08/05/2024
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ART 2054 CONCORSO COLPA AMBULANZA CICLOMOTORE ACASS 2024
AMBULANZA E CICLOMOTORE CHI HA RAGIONE?
La dinamica dell'incidente stradale è stata ricostruita nelle sentenze di merito nei termini di seguito indicati. Il giorno 30 marzo 2016, Xx alla guida di un'autoambulanza percorrendo viale Xx con direzione piazza Ig., nell'attraversare, con dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, l'intersezione tra viale Xx e via Xx., con luce semaforica rossa, era andato a collidere con il ciclomotore Aprilia proveniente da via Xx condotto da Xx e sul quale viaggiava come trasportato Xx entrambi minorenni. A causa dell'impatto i due giovani, indossanti il casco protettivo, avevano riportato lesioni personali gravi: Xx era stato dichiarato in prognosi riservata a seguito di uno stato di coma con trauma cranico, commozione cerebrale e politrauma, mentre Xx aveva riportato multiple fratture scomposte. Il punto di contatto fra i due mezzi era stato individuato al centro della carreggiata. L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato è stato individuato nella violazione delle norme del Codice della Strada e in particolare l'aver attraversato l'incrocio fra due strade a doppio senso di marcia e regolamentato da impianto semaforico con presenza di attraversamenti pedonali in tutti e quattro i rami, senza osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi, come il conducente del ciclomotore, aveva già impegnato l'area di intersezione. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
- pertanto, il ciclomotore, percorrendo via della Vittoria secondo la direttrice che immette nella intersezione con viale Xx, aveva la precedenza; - l'autombulanza, al momento dell'attraversamento dell'incrocio, aveva già azionato i dispositivi acustici e luminosi, tanto che alcuni veicoli che transitavano nelle suddette vie avevano arrestato la loro marcia per consentire il passaggio del mezzo
non aveva trovato riscontro l'assunto difensivo per cui il ciclomotore avesse superato le auto in transito nella stessa direzione e arrestatesi per consentire il passaggio dell'ambulanza, posto che a) la teste Xx la quale aveva assistito al sinistro dal cortile della propria abitazione, aveva escluso che i ragazzi avessero superato vetture ferma al semaforo e in modo analogo si erano espressi pure conducenti di tali vetture; b) il consulente di parte civile aveva, comunque, rilevato che, quand'anche il ciclomotore avesse effettivamente superato le auto in sosta, tale manovra non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla dinamica del sinistro, considerato il limitato spazio di ingombro del ciclomotore rispetto ad un'auto e che, comunque, il punto di impatto era avvenuto al centro della intersezione, quando il ciclomotore aveva già percorso 4,50 mt. e l'ambulanza aveva già percorso appena 2,50 mt., come dato desumere derivante dalla localizzazione ed entità dei danni riportati dai due mezzi; - secondo i calcoli effettuati dal Consulente tecnico di parte, al momento dell'impegno dell'incrocio, la velocità di marcia dell'autombulanza era stata stimata in 52 km/h e quella del motociclo in 43 km/h; - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la teste Xx si era trovata in posizione da cui aveva avuto modo di assistere al sinistro, giacché le foto prodotte riproducevano un punto del cortile diverso da quello in cui ella si era trovata.