22/07/2026
⚖️ Chi subisce un danno e vuole rivalersi sulla propria compagnia assicurativa sa che il tempo è un fattore decisivo: il diritto si prescrive in due anni (art. 2952 c.c.). Un termine breve, che non lascia margini di distrazione.
📌 Il D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione interrompa la prescrizione, producendo gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8, co. 2). Una tutela che, però, è solo parziale.
Con l’azione giudiziaria, infatti, la prescrizione non solo si interrompe, ma resta sospesa per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945, co. 2, c.c.). Chi agisce in giudizio non deve preoccuparsi del decorso del termine.
👉 La mediazione, invece, produce soltanto l’effetto interruttivo previsto dall’art. 2943 c.c. Terminata la procedura, che dura al massimo quattro mesi (art. 6 D.Lgs. 28/2010), il nuovo termine biennale ricomincia a decorrere.
🔺 Il paradosso è evidente: chi sceglie la mediazione si ritrova con un nuovo termine già in corso; chi agisce direttamente in giudizio resta tutelato fino alla sentenza definitiva.
E il paradosso aumenta se si considera che, nelle controversie assicurative, la mediazione è obbligatoria (art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010). Il danneggiato non può rivolgersi al giudice senza averla esperita.
🔎 Il confronto con l’arbitrato è significativo: l’art. 2945, co. 4, c.c. sospende la prescrizione per tutta la durata del procedimento arbitrale fino a quando il lodo non è più impugnabile.
Se questa tutela è prevista per un procedimento spesso facoltativo, è difficile comprendere perché la mediazione obbligatoria non produca lo stesso effetto.
⚖️ Per questo, parte della dottrina propone di qualificare la mediazione obbligatoria come causa di sospensione della prescrizione per tutta la sua durata. Fino a un intervento legislativo, l’assicurato dovrà ricordare che il verbale negativo di mediazione segna l’inizio di un nuovo termine biennale.