Studio Legale Avv. Alberto Vignoli

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Lo Studio tratta prevalentemente le materie del Diritto Civile (Separazioni e Divorzi, Contratti, Risarcimento danni, Recupero crediti, Condominio), Infortunistica-Responsabilità medica; Diritto del Lavoro, e Diritto Penale

18/05/2026

QUANDO IL CONIUGE OBBLIGATO PUO' CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONI O DIVORZIO?

In Italia, il coniuge obbligato (cioè quello che paga assegno di mantenimento, assegno divorzile o contributi per i figli) può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio quando intervengono circostanze nuove e rilevanti rispetto a quelle esistenti al momento della decisione del giudice o dell’accordo omologato.
Le regole principali sono contenute nell’art. 710 c.p.c. (separazione) e nell’art. 9 della Legge sul divorzio n. 898/1970.
In pratica, la modifica può essere chiesta quando c’è un cambiamento:
-economico
-lavorativo
-familiare
-oppure relativo ai figli
che renda non più equilibrate le condizioni originarie.
Esempi tipici in cui il coniuge obbligato può chiedere una revisione:
perdita del lavoro o forte riduzione del reddito;
pensionamento;
malattia o invalidità;
nascita di nuovi figli;
aumento significativo delle spese;
miglioramento economico dell’ex coniuge;
convivenza stabile o nuovo matrimonio dell’ex coniuge;
raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
La modifica può riguardare:
riduzione dell’assegno;
aumento dell’assegno;
eliminazione dell’assegno;
diversa ripartizione delle spese straordinarie;
affidamento e collocamento dei figli.
Il giudice però non modifica automaticamente le condizioni: bisogna dimostrare che il cambiamento sia:
successivo alla sentenza o all’accordo;
non temporaneo;
rilevante sotto il profilo economico o familiare.
La domanda si presenta con ricorso al tribunale competente.

Per maggiori info contattami al 339 812 2682

15/05/2026

ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO TRA I CONIUGI.

Nell'ultimo periodo la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema del mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio, precisando alcuni principi molto rilevanti.
Le decisioni più citate nel 2025-2026 riguardano soprattutto:
1. Il mantenimento deve essere proporzionato ai redditi reali dei genitori. Con l’ordinanza n. 19288/2025, la Cassazione ha ribadito che l’assegno per i figli va calcolato sulla base delle condizioni economiche attuali e concrete dei genitori, evitando importi sproporzionati o “punitivi”.
In pratica:
il giudice deve verificare i redditi effettivi, le spese e la capacità economica reale;
l’assegno può essere modificato se cambia la situazione lavorativa o reddituale;
il mantenimento non può comprimere in modo irragionevole la dignità economica del genitore obbligato.
La Cassazione richiama il principio dell’art. 337-ter c.c.: ciascun genitore contribuisce in misura proporzionale alle proprie risorse.

2. Il mantenimento del figlio maggiorenne non è automatico “a vita”
Diverse pronunce del 2025 hanno confermato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne continua solo finché il figlio:
non abbia raggiunto un’autonomia economica stabile;
oppure non rifiuti colpevolmente opportunità lavorative o formative.
La Cassazione infatti valuta:
l'età del figlio;
il percorso di studi;
l'impegno nella ricerca del lavoro;
il comportamento concreto.
Se il figlio resta inattivo senza giustificazione, il mantenimento può cessare.

3. Un lavoro precario o occasionale può non bastare.
La Suprema Corte ha anche chiarito che un’attività saltuaria o poco retribuita non equivale necessariamente ad autosufficienza economica. Ad esempio: lavori stagionali; collaborazioni temporanee; attività incompatibili con un percorso formativo ancora in corso possono non essere sufficienti per far cessare l’obbligo di mantenimento.

4. La revoca del mantenimento non è retroattiva.
Con l’ordinanza n. 298/2026, la Cassazione ha stabilito che, se il figlio diventa economicamente autosufficiente, la revoca dell’assegno decorre normalmente dalla domanda giudiziale e non dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare.
Questo significa che il genitore obbligato deve comunque chiedere formalmente la modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

L'Orientamento generale della Cassazione.
La linea più recente della giurisprudenza sembra orientata verso:
maggiore attenzione alla situazione economica concreta;
responsabilizzazione dei figli maggiorenni;
revisione più flessibile degli assegni;
eliminazione di automatismi sia nel riconoscimento sia nella cessazione del mantenimento.

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11/05/2026

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20/02/2024

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