Studio Legale Di Maso

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Studio Legale Di Maso Lo studio si occupa di gestione debiti in ambito tributario e bancario e ristrutturazione del debito Di Maso e dal suo team.

Diritto Bancario, Contenziosi contro Equitalia, Gestione del Debito. Lo Studio Legale Di Maso offre ai propri clienti la più completa assistenza nella vasta e complessa materia della tutela contro l'operato illegittimo di istituti di credito ed enti di riscossione. Un'assistenza che ha ad oggetto sia gli aspetti civilistici, curati dall'Avv. Con studio in Bologna, da sempre effettua consulenza legale e presta assistenza operando prevalentemente nel Nord e Centro Italia. Sulla base di una pluriennale esperienza, i professionisti del team si occupano di tutelare il cliente dalle irregolarità di mutui, conto correnti bancari, leasing e ogni altro contratto di finanziamento, nonché dalle irregolarità di accertamenti tributari e cartelle esattoriali, adottando caso per caso la migliore strategia difensiva.

 -TRIBUTARIO: Sospensione esecutorietà atto di recupero € 980.926,21 Importante risultato cautelare ottenuto dal nostro ...
16/10/2026

-TRIBUTARIO: Sospensione esecutorietà atto di recupero € 980.926,21

Importante risultato cautelare ottenuto dal nostro Studio Legale Avv. Emanuele Di Maso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna.

Nel giudizio promosso per la nostra cliente contro Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza di sospensione, con ordinanza interlocutoria n. 438/2026, disponendo la rimessione al Presidente per la fissazione dell’udienza di merito e rinviando le spese al definitivo.

L’istanza cautelare riguardava gli atti di recupero credito e la conseguente cartella di pagamento, per un importo complessivo di € 980.926,21, la pretesa tributaria nasce da crediti di imposta derivanti da formazione 4.0 portati in detrazione nel periodo d’imposta 2019 – 2021.

Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo nella tutela della contribuente, che ottiene la sospensione della pretesa in attesa della decisione nel merito.

 -BANCARIO: Tribunale di Bologna, negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivoImportante risultato ottenuto...
09/10/2026

-BANCARIO: Tribunale di Bologna, negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo

Importante risultato ottenuto nel giudizio pendente avanti al Tribunale Ordinario di Bologna, Seconda Sezione Civile, non è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso dell’udienza, si è insistito affinché la provvisoria esecutorietà non venisse accordata, evidenziando che “per tabulas non è data prova della legittimazione attiva e titolarità del credito in capo alla società procedente”, richiamando i principi ribaditi dalla Suprema Corte e, da ultimo, dalla Corte d’Appello di Bologna n. 2110/2026.

Preso atto delle difese svolte, il Tribunale ha quindi disposto:
• la mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
• la concessione alla parte opposta di 15 giorni per l’instaurazione della mediazione ai sensi dell’art. 5-bis della legge n. 28/2010;

Il risultato processuale ottenuto consiste dunque nel fatto che, allo stato degli atti, il Tribunale di Bologna non ha riconosciuto i presupposti per rendere immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo, valorizzando l’eccezione relativa alla mancanza di prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte procedente

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  BANCARIO: La Corte d’Appello di Bologna confermata la revoca del decreto ingiuntivo in favore del debitore opponenteAl...
02/10/2026

BANCARIO: La Corte d’Appello di Bologna confermata la revoca del decreto ingiuntivo in favore del debitore opponente

Altro risultato ottenuto dal nostro studio, La Corte d’Appello di Bologna ha integralmente rigettato l’appello proposto dalla società di recupero crediti, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un nostro cliente.

Il punto decisivo della controversia ha riguardato la mancata prova della titolarità del credito azionato. La Corte ha ribadito che, in caso di contestazione del debitore, non è sufficiente il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il cessionario deve dimostrare in modo puntuale che quello specifico credito sia effettivamente compreso nell’operazione di cessione in blocco.

Nel caso concreto, la documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea:
• l’allegato contenente il nominativo del debitore è stato giudicato privo di riferimenti idonei a collegare con certezza il credito all’operazione di cessione;
• l’allegato prodotto dalla società di recupero crediti inerente il contratto di cessione, documento essenziale al fine di individuare i crediti trasferiti, risultava integralmente annerito e quindi privo di reale valore probatorio.

• Per effetto del rigetto dell’appello, la Corte ha confermato la carenza di legittimazione attiva della società appellante e l’ha condannata alla rifusione delle spese del grado.

Ancora una volta questo provvedimento dimostra quanto sia importate analizzare in modo puntuale, la documentazione prodotta dalla società di recupero credito, da parte del professionista incaricato, al fine di ottenere la miglior difesa possibile.

Infine, la Corte ha condannato la NPL al pagamento del doppio contributo unificato in forza dell’appello infondato proposto ex art 13 del DPR 30/5/2002 n. 115.

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  TRUBUTARIO: Sospesa intimazione di pagamento da oltre 1,2 milioni di euro.La Corte di Giustizia Tributaria di primo gr...
25/09/2026

TRUBUTARIO: Sospesa intimazione di pagamento da oltre 1,2 milioni di euro.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha accolto l’istanza cautelare proposta nell’interesse del contribuente e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, rinviando le spese al merito.

Il provvedimento riguarda un’intimazione di pagamento emessa per un importo complessivo di € 1.223.071,20, fondata su tre cartelle relative a pretese tributarie risalenti agli anni 1994, 1995/1996 e 2000.

Nel ricorso sono state poste al centro, tra l’altro, le questioni della mancata notificazione degli atti prodromici, della decadenza della pretesa e della prescrizione dei crediti, anche in relazione all’assenza di validi atti interruttivi notificati al contribuente.

Un risultato cautelare di particolare rilievo, che conferma quanto sia decisivo un esame tecnico approfondito della storia notificatoria, della sequenza degli atti e della tenuta giuridica della pretesa riscossiva.
Avv. Emanuele Di Maso

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Liquidazione controllata: quando i debiti non sono una condanna a vitaMolte persone convivono per anni con una situazion...
18/09/2026

Liquidazione controllata: quando i debiti non sono una condanna a vita
Molte persone convivono per anni con una situazione debitoria che sanno di non poter più sostenere. Rate, cartelle, pignoramenti: un peso che blocca lavoro, progetti, serenità familiare.
Il Codice della crisi offre una via d'uscita concreta: la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII).
Come funziona, in sintesi
▪️ Può accedervi il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e ogni altro debitore residuale .
▪️ La domanda può essere presentata dal debitore in stato di sovraindebitamento, ma anche da un creditore, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro .
▪️ Con la sentenza di apertura si producono effetti immediati: nomina del liquidatore e — aspetto decisivo per chi è sotto pressione — divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella procedura .
▪️ Non tutto viene liquidato: restano fuori i crediti impignorabili e la quota di stipendio o pensione necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, nella misura fissata dal giudice e i beni immobili che sono protetti da fondo patrimoniale.
Il vero obiettivo: l'esdebitazione
La procedura non è fine a sé stessa. Rimane aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dall'apertura . E l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura, salvo le condizioni ostative degli artt. 280 e 282 CCII .
Due punti di attenzione, spesso sottovalutati
- Nessun giudizio di meritevolezza all'ingresso. La Cassazione ha ribadito che l'ammissione non può essere negata per non meritevolezza soggettiva: quelle circostanze rilevano eventualmente in sede di esdebitazione . Ma la relazione dell'OCC deve indicare cause dell'indebitamento e diligenza del debitore.
- L'eccezione di incapienza va provata nei modi di legge. Se è il creditore a chiedere l'apertura, il debitore può opporre l'impossibilità di acquisire attivo, ma solo con attestazione dell'OCC su propria richiesta, entro la prima udienza e con i documenti dell'art. 283, comma 3 . Una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna ha aperto la liquidazione controllata proprio perché il gestore non ha ritenuto sussistenti i presupposti per rilasciare l'attestazione, qualificando quest'ultima come prova "vincolata" dell'eccezione, non surrogabile con altri mezzi.
In conclusione
La liquidazione controllata non è una cancellazione automatica dei debiti. È un percorso concorsuale serio, con obblighi di collaborazione e trasparenza. Ma per chi si trova in una situazione ormai irreversibile, è oggi lo strumento che rende effettiva una reale seconda possibilità.
Chi ha debiti insostenibili spesso non sa di avere questa strada. Farlo sapere è già parte del lavoro.

 -BANCARIO: Tribunale di Bologna, ha ingiunto ad una nota società di factoring la consegna dei documenti contrattuali.Il...
11/09/2026

-BANCARIO: Tribunale di Bologna, ha ingiunto ad una nota società di factoring la consegna dei documenti contrattuali.

Il Tribunale di Bologna ha emesso decreto ingiuntivo su ricorso del nostro studio con il quale ha ingiunto alla società di factoring - operante nel settore dell'erogazione di finanziamenti — la consegna di documentazione come specificata nel corpo del ricorso.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c. ha ingiunto alla società destinataria:
1. La consegna dei documenti indicati in ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto;
La questione trae origine da una richiesta di pagamento da parte della società di factoring, piuttosto rilevante, ma il saldo risulta essere non corretto a causa di vari costi che sono stati addebitati alla società debitrice.
Prima del deposito del ricorso abbiamo provveduto ad effettuare richiesta 119 TUB del tutto disattesa, sol dopo si è provveduti alla tutela in sede giurisdizionale.
Il decreto ingiuntivo ottenuto in favore della nostra cliente rappresenta uno strumento di tutela rapido ed efficace per ottenere la consegna della documentazione contabile finanziaria e contrattuale richiesta alla società erogatrice del finanziamento.

Questo permetterà di effettuare una corretta quantificazione dell’esposizione debitoria al fine di poter definire e/o gestire la controversia.

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 -BANCARIO: Sospesa efficacia sentenza ad una società di recupero crediti vittoriosa in primo grado.A seguito di impugna...
04/09/2026

-BANCARIO: Sospesa efficacia sentenza ad una società di recupero crediti vittoriosa in primo grado.

A seguito di impugnazione di sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Torino ha accolto l’istanza di sospensiva: la Corte d’Appello di Torino ha accolto l’istanza limitatamente al capo di condanna alle spese, sospendendo quindi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quella sola parte.

Il punto centrale dell’ordinanza è che, secondo la Corte, la sentenza che respinge l’opposizione a precetto ha natura di mero accertamento; perciò la sospensione dell’esecuzione sul credito azionato non compete al giudice dell’appello, ma al giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. o al giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. Da qui il limite oggettivo della risultato ottenuto.

Sotto il profilo del fumus, però, l’esito è significativo: la Corte ha ritenuto l’appello assistito da una seria apparenza di fondatezza sulla questione della titolarità attiva del credito in capo alla società appellata, evidenziando che la mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione non consente, neppure in via sommaria, di verificare se il credito ceduto coincida davvero con quello azionato contro la nostra cliente.

È altrettanto rilevante che la Corte abbia affermato che, nell’attuale formulazione dell’art. 283 c.p.c., fumus e periculum sono alternativi, sicché la sola sussistenza del fumus ha dispensato dall’esame del periculum.

In sintesi: il provvedimento è processualmente importante, perché contiene una valutazione positiva preliminare sull’appello e riconosce che la censura sulla prova della cessione del credito non è affatto manifestamente infondata.

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Gentili Clienti e Amici,con l'occasione della chiusura estiva del nostro Studio, dal 7 al 30 agosto (riapertura lunedì 3...
06/08/2026

Gentili Clienti e Amici,

con l'occasione della chiusura estiva del nostro Studio, dal 7 al 30 agosto (riapertura lunedì 31 agosto), desideriamo ringraziarVi sinceramente per la fiducia che continuate ad accordarci.

È grazie a Voi se ogni giorno il nostro lavoro ha un senso.
Ovviamente l’attività di studio non cessa del tutto siamo presenti per gestire le scadenze, le urgenze e le udienze fissate anche in agosto.

Vi auguriamo una serena e felice estate.

A presto

 -TRIBUTARIO: La Corte di Giustizia Tributaria annulla per prescrizione parte delle cartelle impugnate.La Corte ha esami...
24/07/2026

-TRIBUTARIO: La Corte di Giustizia Tributaria annulla per prescrizione parte delle cartelle impugnate.

La Corte ha esaminato i diversi motivi di impugnazione sollevati avverso un avviso di intimazione di pagamento per un importo complessivo di € 22.500,00, relativo a cartelle di pagamento per tributi di diversa natura.
Accolta l'Eccezione di Prescrizione
Il successo parziale del ricorso si fonda sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per specifici crediti. La Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i debiti relativi a tre cartelle di pagamento:

• Cartella n. 09520130001897110000
• Cartella n. 09520150009931056000
• Cartella n. 09520140016212520000

La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che, per queste specifiche cartelle, tra l'ultimo atto interruttivo valido e la notifica dell'intimazione impugnata (29/01/2024), era decorso un tempo superiore ai termini di prescrizione applicabili.
Il nostro studio ha ottenuto un risultato positivo per il proprio assistito, conseguendo l'annullamento di una parte significativa del debito richiesto dall'Agente della Riscossione attraverso un'accurata eccezione di prescrizione.
Il risultato dimostra l'efficacia della strategia difensiva.

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  LEGALE DI MASO–  -Tributario, Sospensione del pignoramento presso terzi notificato a carico del nostro clienteIl nostr...
17/07/2026

LEGALE DI MASO– -Tributario, Sospensione del pignoramento presso terzi notificato a carico del nostro cliente

Il nostro Studio ha ottenuto la sospensione del pignoramento presso terzi disposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti del cliente.

Il pignoramento, eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 e notificato al terzo pignorato, è stato tempestivamente contestato mediante opposizione all'esecuzione. A seguito dell'iniziativa difensiva intrapresa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha emesso formale Atto di Sospensione con cui ha sospeso ogni ulteriore iniziativa esecutiva a danno del cliente.

Il risultato conseguito conferma l'importanza di reagire tempestivamente agli atti della riscossione: il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, pur svolgendosi in via stragiudiziale, è soggetto al pieno controllo del giudice dell'esecuzione e può essere sospeso in presenza dei presupposti di legge, anche inaudita altera parte, a tutela del debitore esecutato.

Per info: https://www.studiolegaledmg.it

Indirizzo

Via G. L. Bernini Nr 1
Bologna
40138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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