Studio legale Avv. Immordino

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Perdita dei dati e cause di risarcimento danniPer capire di cosa si tratta quando si sente parlare di cause di risarcime...
30/11/2020

Perdita dei dati e cause di risarcimento danni

Per capire di cosa si tratta quando si sente parlare di cause di risarcimento danni, vi faccio un esempio di causa-tipo in ambito commerciale che è molto frequente nelle aule di Tribunale.

Immaginate un accordo tra due aziende per un grosso affare ed immaginate un progetto tra le stesse tutto in digitale che si presenta come un unicum, ma che in realtà consta di due parti, ciascuna di specifica competenza della singola azienda.

Adesso provate a pensare a mesi e mesi di lavoro per arrivare puntuali alla scadenza e poi all’improvviso un evento, un evento qualunque, di quelli che accadono molto più spesso di quanto si pensi e che probabilmente in piccolo è accaduto ad ognuno di noi: una chiavetta usb che non funziona più, un file non salvato o un computer che da un momento all’altro ci abbandona irreparabilmente.

Nessun dato precedente salvato, nessun backup e da lì il caos: sfumato il progetto, persa la scadenza, fine del Cliente.

Che fare allora quando accadono casi del genere?

Quando per colpa di un altro si è perso un affare su cui si erano investiti tempo e fatica?

La traduzione pratica nel mondo del diritto di cause di questa tipologia è il risarcimento del danno.

Si tratta di cause sicuramente molto particolari, ma credetemi, non impossibili.
In casi simili, l’azienda che per colpa dell’altra ha perso l’affare, per vedersi riconosciuto un danno economico a carico della controparte, deve dimostrare al Giudice unicamente due fattori: la fonte negoziale del rapporto, vale a dire l’accordo che nel nostro caso ha legato le due aziende per la realizzazione del progetto comune ed il cosiddetto rapporto causa-effetto, intendendo per causa, l’evento che ha cagionato la perdita dei dati e per l’effetto, il risultato concreto che da questo si è realizzato, vale a dire la perdita della scadenza che si è tramutata in danno economico.

Dimostrati questi due fattori infatti, si potrà ottenere in giudizio un congruo importo che vada a risarcire i danni patiti dalla parte incolpevole.

Separazioni o divorzi e vendite immobiliari senza Notaio Nel corso della vita coniugale può accadere che i coniugi diven...
18/10/2020

Separazioni o divorzi e vendite immobiliari senza Notaio

Nel corso della vita coniugale può accadere che i coniugi diventino comproprietari di uno o più immobili (solitamente la casa coniugale, ma non solo) e pertanto quando la coppia decide di separarsi o divorziare, oltre alla regolamentazione tecnica delle questioni matrimoniali, si pone il problema di come risolvere la questione della comproprietà.

Non tutti sanno che nelle cause di separazione e divorzio si può trasferire la propria quota di proprietà degli immobili all’altro coniuge, senza sostenere gli ingenti costi del Notaio.

Se c’è infatti la volontà delle parti sul punto, l’Avvocato può inserire all’interno degli atti un vero e proprio rogito con cui un coniuge cede all’altro la sua proprietà dietro pagamento di un importo oppure, se ad esempio una parte deve versare all’altra un contributo al mantenimento o un assegno divorzile, si può stabilire che il prezzo pattuito per la vendita della proprietà venga decurtato da questi importi; in quest’ultimo caso quindi, il coniuge obbligato al pagamento del contributo al mantenimento o all’assegno divorzile non pagherà nessuna cifra mensilmente e questo, a seconda degli accordi presi, può avve**re a titolo definitivo o per un periodo di tempo determinato corrispondente al raggiungimento del prezzo di vendita.

I vantaggi di procedere in tal modo sono molteplici: in primo luogo, un risparmio di tempo ed un alleggerimento notevole dello stress che queste situazioni comportano, vista l’immediata chiusura di tutte le questioni tramite un unico atto (si pensi che con una consensuale, nel giro di 3-4 mesi al massimo, i coniugi possono già aver determinato e sistemato tutti i loro rapporti); in secondo luogo, il risparmio considerevole in termini economici visto che si azzerano del tutto i costi del Notaio, ma di fatto nulla cambia in quanto: 1) il rogito notarile viene sostituito dal provvedimento senza costi del Tribunale della separazione o del divorzio in cui si attesta il passaggio di proprietà; 2) non si perde alcun diritto possibile, come ad esempio quello delle agevolazioni sulla prima casa.

Infine c’è da considerare anche la possibilità, per le persone con materiali difficoltà economiche, di avvalersi del gratuito patrocinio qualora il coniuge non superi un determinato reddito (pari ad € 11.493,82 nel 2020) ricordando che nelle cause di separazione si tiene conto solo del reddito singolo e personale di ciascun coniuge e non di quello cumulativo con l’altro; qualora si rientri in tale casistica, la parte potrà essere assistita da un avvocato a titolo completamente gratuito, in quanto sarà lo Stato a corrisponderne il compenso.

Liberi professionisti e lettera di incarico: come tutelarsi a 360 gradi  I liberi professionisti sono soliti proporre un...
26/09/2020

Liberi professionisti e lettera di incarico: come tutelarsi a 360 gradi

I liberi professionisti sono soliti proporre una lettera di incarico da far sottoscrivere al cliente contenente unicamente un succinto elenco dei compensi ipotizzabili e nient’altro.

Chiaramente, si può comprendere con facilità il motivo per il quale si dia attenzione primaria al compenso, ma questo non è sufficiente.

Bisogna infatti sempre ricordare che l’assunzione di un incarico espone a tutta una serie di rischi legati allo svolgimento del lavoro, attinenti la responsabilità.

Negli ultimi decenni vi è stato un forte aumento delle cause di responsabilità professionale perché ad esempio qualcosa è andato storto o semplicemente perché il cliente non si ritiene soddisfatto.

Le motivazioni possono essere varie, ma gli effetti concreti sono sempre gli stessi: stiamo parlando di cause che espongono il professionista ad un rischio economico molto elevato, tant’è che solitamente si parla di cifre che si aggirano attorno a 100 mila euro circa.

Questo in quanto non esiste un criterio di riferimento monetario per l’eventuale accusa mossa al professionista, non ci sono delle tabelle, non ci sono dei parametri e, di conseguenza, si tratta solitamente di cause dove la richiesta economica tende ad essere molto elevata e può arrivare anche migliaia di euro.

Per quanto si possa avere una forte passione per il proprio lavoro o ad esempio una meticolosa attenzione per il suo svolgimento, è difficile ipotizzare che in tutto il corso di una carriera non si venga mai esposti al rischio di almeno una causa di questo tipo, per non parlare del fatto che per quanto si possa essere oggettivamente bravi nel proprio lavoro, di certo nessuno è infallibile specie nell’arco di un periodo come 35-40 anni di vita lavorativa e le conseguenze economiche di un eventuale errore sono troppo importanti per essere trascurate: una causa di responsabilità professionale da 100.000,00 euro può magari davvero andare a vanificare tutti gli sforzi di una vita.

Come evitare allora il rischio?

La tutela che consiglio ai miei clienti è sempre una tutela a 360 gradi che nasce da un’opera a “4 mani “: da un lato, un’assicurazione professionale ben pensata e costruita su misura, dall’altro, una lettera di incarico redatta da un legale che vada, di concerto con la prima, a concentrarsi e quindi a tutelare il professionista su tutti quegli ambiti che vengono esclusi dalla copertura assicurativa in maniera totale o magari parziale.

Pensate che quando mi occupo di redigere una lettera di incarico per un professionista, la parte in cui al momento della redazione mi concentro meno è proprio quella della determinazione del compenso, in quanto è rilasciata alla valutazione del professionista in considerazione dell’operato che andrà a svolgere, ma la vera abilità del legale nel redigere un contratto deve essere quella di prefigurarsi tutte le possibili ipotesi di responsabilità professionale che possano sorgere e definirne la tutela, di modo da scongiurare a 360 gradi l’esposizione al rischio di un danno economico ingente.

La copertura assicurativa è fondamentale perché nei casi di una effettiva responsabilità riconosciuta va a coprire economicamente il danno che si è concretamente configurato, vale a dire: paga il cliente al posto del professionista.

La tutela dell’avvocato invece, interviene a priori per evitare che si arrivi in causa o, qualora la causa venga comunque avviata dal cliente, per potersi difendere da qualsivoglia accusa in quanto l’ipotesi è già stata prevista nella lettera di incarico e regolamentata.

L’errore è sempre dietro l’angolo soprattutto quando si lavora e si lavora tanto: un momento di stanchezza, un momento di pressanti problemi personali che assillano la mente, una semplice distrazione nata dall’essere oberati di lavoro; tante possono essere le cause, ma ciò a cui si deve pensare è che, a differenza delle professioni “manuali” in cui l’errore è immediatamente coglibile e si può porre subito rimedio, nelle professioni intellettuali, quando l’errore si concretizza è solitamente ormai troppo tardi e da qui a ritrovarsi in Tribunale, il passo è davvero molto, molto, molto breve.

Diritto di famiglia: quando è il caso che la coppia si separiCapita spesso che quando si inizia ad avere la consapevolez...
26/09/2020

Diritto di famiglia: quando è il caso che la coppia si separi

Capita spesso che quando si inizia ad avere la consapevolezza che il rapporto sentimentale è logoro, un membro della coppia si rivolga ad un avvocato per capire cosa davvero significhi separarsi e ciò che in concreto questo passo comporti.

Dopo aver raccontato la propria storia, può accadere che il cliente chieda all’avvocato se a suo parere sia il caso di separarsi o meno.

Sono sempre stata convinta del fatto che ciò che accade realmente all’interno della coppia sia una verità che solo i due conoscono e per quanto un racconto degli eventi e delle dinamiche di coppia possa essere più o meno dettagliato, sarà sempre e comunque parziale, oltre al fatto che si deve tener conto che quanto esposto è il solo punto di vista di chi lo racconta.

Naturalmente, non potrà mai essere l’avvocato a decidere se una coppia debba separarsi o meno; dovrà essere il frutto di una riflessione personalissima del singolo, ma ciò che dico, nei casi in cui mi viene chiesto un parere, è questo: la coppia, sia che vi siano figli o meno, ma soprattutto quando ci sono, ha solide basi a mio parere, quando sussistono contemporaneamente 3 fattori: stima, rispetto ed amore.

Quando parlo dei primi due aspetti, intendo l’esistenza degli stessi su più ambiti: stima e rispetto dell’altro come singolo e quindi come persona, ma al contempo anche come partner e quindi come compagno scelto per vivere insieme tutta la propria vita; infine, anche come figura genitoriale in caso di presenza di figli.

Quando parlo di amore invece, non mi riferisco all’accezione romanzata del termine, all’amore dei film, al batticuore, ma al concetto di amore quello “vero”, vale a dire quello applicato alla vita reale, la vita di tutti i giorni, che si traduce in maniera semplicistica in profondo affetto.
Questo perché affetto significa attenzione all’altro, aver cura l’uno dell’altro e fornire a chi si vuol bene appoggio, sostegno e collaborazione.

Se questi tre elementi sussistono nella coppia, ritengo che vi siano delle buone basi e pertanto si può anche consigliare al cliente un percorso diverso come ad esempio una terapia di coppia o, a seconda dei casi, un percorso singolo da uno psicologo.

Se invece anche solo uno di questi elementi non c’è mai stato o è venuto a mancare in maniera definitiva ed irreparabile, allora ritengo sia il caso di riflettere seriamente sulla possibilità di interrompere la relazione sentimentale perché lo stare male all’interno di una coppia può essere per il singolo, molto più deleterio di ciò che dall’esterno si può immaginare.

Il sacrificare se stessi ad oltranza, avendo davanti un percorso di coppia oramai segnato che non si modificherà, trascinando avanti un rapporto sentimentale che di fatto non esiste o non esiste più, significa solo fare del male a se stessi e fare del male al partner, nient’altro.
Anche quando vi sono dei figli, questa idea purtroppo diffusa del sacrificarsi stando insieme solo per loro è uno sbaglio enorme che condiziona la loro vita attuale e futura ed anche la loro concezione dei rapporti sentimentali.

Bisogna sempre ricordare infatti che i figli tenderanno a riproporre con il loro futuro partner, il modello di rapporto sentimentale che hanno visto dai genitori e quindi vederli portare avanti un rapporto di insanabili litigi o di “guerra fredda “, non ha alcun senso, non è la soluzione e crea solo problemi a tutti, figli compresi. Per loro, vedere dei genitori separati non è mai una cosa bella soprattutto inizialmente, ma il fatto di vedere i genitori separati, ma singolarmente sereni, li porterà a vivere serenamente a loro volta e gli farà capire che un rapporto sentimentale può anche finire se non ci sono le basi per portarlo avanti, insegnandogli così come fare delle scelte di vita in maniera matura e ponderata, anche in ambito sentimentale.

Foto di Ivan Turukhano.

L’e-commerce e l’importanza di un contratto di vendita ad hocL’E-commerce è sicuramente una modalità di vendita molto ri...
23/05/2020

L’e-commerce e l’importanza di un contratto di vendita ad hoc

L’E-commerce è sicuramente una modalità di vendita molto rinomata ed utilizzata nel presente che si appresta a primeggiare indubbiamente nel futuro.

Consiste in concreto nella vendita effettuata per via elettronica e può avere ad oggetto sia beni da distribuire all’ingrosso e/o al dettaglio, sia servizi.

Rispetto al classico concetto di vendita tradizionale, questa nuova tipologia di commercio presenta notevoli vantaggi per l’impresa quali ad esempio, l’allargamento del bacino di utenza, non più strettamente legato al territorio visto che potranno affluire clienti al di fuori del materiale raggio di azione dell’attività, estendendosi a tutto il territorio italiano e anche oltre, ma si pensi in aggiunta all’apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in quanto il cliente potrà acquistare in qualunque momento senza dover dipendere dagli orari di apertura/chiusura del negozio o dalla necessità di avere il tempo e la voglia di doversi materialmente recare in loco. Il tutto senza costi di gestione: dal personale, alle utenze da pagare per tenere aperta un’azienda con una tale continuità; ed ancora, la concreta possibilità di vendere il prodotto a prezzi concorrenziali visto che si riducono notevolmente i prezzi della rete distributiva (si pensi anche ad esempio, al risparmio del tempo materiale che ogni cliente occupa per portare a conclusione un acquisto e che va a discapito del cliente successivo, che magari, stanco di aspettare, si recherà altrove).

Perché tutti questi vantaggi si realizzino in concreto è necessario che un avvocato rediga il contratto di e-commerce che poi non è altro che il contratto che il cliente sottoscrive al momento dell’acquisto.

Diffidate dai prototipi di contratti che trovate on line in quanto, nella migliore delle ipotesi in cui siano davvero redatti secondo le norme di legge, non è detto che siano conformi alla normativa attuale in quanto possono essere stati concepiti e predisposti anche anni fa e considerate poi che saranno sempre ovviamente generici, non è detto quindi che vadano bene per ogni tipo di attività esercitata (si pensi ad esempio, alla differenza a priori di una vendita al dettaglio, rispetto ad una all’ingrosso, che ha notevoli risvolti anche per quanto attiene la relativa regolamentazione giuridica).

Il compito dell’avvocato sarà quello di ipotizzare tutte le possibili problematiche nascenti dall’attività commerciale on line e regolamentarle partendo proprio dalla peculiarità della vostra azienda, di modo che, in base allo specifico tipo di attività commerciale da voi svolta, il legale possa prefigurarsi qualunque problematica possibile in cui possiate ritrovarvi in futuro e regolamentarla nel contratto, di modo che l’impresa eviti a priori di poter essere coinvolta in future cause giudiziarie che oltre a far perdere serenità e tempo, comportano anche un notevole dispendio economico di sole spese legali, tanto per cominciare.

Photo by Geralt on Pixabay

COVID-19, DATORE DI LAVORO E RESPONSABILITÀNelle ultime settimane, la notizia che l’I.N.A.I.L. avrebbe preso in carico i...
20/05/2020

COVID-19, DATORE DI LAVORO E RESPONSABILITÀ

Nelle ultime settimane, la notizia che l’I.N.A.I.L. avrebbe preso in carico i lavoratori affetti da Covid-19 col sistema di apertura di un infortunio e quindi considerandolo alla stregua di un incidente sul lavoro, ha gettato non poco sconforto tra gli imprenditori già sottoposti ad una notevole pressione data da un mancato guadagno di oltre due mesi e la necessità di doversi sobbarcare spese su spese per poter riaprire; il tutto nella consapevolezza di un possibile calo di fatturato alla riapertura e nei mesi a seguire, in ragione del protrarsi della pandemia.

Molti imprenditori si sono infatti chiesti se a questo punto valesse davvero la pena riaprire, visto che oltre a tutte le suddette problematiche, si sarebbero trovati esposti al rischio di tutte le responsabilità civili e penali conseguenti all’apertura di un infortunio da parte di un proprio dipendente affetto da questa malattia, esattamente al pari di quelle a cui va incontro quando un proprio dipendente si fa male sul luogo di lavoro.

Tra l’altro, mentre in quest’ultimo caso la presunzione di responsabilità del datore di lavoro può avere una base di fondamento (si pensi ad un taglio mentre si lavora in falegnameria), discorso decisamente diverso è il caso di una malattia che può essere oggettivamente contratta in qualunque luogo e in qualunque situazione di un momento qualsiasi della vita post lavorativa del dipendente.

Fortunatamente, nel caos generale, l’I.N.A.I.L. ha fornito dei chiarimenti sul punto precisando che, a differenza dell’esempio anzidetto del dipendente che lavora in falegnameria dove la responsabilità del datore si presume in automatico, nei casi di positività al Covid-19 la responsabilità del datore di lavoro non procederà con lo stesso automatismo, bensì dovrà essere il dipendente a fornire prova certa di aver contratto la malattia sul luogo di lavoro; solo allora il datore potrà ve**re assoggettato a procedimenti a suo carico.

La differenza, attenzione, non è di poco conto.

Non essendoci in questo caso una correlazione diretta, qualora il datore di lavoro venga chiamato a rispondere a seguito di una specifica e documentata attribuzione di responsabilità da parte del proprio dipendente, avrà solo a quel punto l’onere di dimostrare di essersi attenuto a tutte le linee guida e di aver controllato il perfetto adeguamento del proprio personale alle stesse e ciò sarà già condizione sufficiente perchè non si configuri alcuna responsabilità nei suoi confronti.

Foto di Małgorzata Tomczak da Pixabay

Bologna e provincia, un aiuto a chi rischia lo sfratto: il mio articolo per la pagina di diritto della rivista Il mondo ...
07/05/2020

Bologna e provincia, un aiuto a chi rischia lo sfratto: il
mio articolo per la pagina di diritto della rivista Il mondo che c'è.

"Fino al 31 dicembre 2020, chiunque stia subendo un procedimento di convalida di sfratto a causa di una situazione di morosità “incolpevole” che non gli ha più permesso di pagare il canone di locazione, potrà usufruire fino ad € 8.000,00 di contributo a fondo perduto, se abita nei comuni di alta tensione abitativa del bolognese ed in particolare: Bologna, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Zola Predosa.

È quanto ha disposto il “Protocollo prefettizio sulle misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo” sottoscritto congiuntamente da: Prefettura, Tribunale di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, i suddetti Comuni, la Regione Emilia-Romagna, l’Ordine degli avvocati di Bologna, Sindacati e Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini.

I limiti di accesso alle misure del Protocollo sono dettati dall’articolo 3, il quale statuisce i presupposti necessari per poterne beneficiare, il tutto ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. M. 30 marzo 2016, precisando che questi presupposti devono tutti contemporaneamente coesistere, nessuno escluso ed in particolare: il possesso della cittadinanza italiana (o di un paese dell’UE o di un regolare titolo di soggiorno); vigenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con residenza presso l’immobile da almeno un anno; pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità e comunque una morosità non superiore a € 10.000,00; il possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; il moroso, come anche un componente del suo nucleo familiare, non deve essere titolare nella stessa provincia di residenza, di altri diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione che abbiano ad oggetto un immobile adeguato alle esigenze del nucleo stesso; infine, deve avere una situazione soggettiva che attesti la “incolpevole morosità”.

Per dimostrare detto ultimo punto, il Protocollo riporta un elenco a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e pertanto, potrebbero essere anche valutate delle situazioni in esso non indicate, purchè possano dimostrare in concreto che l’inquilino abbia subito una diminuzione della capacità reddituale che lo ha portato alla situazione di inadempienza, al di là del suo volere: “perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali che hanno portato a una riduzione dell'orario lavorativo; cassa integrazione che ha portato a una notevole diminuzione della capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavorati atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.

Infine, il Protocollo prevede una sorta di priorità nella concessione del contributo a fondo perduto qualora all'interno del nucleo familiare vi sia: un minore o un membro con una invalidità accertata di almeno il 74%, un ultra settantenne o sussista un progetto di assistenza individuale da parte dei servizi sociali ho delle competenti aziende sanitarie locali."

Un ultimo appunto: nelle more della pubblicazione dell’articolo è stato emesso il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 il quale, all’art. 103 comma 6, ha previsto la sospensione fino al 30 giugno 2020 dei procedimenti di sfratto per morosità già avviati e pertanto i termini momentaneamente sospesi, si riavvieranno automaticamente dal 1° luglio 2020.

Consegna e ricezione atti giudiziari e r.a.r. al tempo del Covid-19In questo periodo, molti destinatari di atti giudizia...
20/04/2020

Consegna e ricezione atti giudiziari e r.a.r. al tempo del Covid-19

In questo periodo, molti destinatari di atti giudiziari e raccomandate si sono interrogati sulla validità delle notifiche posto che, contrariamente al passato, non hanno sottoscritto alcun documento attestante il ricevimento.

È comprensibile quindi che ci si trovi a supporre che il mittente non abbia alcuna prova di consegna e di conseguenza che le suddette notifiche non abbiano alcun valore legale, ma ciò non corrisponde al vero.

Le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale adottate mediante l’art. 108 del Decreto legge n. 18 entrato in vigore in data 17 marzo 2020, hanno derogato la disciplina vigente al fine di tutelare i lavoratori del servizio postale e i destinatari degli invii.

L’articolo in questione ha posto in essere a far data dall’entrata in vigore del Decreto e fino al 30 giugno 2020, salvo rinvii, l’adozione di misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 per le consegne di raccomandate, assicurate, distribuzione dei pacchi e lo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge del 20 novembre 1982, n. 890 e al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.

In concreto, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro senza però raccoglierne la firma; sarà poi l'operatore postale ad apporre la sua firma sui documenti di consegna, così attestando la valida ricezione del destinatario.

Pagamento canoni di locazione commerciale e coronavirus.Il D.P.C.M. emesso in data 11 marzo 2020 ha sospeso la stragrand...
16/04/2020

Pagamento canoni di locazione commerciale e coronavirus.

Il D.P.C.M. emesso in data 11 marzo 2020 ha sospeso la stragrande maggioranza delle attività con la conseguenza che, da un giorno all’altro, imprenditori e professionisti si sono ritrovati nell’impossibilità di lavorare, con tutte le comprensibili ripercussioni del caso in termini economici.

Ci si è chiesto quindi se fosse possibile evitare del tutto il pagamento o ottenere una riduzione del canone per le attività commerciali, industriali o professionali che si sono ritrovate di fatto a non poter utilizzare l’immobile locato in quanto impossibilitati ad aprire.

Indipendentemente dal fatto che trattasi di locazione, è applicabile al contratto oggi in esame, la disciplina generale prevista dal Codice Civile, in quanto si tratta innanzitutto di un contratto a prestazioni corrispettive che si fonda principalmente in un obbligo reciproco: avremo da un lato, il conduttore obbligato al pagamento del canone mensile e dall’altro, il locatore obbligato a mantenere il bene idoneo all’uso convenuto.

All’interno di questa disciplina emergono due norme che paiono essere astrattamente applicabili al caso concreto ed in particolare ci riferiamo gli articoli 1256 e 1467 che prevedono nel primo caso, il venir meno dell’obbligo di pagamento dell’intero canone se la prestazione è divenuta impossibile; nel secondo caso, la possibilità di una riduzione del canone al verificarsi di un evento straordinario e imprevedibile.

Allo stato attuale però, essendo trascorso solo un mese dall’entrata in vigore del Decreto che ha imposto la sospensione dell’attività lavorativa e paventandosi la riapertura nelle prossime settimane anche se a determinate condizioni, l’applicabilità di queste norme non è configurabile per i seguenti motivi: in riferimento all’art. 1256 c.c., l’impossibilità di lavorare deve essere definitiva e quindi non legata a ragioni carattere transitorio come quelle che paiono attualmente sussistere e pertanto il conduttore non potrà invocare questa norma per evitare il pagamento del canone e ciò anche in quanto l’articolo non si riferisce alla decurtazione di alcuni canoni bensì ad una possibile valida causa di risoluzione del contratto; ad ogni modo lo stesso articolo prevede che, finché la situazione di impossibilità persiste, il conduttore potrà pagare in ritardo senza che ciò comporti l’applicazione di interessi o eventuali richieste di risarcimento del danno da parte del locatore.

Quanto invece all’art. 1467 c.c., la norma consente all’ultimo comma, che locatore e conduttore possano modificare il contratto, stabilendo una riduzione concordata del canone qualora l’importo sia divenuto eccessivamente oneroso per il conduttore ed è comprensibile che molti ritengano realizzato questo requisito in ragione della mancata attività lavorativa e quindi della mancanza dei relativi introiti, ma anche in questo caso, l’eccessiva onerosità deve essere oggettiva e quindi non legata ad una mera situazione di difficoltà momentanea del conduttore e, ad ogni modo, si ricorda che l’articolo contempla una possibilità concessa alle parti e non di certo un obbligo.

L’unica e sola agevolazione al momento prevista dai Decreti che si sono susseguiti in queste settimane, è contemplata nel Decreto Legge n. 18/2020 che ha disposto un credito d’imposta per l’anno 2020 pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, ma ciò solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e quindi botteghe e negozi, restandone esclusi uffici, studi privati, laboratori per arti e mestieri nonché magazzini e locali di deposito.

12/03/2020

“Cosa rischio se violo le misure restrittive dello Stato per il COVID-2019?”

Dall’entrata in vigore dell’ultimo D.P.C.M. emesso in data 11 marzo 2020, sono innumerevoli le richieste di chiarimenti giunte alla sottoscritta al fine di comprendere non tanto quali siano gli ambiti di operatività economica momentaneamente sospesi, in quanto facilmente individuabili, ma piuttosto quali siano le problematiche susseguenti una possibile violazione dei divieti attualmente imposti.

Pare infatti che si stia diffondendo una erronea interpretazione delle possibili conseguenze sanzionatorie che si possono applicare nei confronti di chi viola le misure restrittive e mi riferisco in particolar modo, a tutti coloro che ritengono possibile una libera circolazione non dettata da esigenze vitali (cibo, farmacie, urgenze sanitarie) o comprovate esigenze lavorative e questo grazie al mero possesso di una autocertificazione, ritenendo tale possesso condizione sufficiente ad esentarli per motivi diversi da quelli sopra indicati e ritenendo al contempo, sempre erroneamente, di incorrere al massimo al rischio del pagamento di una “multa” di € 206,00.

Non è così e non lo è per molteplici ragioni.

L’importo di cui sopra è previsto a titolo di pena pecuniaria in forza dell’applicazione di una norma si badi, non civile, bensì penale.

Nello specifico, si tratta dell’articolo 650 del codice penale in forza del quale un soggetto ritenuto responsabile della mancata osservanza di un provvedimento dell’Autorità quale il D.P.C.M. emesso in data 11 marzo 2020, verrà denunciato.

A seguito di ciò, si avvierà l’iter giudiziario previsto in ambito penale ed il reo potrà essere condannato all’arresto sino a tre mesi o al pagamento di una ammenda di € 206,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato e sempre che non si autocertifichi il falso, la cui pena soggiace ai dettami dell’art. 483 del codice penale con possibile condanna alla reclusione sino a 2 anni.

Preciso infine che tutto questo naturalmente comporterà tutte le conseguenze applicabili al caso di specie tra cui ad esempio, anche la corresponsione degli importi a pagamento dei compensi per l’assistenza di un avvocato penalista, essendo obbligatoria.

Il mio articolo per la rivista Il Mondo Che C'è: Un semplice sms per finire in Tribunale. Ancora una volta la Corte di C...
13/12/2019

Il mio articolo per la rivista Il Mondo Che C'è: Un semplice sms per finire in Tribunale.

Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a parlare in ambito civile di messaggistica istantanea, vale a dire quei veloci e verosimilmente innocui sms entrati ormai a pieno regime nella nostra vita quotidiana e divenuti irrinunciabile e primario veicolo di comunicazione.

La sentenza in questione, la n. 19155 emessa a luglio del 2019, riguarda una controversia relativa al rimborso di spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio minore, ma questo non tragga in inganno: quei sbrigativi ed immediati piccoli sms sono oramai pienamente entrati nelle aule di Tribunale e ciò nel diritto di famiglia come ad esempio in quello del lavoro, nell’ambito del recupero dei crediti come nel processo penale e non c’è dubbio che vi permarranno decisamente molto a lungo.

La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che la Cassazione segna una netta svolta rispetto al circospetto orientamento passato della giurisprudenza, la quale, dovendosi adeguare ad una realtà in continuo dive**re, non poteva che trovarsi sempre più frequentemente a dover fare i conti con l’inarrestabile fenomeno.

Nello specifico, la Suprema Corte preme questa volta sull’acceleratore e si spinge oltre, stabilendo definitivamente che lo “short message service” (oltremodo noto come “sms”) entra quale piena prova nel processo civile in caso di mancata o non circostanziata contestazione.

Per chiarire meglio il concetto si pensi che in passato si richiedeva il superamento di rigorose restrizioni per l’acquisizione come prova del contenuto di un messaggio (ad esempio l’acquisizione diretta del telefono e/o la trascrizione ufficiale del testo); oggi invece per ritrovarsi contro una sentenza di condanna, sarà già sufficiente l’inerzia del soggetto contro cui l’sms è prodotto, in quello che potremmo definire un regime di silenzio-assenzo; in aggiunta poi, si previene al medesimo risultato anche in mancanza di valida e specifica contestazione e quindi non basterà cercare di difendersi sostenendo ad esempio di non aver mai ricevuto il messaggio in questione, ma occorrerà anche minuziosamente dimostrarlo.

Indirizzo

Via Dè Fusari N. 6
Bologna
40123

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
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