Studio legale avv. massimiliano fossati

Studio legale avv. massimiliano fossati La pagina ha l'obbiettivo di fornire informazioni sulle più importanti novità legislative e giurisprudenziali nonché la possibilità per ricevere pareri.

15/02/2016

BONUS MOBILI - REQUISITI DELLA FATTURA DI ACQUISTO
Come precisato nella circolare 29/E del 2013, per fruire del bonus mobili (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, della legge 208/2015), occorre che le fatture di acquisto dei beni contengano la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. In assenza di ulteriori precisazioni si ritiene che tali indicazioni devono essere indicate sia nella fattura di saldo che in quella di acconto al fine di evidenziare la corrispondenza tra pagamento e fattura di acquisto dell’arredo con il bonus mobili. La presenza di tali indicazioni nella sola fattura di saldo si ritiene non consenta l’accesso al bonus mobili.

Circolare in materia di risparmio e famiglie
14/02/2016

Circolare in materia di risparmio e famiglie

14/02/2016

ABITAZIONI PRINCIPALI – ESCLUSIONE TASI
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo famigliare, escluse quelle di lusso. L’esenzione opera quindi anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dall’ente per il 2015 o nel silenzio nella misura del 90%. Per quanto riguarda i comodati è stata abrogata la disposizione che permettevano ai comuni di disporre l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti. Nel 2016 gli immobili concessi in comodato potranno godere del 50% della base imponibile in due ipotesi: a) per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia o risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; b) per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato ed il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Indirizzo

Bovisio Masciago
20813

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