16/09/2026
Abuso edilizio: muro portante o tramezzo?
✅ Abbattere un muro interno nella propria abitazione è di per sé un'operazione lecita: non esiste un divieto generale di modificare la distribuzione degli spazi di casa propria.
✅ Le cose cambiano in base alla natura del muro: se è un tramezzo senza funzione strutturale, l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria e basta la CILA; l'eventuale omissione non è reato, ma un ILLECITO AMMINISTRATIVO.
🚫L’intervento diventa penalmente rilevante quando il muro ha invece funzione portante: serve almeno una SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 T.U.E.), e la sua assenza integra il REATO DI ABUSO EDILIZIO (art. 44 T.U.E.), punito con arresto fino a 2
anni e ammenda.
‼️Non conta il fatto che il muro sembrasse "solo un tramezzo": chi demolisce risponde comunque se non ha fatto verificare
preventivamente la natura strutturale dell'elemento.
⚠️ Diverso e ancora più delicato è il caso di un muro nato come semplice parete divisoria che nel tempo ha assunto una
FUNZIONE DI SUPPORTO: la Cassazione ha chiarito che anche in questa ipotesi la demolizione non è una banale attività di
manutenzione, ma un intervento che incide sulla stabilità dell'edificio (Cass. civ., ord. n. 4867/2025)