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Un cittadino straniero, arrivato in Italia quando era ancora minorenne, aveva presentato domanda di permesso di soggiorn...
20/06/2026

Un cittadino straniero, arrivato in Italia quando era ancora minorenne, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari in coesione con il padre, dopo aver perso la madre in un tragico incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto anche lui, riportando gravi conseguenze fisiche e psicologiche.
La Questura di Brescia rigettava la prima domanda sostenendo che non fosse soddisfatto il requisito dell'idoneità alloggiativa. In realtà, tale valutazione era errata, poiché il numero degli occupanti era stato calcolato senza considerare che un minore di età inferiore ai 14 anni non doveva essere computato ai fini della capienza dell'alloggio. Anziché consentire al ricorrente di far valere tale errore impugnando il provvedimento, la Questura lo aveva invitato a presentare una nuova domanda una volta raggiunta la maggiore età.
Il ricorrente si è attenuto a tale indicazione, ma anche la seconda domanda era stata respinta, questa volta con la motivazione che, essendo ormai maggiorenne, non poteva più ottenere il permesso di soggiorno per coesione familiare con il padre.
Lo Studio Legale Bashli ha impugnato sia il primo sia il secondo provvedimento, evidenziando il comportamento contraddittorio dell'Amministrazione: dopo aver rigettato la domanda per un'errata valutazione dell'idoneità alloggiativa, ha invitato il ricorrente a ripresentarla una volta maggiorenne, per poi respingere anche la seconda istanza proprio perché, nel frattempo, aveva raggiunto la maggiore età.
Il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso, riconoscendo che il requisito dell'idoneità alloggiativa era stato valutato in modo errato e che, in ogni caso, non poteva essere applicato in maniera rigida sacrificando il diritto all'unità familiare. Il Giudice ha inoltre affermato che la posizione del ricorrente doveva essere valutata con riferimento al momento della prima domanda, quando era ancora minorenne, tenendo conto della sua situazione familiare, del percorso di integrazione e della particolare condizione di vulnerabilità derivante dalla perdita della madre e dalle conseguenze del grave incidente stradale.
Per tali ragioni il Tribunale ha annullato entrambi i provvedimenti, riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinato alla Questura di Brescia di rilasciare il titolo di soggiorno, con condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio.

Un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari quando era ancora minorenne e viveva ...
05/05/2026

Un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari quando era ancora minorenne e viveva stabilmente con entrambi i genitori, regolarmente soggiornanti in Italia. La Questura di Brescia aveva rigettato la domanda sostenendo la mancanza del consenso dell’altro genitore e della dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso.

Lo Studio Legale Bashli ha ritenuto tale provvedimento errato e illegittimo, evidenziando che, trattandosi di figlio minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti, il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari nasce direttamente dall’art. 31 del Testo Unico Immigrazione, senza necessità dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare. Per questo motivo è stato proposto ricorso avanti al Tribunale di Brescia.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno e precisando che anche il successivo raggiungimento della maggiore età non elimina tale diritto, ma consente la successiva conversione del permesso per motivi di studio o lavoro. Il Ministero dell’Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali.

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