18/05/2026
QUANDO IL CONIUGE OBBLIGATO PUO' CHIEDERE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONI O DIVORZIO?
In Italia, il coniuge obbligato (cioè quello che paga assegno di mantenimento, assegno divorzile o contributi per i figli) può chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio quando intervengono circostanze nuove e rilevanti rispetto a quelle esistenti al momento della decisione del giudice o dell’accordo omologato.
Le regole principali sono contenute nell’art. 710 c.p.c. (separazione) e nell’art. 9 della Legge sul divorzio n. 898/1970.
In pratica, la modifica può essere chiesta quando c’è un cambiamento:
-economico
-lavorativo
-familiare
-oppure relativo ai figli
che renda non più equilibrate le condizioni originarie.
Esempi tipici in cui il coniuge obbligato può chiedere una revisione:
perdita del lavoro o forte riduzione del reddito;
pensionamento;
malattia o invalidità;
nascita di nuovi figli;
aumento significativo delle spese;
miglioramento economico dell’ex coniuge;
convivenza stabile o nuovo matrimonio dell’ex coniuge;
raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
La modifica può riguardare:
riduzione dell’assegno;
aumento dell’assegno;
eliminazione dell’assegno;
diversa ripartizione delle spese straordinarie;
affidamento e collocamento dei figli.
Il giudice però non modifica automaticamente le condizioni: bisogna dimostrare che il cambiamento sia:
successivo alla sentenza o all’accordo;
non temporaneo;
rilevante sotto il profilo economico o familiare.
La domanda si presenta con ricorso al tribunale competente.
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