23/08/2024
Una sentenza in tema con la stagione : risarcimento del danno da vacanza rovinata, interessanti precisazioni in una recente sentenza del Tribunale di Siracusa.
Per danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 79 del 2011
cd. Codice del Turismo, si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal
viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di
svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non
patrimoniale da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico
nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio.
Oggetto del risarcimento a titolo di vacanza rovinata è, sempre secondo l'articolo 46 del Codice del
Turismo, l'inadempimento che non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e superi una
soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di
merito (vedasi Cass. n. 17724 del (...), Cass. n. 14662 del (...) e Cass. n. 7256 del (...)); quanto poi
all'onere probatorio in capo al viaggiatore, egli "ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali
possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale" Cass. n. 12143 del (...)).
(...).Con riferimento al quantum del risarcimento il Tribunale ritiene che la quantificazione debba
avvenire in senso equitativo ai sensi dell'art. 1226c.c., tenendo conto della irripetibilità del viaggio,
del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei
disservizi, da valutarsi equitativamente in Euro 1.500,00 come dallo stesso appellante quantificato,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata a far data dal (...)
(data in cui il bagaglio avrebbe dovuto essere consegnato) sino al soddisfo.
Tribunale Siracusa, Sez. II, Sentenza, 15 febbraio 2024, n. 356