essere nulla.

Anche per i canoni già pagati occorre prudenza. La nullità può determinare pretese restitutorie, ma la Cassazione ha riconosciuto che il proprietario può, in presenza dei relativi presupposti, far valere l'utilità economica derivata al conduttore dall'uso dell'immobile.

Prima di sospendere i pagamenti, registrare tardivamente il contratto o richiedere somme arretrate è quindi necessario ricostruire con precisione contratto, pagamenti e cronologia del rapporto.

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Hai deciso di rinunciare a un’eredità. Ma sei ancora in tempo per farlo?La rinuncia è possibile soltanto finché il chiam...
07/10/2026

Hai deciso di rinunciare a un’eredità. Ma sei ancora in tempo per farlo?

La rinuncia è possibile soltanto finché il chiamato non abbia già acquistato la qualità di erede. Questo può avvenire non solo con un’accettazione espressa, ma anche attraverso comportamenti che costituiscono accettazione tacita.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32703 del 15 dicembre 2025, ha ribadito un principio fondamentale: una volta acquistata la qualità di erede, una successiva rinuncia non può eliminarla.

Ma gli effetti della rinuncia non finiscono qui.

Chi rinuncia non può scegliere liberamente a chi far andare la propria quota. In alcuni casi possono subentrare i figli per rappresentazione; se sono minorenni, la loro posizione deve essere valutata separatamente. Anche i creditori personali del rinunciante possono avere strumenti di tutela quando la rinuncia arreca loro pregiudizio.

E persino dopo la rinuncia è possibile, entro determinati limiti, accettare successivamente l’eredità, purché questa non sia già stata acquistata da un altro chiamato.

Il nuovo approfondimento completa quello già dedicato ai debiti del defunto e alle diverse scelte tra accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia.

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Il vicino ha installato una telecamera sopra la porta di casa. Ma nell’inquadratura potrebbe finire anche il pianerottol...
06/10/2026

Il vicino ha installato una telecamera sopra la porta di casa. Ma nell’inquadratura potrebbe finire anche il pianerottolo, il cortile oppure l’ingresso del tuo appartamento.

Può farlo?

Installare una telecamera per proteggere la propria casa non è vietato. Il problema nasce quando la videosorveglianza non si limita agli spazi privati e diventa un controllo stabile delle aree comuni o della proprietà altrui.

Il Garante Privacy indica come regola generale che la telecamera domestica dovrebbe riprendere soltanto gli spazi di esclusiva pertinenza. Se l’inquadratura comprende cortili, scale, pianerottoli, aree pubbliche o proprietà di terzi, può diventare applicabile il GDPR.

Questo non significa che serva sempre il consenso dei vicini. Una concreta esigenza di sicurezza può costituire un legittimo interesse, ma le riprese devono essere proporzionate e limitate a quanto realmente necessario.

Un caso deciso dal Garante nel 2025 riguardava proprio un privato di Sesto San Giovanni: alcune telecamere riprendevano il cortile condominiale e una parte molto ampia della strada. Il trattamento è stato ritenuto illecito perché le riprese eccedevano quanto giustificato dall’esigenza di protezione dell’abitazione.

Conta quindi non soltanto dove si trova la telecamera, ma soprattutto che cosa inquadra realmente.

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Stai acquistando una casa e il tecnico scopre che una parete, una veranda, un sottotetto o un altro elemento dell’immobi...
05/10/2026

Stai acquistando una casa e il tecnico scopre che una parete, una veranda, un sottotetto o un altro elemento dell’immobile non corrisponde ai titoli depositati in Comune.

Il rogito diventa automaticamente impossibile?

Non necessariamente.

La Cassazione ha chiarito che la presenza di una difformità urbanistica non rende, da sola, nullo qualsiasi contratto di compravendita. Occorre distinguere tra la validità dell’atto e la regolarità edilizia dell’immobile.

Ed è proprio questa distinzione che può creare problemi all’acquirente.

Si può infatti diventare validamente proprietari di un immobile che continua ad avere una situazione urbanistica da risolvere. Nei casi più seri il proprietario può essere destinatario anche di un ordine di demolizione; in altri casi possono invece esistere tolleranze o possibilità di regolarizzazione.

Prima di firmare è quindi importante non fermarsi alla planimetria catastale. Occorre ricostruire i titoli edilizi presenti in Comune e confrontarli con lo stato effettivo dell’immobile.

Anche il cosiddetto “Salva Casa” non ha reso automaticamente sanabile qualsiasi difformità: ogni situazione deve essere esaminata concretamente.

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Indirizzo

Via Manzoni 16
Bresso
20091

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